Art. 4 
 
 
   Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale 
 
  1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica  ambientale
corredata  dai  documenti,  dalle   dichiarazioni   e   dalle   altre
attestazioni previste dalle vigenti  normative  di  settore  relative
agli  atti  di  comunicazione,  notifica  e  autorizzazione  di   cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, e' presentata al SUAP che  la  trasmette
immediatamente, in modalita' telematica all'autorita' competente e ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e  ne  verifica,
in accordo con l'autorita' competente, la correttezza formale.  Nella
domanda  sono  indicati  gli  atti  di  comunicazione,   notifica   e
autorizzazione di cui all'articolo  3,  per  i  quali  si  chiede  il
rilascio   dell'autorizzazione   unica   ambientale,    nonche'    le
informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. 
  2. Qualora  l'autorita'  competente  riscontri  che  e'  necessario
integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e
in modalita' telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti  ed
il termine per il deposito delle integrazioni. 
  3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si  concludono  entro  trenta
giorni dal  ricevimento  della  domanda.  Decorso  tale  termine,  in
assenza  di  comunicazioni,  l'istanza   si   intende   correttamente
presentata. Nel caso di  richiesta  di  integrazione  documentale  ai
sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. Qualora  il  gestore  non  abbia  depositato  la
documentazione richiesta  entro  il  termine  fissato  dall'autorita'
competente, l'istanza e' archiviata, fatta salva la facolta'  per  il
gestore di chiedere una proroga in ragione della  complessita'  della
documentazione da presentare; in tal caso, il termine e' sospeso  per
il tempo della proroga. 
  4.  Se  l'autorizzazione  unica  ambientale  sostituisce  i  titoli
abilitativi per i quali la conclusione del procedimento e' fissata in
un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorita'  competente
adotta  il  provvedimento  nel  termine  di  novanta   giorni   dalla
presentazione della domanda e lo  trasmette  immediatamente  al  SUAP
che, rilascia il  titolo.  Resta  ferma  la  facolta'  di  indire  la
conferenza  di  servizi  di  cui  all'articolo  7  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.  La  conferenza
di servizi e' sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali  e
di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo  o
l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1
e 2, del  presente  regolamento  compresi  nell'autorizzazione  unica
ambientale. 
  5.  Se  l'autorizzazione  unica  ambientale  sostituisce  i  titoli
abilitativi per i quali almeno uno dei  termini  di  conclusione  del
procedimento e' superiore a novanta giorni,  il  SUAP,  salvo  quanto
previsto al comma 7, indice,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione
della domanda, la conferenza di servizi di  cui  all'articolo  7  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.  In
tale  caso,  l'autorita'  competente  adotta  l'autorizzazione  unica
ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della  domanda  o,
in caso di richiesta di integrazione della documentazione,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
entro il termine  di  centocinquanta  giorni  dal  ricevimento  della
domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione  motivata
di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241. I soggetti competenti in materia ambientale di cui  all'articolo
2, comma 1, lettera c), che esprimono  parere  positivo  possono  non
intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi  atti
di assenso, dei quali si tiene conto  ai  fini  della  individuazione
delle  posizioni  prevalenti  per  l'adozione  della   determinazione
motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter,
comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'autorita'
competente promuove il coordinamento dei soggetti  competenti,  anche
nell'ambito della conferenza di servizi. 
  7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione
unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del  rinnovo
o dell'aggiornamento di titoli abilitativi  di  cui  all'articolo  3,
commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la  relativa
documentazione all'autorita' competente che, ove previsto, convoca la
conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della  legge
7 agosto 1990, n. 241. L'autorita' competente adotta il provvedimento
e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo. 
  8. L'autorita' competente trasmette, in modalita' telematica,  ogni
comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a  disposizione  del
medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da  presentare  e
sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale.
Il SUAP, assicura a  tutti  gli  interessati  le  informazioni  sugli
adempimenti in materia secondo quanto previsto  dall'articolo  6  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo  54  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata  legge
          n. 241 del 1990: 
              «Art. 2.Conclusione del procedimento. 
              1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad
          un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le
          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo
          mediante  l'adozione  di  un  provvedimento  espresso.   Se
          ravvisano la manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
              9. La mancata o tardiva  emanazione  del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
              9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
          figure  apicali  dell'amministrazione,  il   soggetto   cui
          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.
          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in
          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza
          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente
          nell'amministrazione. Per ciascun  procedimento,  sul  sito
          internet istituzionale dell'amministrazione e'  pubblicata,
          in formato tabellare e con collegamento ben visibile  nella
          homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
          potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
          sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in
          caso di ritardo, comunica senza indugio il  nominativo  del
          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria. 
              9-ter.  Decorso   inutilmente   il   termine   per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di  cui
          al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
          quello originariamente previsto, concluda  il  procedimento
          attraverso le strutture competenti o con la  nomina  di  un
          commissario. 
              9-quater. Il  responsabile  individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
          istanza di parte sono  espressamente  indicati  il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato.». 
              Il  testo  dell'articolo  7  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 160 del  2010  e'  riportato
          nelle note all'articolo 2. 
              Si riporta il testo dell'articolo  14-ter,  comma  8  e
          6-bis, e 14 della citata legge n. 241 del 1990: 
              «8. In sede di conferenza  di  servizi  possono  essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai progettisti chiarimenti o ulteriore  documentazione.  Se
          questi ultimi non sono  forniti  in  detta  sede,  entro  i
          successivi  trenta  giorni,  si   procede   all'esame   del
          provvedimento.». 
              «6-bis. All'esito dei lavori  della  conferenza,  e  in
          ogni caso scaduto il  termine  di  cui  ai  commi  3  e  4,
          l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,  puo'
          adire direttamente  il  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi
          dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
          2006,  n.  152;  in  tutti  gli  altri  casi,  valutate  le
          specifiche risultanze  della  conferenza  e  tenendo  conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,  adotta
          la determinazione motivata di conclusione del  procedimento
          che sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato    di    competenza    delle     amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla  predetta  conferenza.  La  mancata
          partecipazione  alla  conferenza  di  servizi   ovvero   la
          ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
          di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
          responsabilita'    dirigenziale    o     disciplinare     e
          amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  della
          retribuzione di  risultato.  Resta  salvo  il  diritto  del
          privato di dimostrare  il  danno  derivante  dalla  mancata
          osservanza del termine di conclusione del  procedimento  ai
          sensi degli articoli 2 e 2-bis.». 
              «Art. 14.Conferenza di servizi. 
              1.  Qualora   sia   opportuno   effettuare   un   esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          puo' indire una conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 6  del  decreto-legge
          13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 12 luglio 2011, n.  106  (Semestre  Europeo  -  Prime
          disposizioni  urgenti  per  l'economia),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2011, n. 110: 
              «Art. 6 Ulteriori  riduzione  e  semplificazioni  degli
          adempimenti burocratici 
              (In vigore dal 28 febbraio 2012) 
              1. Per ridurre  gli  oneri  derivanti  dalla  normativa
          vigente e gravanti in particolare  sulle  piccole  e  medie
          imprese  sono  apportate  con  il  seguente  provvedimento,
          operativo in una logica che trovera' ulteriore sviluppo, le
          modificazioni che seguono: 
              a) in corretta applicazione della normativa europea  le
          comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali
          sono limitate alla tutela dei  cittadini,  conseguentemente
          non trovano applicazione nei rapporti tra imprese; 
              b) le pubbliche amministrazioni devono  pubblicare  sul
          proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e  documenti
          necessari per ottenere provvedimenti amministrativi;  altri
          atti  o  documenti  possono  essere   richiesti   solo   se
          strettamente necessari e non possono costituire ragione  di
          rigetto dell'istanza del privato; 
              c) riduzione degli adempimenti  concernenti  l'utilizzo
          di piccoli serbatoi di GPL; 
              d)  facolta'  di   effettuare   "on   line"   qualunque
          transazione finanziaria ASL- imprese e cittadini; 
              d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni,
          da  parte  dei  cittadini  e  delle  imprese,   agli   enti
          previdenziali; 
              e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione
          prevista  per  ciascun  trasporto  e'  sostituita,  per   i
          trasporti della medesima tipologia ripetuti nel  tempo,  da
          un'autorizzazione periodica da  rilasciarsi  con  modalita'
          semplificata; 
              f) riduzione degli oneri amministrativi da parte  delle
          amministrazioni territoriali; 
              f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e
          della regolarita' del mercato  dell'autotrasporto  di  cose
          per conto di terzi. 
              2.  Conseguentemente,  alla  disciplina  vigente   sono
          apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni: 
              a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              1) all' articolo 5 e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
          comma: 
              "3-bis. Il trattamento dei dati  personali  relativi  a
          persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato
          nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra  i
          medesimi  soggetti  per  le  finalita'   amministrativo   -
          contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter,  non
          e' soggetto all'applicazione del presente codice."; 
              2) all' articolo 13 e' aggiunto  in  fine  il  seguente
          comma: 
              «5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non  e'  dovuta
          in caso di ricezione di curricula spontaneamente  trasmessi
          dagli interessati ai fini dell'eventuale  instaurazione  di
          un rapporto  di  lavoro.  Al  momento  del  primo  contatto
          successivo all'invio del curriculum, il titolare e'  tenuto
          a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa
          breve contenente almeno gli elementi di  cui  al  comma  1,
          lettere a), d) ed f).»; 
              3) all'articolo 24, comma  1,  lettera  g)  le  parole:
          "anche in riferimento all'attivita' di gruppi bancari e  di
          societa' controllate o collegate" sono soppresse e dopo  la
          lettera i) sono aggiunte le seguenti: 
              «i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi
          di cui all'articolo 13, comma 5-bis; 
              i-ter) con esclusione della diffusione  e  fatto  salvo
          quanto previsto  dall'articolo  130  del  presente  codice,
          riguarda la comunicazione di  dati  tra  societa',  enti  o
          associazioni  con  societa'  controllanti,  controllate   o
          collegate ai sensi dell'articolo  2359  del  codice  civile
          ovvero con societa' sottoposte a comune controllo,  nonche'
          tra  consorzi,  reti  di   imprese   e   raggruppamenti   e
          associazioni temporanei di imprese con i soggetti  ad  essi
          aderenti, per le finalita'  amministrativo-contabili,  come
          definite all'articolo 34, comma  1-ter,  e  purche'  queste
          finalita' siano previste espressamente  con  determinazione
          resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui
          all'articolo 13.»; 
              4) all' articolo 26, comma 3, dopo  la  lettera  b)  e'
          aggiunta la seguente: 
              «b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei  casi  di
          cui all'articolo 13, comma 5-bis.»; 
              5) all'articolo 34, il comma 1-bis  e'  sostituito  dai
          seguenti: 
              «1-bis. Per  i  soggetti  che  trattano  soltanto  dati
          personali non sensibili e  che  trattano  come  unici  dati
          sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti
          e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi  quelli
          relativi  al  coniuge  e  ai  parenti,  la  tenuta  di   un
          aggiornato  documento  programmatico  sulla  sicurezza   e'
          sostituita dall'obbligo  di  autocertificazione,  resa  dal
          titolare del trattamento ai sensi  dell'  articolo  47  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di  trattare  soltanto
          tali dati in osservanza delle misure  minime  di  sicurezza
          previste dal presente codice  e  dal  disciplinare  tecnico
          contenuto   nell'allegato   B).   In   relazione   a   tali
          trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati  per
          correnti finalita' amministrativo-contabili, in particolare
          presso piccole e medie  imprese,  liberi  professionisti  e
          artigiani,  il  Garante,  sentiti  il   Ministro   per   la
          semplificazione normativa e il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  individua  con  proprio
          provvedimento,  da  aggiornare  periodicamente,   modalita'
          semplificate  di  applicazione  del  disciplinare   tecnico
          contenuto nel citato allegato  B)  in  ordine  all'adozione
          delle misure minime di cui al comma 1. 
              1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  in
          materia di protezione dei  dati  personali,  i  trattamenti
          effettuati  per  finalita'  amministrativo-contabili   sono
          quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di  natura
          organizzativa, amministrativa, finanziaria e  contabile,  a
          prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare,
          perseguono  tali  finalita'  le   attivita'   organizzative
          interne,  quelle  funzionali  all'adempimento  di  obblighi
          contrattuali e precontrattuali, alla gestione del  rapporto
          di  lavoro  in  tutte  le  sue  fasi,  alla  tenuta   della
          contabilita' e  all'applicazione  delle  norme  in  materia
          fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute,
          igiene e sicurezza sul lavoro»; 
              6) all' articolo 130,  comma  3-bis,  dopo  le  parole:
          «mediante  l'impiego  del  telefono»   sono   inserite   le
          seguenti: «e  della  posta  cartacea»  e  dopo  le  parole:
          «l'iscrizione   della   numerazione    della    quale    e'
          intestatario» sono inserite le  seguenti:  «e  degli  altri
          dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,»; 
              a-bis) all' articolo  67-sexiesdecies  del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «3-bis.  E'  fatta   salva   la   disciplina   prevista
          dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni, per i trattamenti  dei  dati  inclusi  negli
          elenchi di abbonati a disposizione del pubblico»; 
              b) allo scopo  di  rendere  effettivamente  trasparente
          l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri  informativi
          gravanti su cittadini e imprese: 
              1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,
          comma 2 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          entro il  30  ottobre  2011,  pubblicano  sui  propri  siti
          istituzionali, per ciascun procedimento  amministrativo  ad
          istanza  di  parte  rientrante  nelle  proprie  competenze,
          l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di
          produrre  a  corredo  dell'istanza.  Dall'attuazione  della
          presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica e le attivita'  ivi  previste
          sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e
          strumentali previste in base alla legislazione vigente; 
              2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al
          numero 1) la pubblica amministrazione procedente  non  puo'
          respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di  un
          atto o documento e deve invitare l'istante a  regolarizzare
          la documentazione in un termine congruo.  Il  provvedimento
          di diniego non preceduto  dall'invito  di  cui  al  periodo
          precedente e'  nullo.  Il  mancato  adempimento  di  quanto
          previsto dal numero 1 e' altresi' valutato  ai  fini  della
          attribuzione della retribuzione di risultato  ai  dirigenti
          responsabili; 
              3) il mancato adempimento di quanto previsto al  numero
          1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  legittima  comunque  l'istante  ad
          iniziare l'attivita'  dalla  data  di  presentazione  della
          segnalazione certificata di inizio attivita'. In  tal  caso
          l'amministrazione non puo' adottare i provvedimenti di  cui
          all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241
          prima  della  scadenza   del   termine   fissato   per   la
          regolarizzazione ai sensi del numero 2; 
              4) la disposizione di cui al numero 1  non  si  applica
          per gli atti  o  documenti  la  cui  produzione  a  corredo
          dell'istanza e' prevista da norme di legge,  regolamento  o
          da  atti  pubblicati   sulla   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana; 
              5)  i  regolamenti  ministeriali  o  interministeriali,
          nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale
          adottati dalle amministrazioni  dello  Stato,  al  fine  di
          regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori  o
          certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero
          la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco  di
          tutti gli oneri informativi gravanti  sui  cittadini  e  le
          imprese introdotti o eliminati con gli atti  medesimi.  Per
          onere informativo  si  intende  qualunque  adempimento  che
          comporta la raccolta, l'elaborazione, la  trasmissione,  la
          conservazione e la produzione di informazioni  e  documenti
          alla pubblica amministrazione; 
              6) nei casi in cui non  e'  prevista  la  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  degli
          atti di cui al numero 4) gli  stessi  sono  pubblicati  sui
          siti istituzionali di ciascuna amministrazione,  secondo  i
          criteri e le modalita' definiti  con  apposito  regolamento
          emanato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro per la semplificazione  normativa,  entro  novanta
          giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
          del presente decreto. I questionari di cui alla lettera  c)
          del comma 1 dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  26
          novembre 2010, n.  216,  sono  resi  disponibili  sul  sito
          internet della Societa' per gli studi  di  settore  -  SOSE
          s.p.a.; con provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica italiana e' data notizia della  data  in  cui  i
          questionari sono disponibili. Dalla data  di  pubblicazione
          del suddetto provvedimento decorre il termine  di  sessanta
          giorni previsto dalla medesima lettera c); 
              c) per ridurre gli  adempimenti  connessi  all'utilizzo
          dei  piccoli  serbatoi  di  gas  di  petrolio   liquefatto,
          l'articolo  2,  comma  16-septies,  del  decreto-legge   29
          dicembre 2010, n. 225, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10,  e'  abrogato.  Resta  salvo
          quanto previsto dalle normative  di  sicurezza  vigenti  in
          materia di  installazione,  esercizio  e  manutenzione  dei
          serbatoi di gas di petrolio liquefatto di  cui  al  decreto
          del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004; 
              d)  per   accelerare   il   processo   di   automazione
          amministrativa e migliorare  i  servizi  per  i  cittadini,
          riducendone i costi connessi: 
              1)  le  aziende  sanitarie   del   Servizio   sanitario
          nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64  del
          decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
          modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
          finanza pubblica, procedure telematiche per  consentire  il
          pagamento online  delle  prestazioni  erogate,  nonche'  la
          consegna, tramite  web,  posta  elettronica  certificata  o
          altre modalita' digitali, dei referti  medici.  Le  aziende
          sanitarie  del  Servizio  sanitario  nazionale  mettono   a
          disposizione dell'utenza il servizio di pagamento online ed
          effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in
          forma digitale nel termine di novanta  giorni  dall'entrata
          in vigore del decreto di cui al numero 2).  Resta  in  ogni
          caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a
          domicilio, copia cartacea  del  referto  redatto  in  forma
          elettronica, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
          finanza pubblica; 
              2)  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  su
          proposta del Ministro per  la  Pubblica  Amministrazione  e
          l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto  con
          il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro
          della Semplificazione normativa, previo parere del  Garante
          per la protezione  dei  dati  personali,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          adottate, in conformita' con le  regole  tecniche  previste
          dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
          per l'attuazione di quanto disposto al numero 1; 
              2-bis) in caso  di  trasferimento  di  residenza  delle
          persone fisiche, i comuni, su richiesta degli  interessati,
          ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui
          territorio   e'   ricompresa   la   nuova   residenza.   La
          comunicazione e' effettuata, entro un mese  dalla  data  di
          registrazione della variazione anagrafica,  telematicamente
          o su supporto cartaceo secondo le modalita'  stabilite  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  della
          salute,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.   L'azienda
          sanitaria  locale  provvede  ad  aggiornare   il   libretto
          sanitario,    trasmettendo     alla     nuova     residenza
          dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando  di
          aggiornamento  da  apporre  su  quello  esistente,  secondo
          quanto stabilito con il decreto di cui al secondo  periodo.
          Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione
          della  presente  disposizione  nell'ambito  delle   risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica; 
              d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni,
          da  parte  dei  cittadini  e  delle  imprese,   agli   enti
          previdenziali: 
              1) all' articolo 1, comma 248, della legge 23  dicembre
          1996, n. 662, le parole: «entro  il  31  marzo  di  ciascun
          anno» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»; 
              2) all' articolo 1 della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, e successive  modificazioni,  dopo  il  comma  248  e'
          inserito il seguente: 
              «248-bis.  Il  termine  per  la   presentazione   della
          dichiarazione di responsabilita' di cui  al  comma  248  e'
          stabilito con determinazione del presidente dell'INPS»; 
              3) all' articolo 2, comma 3,  della  legge  11  ottobre
          1990, n. 289, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «Qualora  la  predetta  indennita'  sia  erogata   per   la
          frequenza di scuole, pubbliche  o  private,  per  tutta  la
          durata dell'obbligo formativo scolastico,  e'  obbligatorio
          trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione
          dalla partecipazione a tali corsi scolastici»; 
              4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              4.1) il quarto comma dell'articolo 10 e' sostituito dal
          seguente: 
              «Entro il 30  giugno  dello  stesso  anno,  le  aziende
          devono trasmettere con modalita'  telematiche  all'Istituto
          nazionale della previdenza sociale l'elenco degli  elementi
          accessori,  di  cui  alla  lettera  d)  del   primo   comma
          dell'articolo 5, che sono stati  corrisposti  al  personale
          dipendente, solo  se  di  nuova  istituzione  o  modificati
          rispetto a quelli gia' portati a  conoscenza  dell'Istituto
          medesimo»; 
              4.2) l'articolo 18 e' abrogato; 
              e) per semplificare  le  procedure  di  rilascio  delle
          autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su  gomma,
          all' articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
              «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  il   Governo,   con
          regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17,  comma  1,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,
          prevedendo che per i trasporti  eccezionali  su  gomma  sia
          sufficiente prevedere la trasmissione, per via  telematica,
          della prescritta  richiesta  di  autorizzazione,  corredata
          della necessaria documentazione,  all'ente  proprietario  o
          concessionario  per  le  autostrade,   strade   statali   e
          militari, e alle regioni  per  la  rimanente  rete  viaria,
          almeno quindici giorni prima  della  data  fissata  per  il
          viaggio»; 
              f) all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              1) al comma 3: 
              1.1) al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «piano  di
          riduzione degli  oneri  amministrativi»  sono  inserite  le
          seguenti: «relativo alle materie affidate  alla  competenza
          di ciascun Ministro»; 
              1.2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le
          regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della
          propria  competenza,  sulla   base   delle   attivita'   di
          misurazione, programmi di interventi a carattere normativo,
          amministrativo  e  organizzativo  volti  alla   progressiva
          riduzione degli oneri amministrativi. Per il  coordinamento
          delle metodologie della misurazione e della riduzione degli
          oneri, e' istituito presso la Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   un   Comitato
          paritetico    formato    da    sei    membri     designati,
          rispettivamente,  due  dal   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione, due dal  Ministro  per  la
          semplificazione normativa, due dal Ministro per i  rapporti
          con le regioni e per la coesione  territoriale,  e  da  sei
          membri  designati  dalla   citata   Conferenza   unificata,
          rispettivamente, tre tra i  rappresentanti  delle  regioni,
          uno tra i rappresentanti delle province e  due  tra  quelli
          dei comuni. Per la partecipazione  al  Comitato  paritetico
          non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
          della misurazione di cui al comma 15 sono  comunicati  alle
          Camere e ai Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa.»; 
              2) al comma 5, dopo le  parole:  «oneri  amministrativi
          gravanti sulle imprese», sono inserite le seguenti: «e  sui
          cittadini». 
              f-bis)  dopo  il   comma   3   dell'articolo   38   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: 
              «3-bis.  Per  i  comuni  che,  entro  la  data  del  30
          settembre 2011 prevista  dall'articolo  12,  comma  7,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non  hanno  provveduto
          ad  accreditare  lo  sportello  unico  per   le   attivita'
          produttive ovvero  a  fornire  alla  camera  di  commercio,
          industria,  artigianato  e   agricoltura   competente   per
          territorio gli elementi necessari ai fini  dell'avvalimento
          della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12,  del
          medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro  trenta
          giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina
          un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche
          situazioni, tra i funzionari dei comuni,  delle  regioni  o
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura competenti per territorio, al fine di  adottare
          gli atti necessari ad assicurare  la  messa  a  regime  del
          funzionamento  degli  sportelli  unici.  Con  decreto   del
          Ministro dello sviluppo economico e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  sentito  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, sono  individuate
          le  eventuali  misure  che  risultino  indispensabili   per
          attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per
          garantire, nelle more della sua attuazione, la  continuita'
          della funzione amministrativa, anche attraverso parziali  e
          limitate deroghe alla relativa disciplina. 
              3-ter.  In  ogni  caso,  al  fine   di   garantire   lo
          svolgimento delle funzioni affidate  agli  sportelli  unici
          per le attivita' produttive, i comuni  adottano  le  misure
          organizzative e tecniche che risultino necessarie»; 
              f-ter) al fine di semplificare e di  razionalizzare  il
          procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma
          14 dell' articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma  15  del
          medesimo articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
          e  successive  modificazioni,  le  parole:  «dall'autorita'
          competente, individuata  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «dal  Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, secondo le  modalita'  individuate  con  decreto
          dello stesso Ministro»; 
              f-quater) all'articolo 2215-bis del codice civile  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: 
              «Gli  obblighi  di   numerazione   progressiva   e   di
          vidimazione previsti  dalle  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento per la tenuta dei libri, repertori e  scritture
          sono assolti, in caso di tenuta con strumenti  informatici,
          mediante apposizione,  almeno  una  volta  all'anno,  della
          marcatura    temporale    e    della     firma     digitale
          dell'imprenditore  o  di  altro   soggetto   dal   medesimo
          delegato. 
              Qualora  per  un  anno   non   siano   state   eseguite
          registrazioni, la firma digitale e la  marcatura  temporale
          devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e
          da tale apposizione decorre il periodo annuale  di  cui  al
          terzo comma»; 
              2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «Per i  libri  e  per  i  registri  la  cui  tenuta  e'
          obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento  di
          natura tributaria, il termine di cui al terzo  comma  opera
          secondo le  norme  in  materia  di  conservazione  digitale
          contenute nelle medesime disposizioni»; 
              f-quinquies) al testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  dopo
          l' articolo 43 e' inserito il seguente: 
              «Art.   43-bis.   (Certificazione   e    documentazione
          d'impresa). -  1.  Lo  sportello  unico  per  le  attivita'
          produttive: 
              a)  trasmette  alle  altre  amministrazioni   pubbliche
          coinvolte nel procedimento le comunicazioni e  i  documenti
          attestanti atti, fatti, qualita', stati soggettivi, nonche'
          gli atti di autorizzazione, licenza, concessione,  permesso
          o nulla osta comunque denominati  rilasciati  dallo  stesso
          sportello unico per le attivita' produttive o acquisiti  da
          altre  amministrazioni  ovvero  comunicati  dall'impresa  o
          dalle   agenzie   per   le   imprese,   ivi   comprese   le
          certificazioni di qualita' o ambientali; 
              b)  invia  alla   camera   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura territorialmente  competente,  ai
          fini del loro  inserimento  nel  Repertorio  delle  notizie
          economiche e amministrative (REA) e al fine della  raccolta
          e conservazione in un fascicolo  informatico  per  ciascuna
          impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla
          lettera a). 
              2. Le comunicazioni  tra  lo  sportello  unico  per  le
          attivita'  produttive,  le  amministrazioni  pubbliche,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          le  imprese  e  le  agenzie  per   le   imprese   avvengono
          esclusivamente   in   modalita'   telematica   secondo   le
          disposizioni vigenti. 
              3.  Le  amministrazioni  non  possono   richiedere   ai
          soggetti  interessati  la  produzione  dei   documenti   da
          acquisire ai sensi del comma 1, lettera a). 
              4.   All'attuazione   del    presente    articolo    le
          amministrazioni interessate  provvedono  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica»; 
              f-sexies) nel decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
              «Art. 9-bis.  (Iscrizione  all'albo  provinciale  delle
          imprese artigiane mediante comunicazione unica al  registro
          delle imprese). -  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'
          d'impresa  in  conformita'  ai   requisiti   di   qualifica
          artigiana,  disciplinati  ai   sensi   delle   disposizioni
          vigenti,   l'interessato   presenta    una    dichiarazione
          attestante  il  possesso  di  tali  requisiti  mediante  la
          comunicazione unica per la  nascita  dell'impresa,  di  cui
          all' articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6  maggio
          2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  152  del  3
          luglio 2009. 
              2.  La  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  determina
          l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese  artigiane,
          ove previsto e disciplinato dalla  legislazione  regionale,
          con la  decorrenza  ivi  prevista,  e  l'annotazione  nella
          sezione speciale del registro delle imprese. Restano  ferme
          le  altre  disposizioni   vigenti   recanti   obblighi   di
          iscrizione nel registro delle imprese. 
              3.  Le  regioni  disciplinano  le  procedure  per   gli
          accertamenti  e   i   controlli   e   per   gli   eventuali
          provvedimenti in caso di carenza dei requisiti  dichiarati,
          ai  sensi  del  comma  1,  nonche'  le  modalita'  per   la
          comunicazione delle cancellazioni  e  delle  variazioni  ai
          soggetti interessati, assegnando  termini  congrui  per  la
          presentazione di proprie deduzioni  o  per  conformarsi  ai
          requisiti di legge, nonche' ai fini della presentazione dei
          ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti. 
              4.  Qualora,  a  seguito  di  accertamento  o  verifica
          ispettiva, emergano  gli  elementi  per  l'iscrizione  alla
          gestione di cui all'articolo 3 della legge 4  luglio  1959,
          n. 463, e all' articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
          l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro  delle
          imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo  provinciale
          delle imprese artigiane. La comunicazione, ove  previsto  e
          disciplinato   dalla   normativa    regionale,    determina
          l'iscrizione all'albo provinciale delle  imprese  artigiane
          con decorrenza immediata, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma  3  del  presente  articolo.   I   provvedimenti   di
          variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato
          comma 3, per mancanza dei  requisiti  tecnico-professionali
          non pregiudicano l'obbligo contributivo per il  periodo  di
          esercizio effettivo dell'attivita'. 
              5.   All'attuazione   del    presente    articolo    le
          amministrazioni interessate  provvedono  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica»; 
              f-septies)   per   semplificare   le    modalita'    di
          riconoscimento delle  organizzazioni  di  produttori  e  di
          favorire l'accesso delle imprese  agricole  ai  mercati,  i
          consorzi agrari disciplinati dall' articolo 9  della  legge
          23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al  loro  interno,
          previo adeguamento degli statuti,  per  ciascun  settore  o
          prodotto agricolo, una o piu'  sezioni  di  attivita',  cui
          aderiscono esclusivamente  imprenditori  agricoli  iscritti
          nel registro delle imprese di cui  all'  articolo  8  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
          Le  predette  sezioni,  con  gestioni   separate,   possono
          ottenere   il   riconoscimento   come   organizzazioni   di
          produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005,
          n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i  controlli  relativi
          si  riferiscono  esclusivamente   alla   sezione   e   agli
          imprenditori aderenti; 
              f-octies) al fine di garantire che un adeguato  periodo
          transitorio consenta la progressiva entrata in operativita'
          del Sistema di controllo della tracciabilita' dei  rifiuti,
          per i soggetti di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare  26  maggio  2011,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il  relativo  termine,
          da individuare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          nei modi di cui all' articolo 28, comma 2, del  regolamento
          di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non puo'
          essere antecedente al 30 giugno 2012. 
              2-bis. Ai fini della semplificazione degli  adempimenti
          di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162,  all'
          articolo 19, comma 6, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Per  gli  atti  concernenti  la   nomina   degli
          investigatori  incaricati  non  si  esercita  il  controllo
          preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  f-ter),
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20». 
              2-ter. All'articolo 5, comma 2, della  legge  12  marzo
          1999, n. 68, e successive modificazioni,  e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente periodo: «Fermo  restando  l'obbligo  del
          versamento del contributo  di  cui  al  comma  3  al  Fondo
          regionale per l'occupazione dei disabili,  per  le  aziende
          che  occupano  addetti   impegnati   in   lavorazioni   che
          comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL
          pari o superiore al 60 per cento, la procedura  di  esonero
          prevista   dal   presente   articolo   e'   sostituita   da
          un'autocertificazione del  datore  di  lavoro  che  attesta
          l'esclusione  dei  lavoratori  interessati  dalla  base  di
          computo». 
              3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione  degli
          oneri amministrativi definito in sede  di  Unione  europea,
          con le  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  le
          autorita'  amministrative  indipendenti  di   vigilanza   e
          garanzia effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la
          misurazione  degli  oneri  amministrativi  a  carico  delle
          imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro  il  31
          dicembre  2012,  proponendo   le   misure   legislative   e
          regolamentari   ritenute   idonee   a    realizzare    tale
          riduzione.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  54  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
              «Art.   54.Contenuto   dei   siti    delle    pubbliche
          amministrazioni. 
              1. I siti delle  pubbliche  amministrazioni  contengono
          necessariamente i seguenti dati pubblici: 
              a) l'organigramma,  l'articolazione  degli  uffici,  le
          attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
          livello dirigenziale non generale,  i  nomi  dei  dirigenti
          responsabili  dei  singoli  uffici,  nonche'   il   settore
          dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
          svolta,  corredati  dai  documenti   anche   normativi   di
          riferimento; 
              b) l'elenco delle tipologie di procedimento  svolte  da
          ciascun ufficio di livello dirigenziale  non  generale,  il
          termine per la conclusione di ciascun procedimento ed  ogni
          altro termine procedimentale, il nome  del  responsabile  e
          l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria  e  di
          ogni    altro    adempimento    procedimentale,     nonche'
          dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
          sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241; 
              c) le  scadenze  e  le  modalita'  di  adempimento  dei
          procedimenti individuati ai sensi  degli  articoli  2  e  4
          della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica
          istituzionali attive, specificando anche se  si  tratta  di
          una casella di posta  elettronica  certificata  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68; 
              e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della  legge
          7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e
          di comunicazione previsti dalla legge  7  giugno  2000,  n.
          150; 
              f) l'elenco di tutti i bandi di gara; 
              g)  l'elenco  dei  servizi   forniti   in   rete   gia'
          disponibili e dei servizi di futura attivazione,  indicando
          i tempi previsti per l'attivazione medesima; 
              g-bis) i bandi di concorso. 
              1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano
          in  via  telematica  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i  dati  di
          cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i
          criteri e le  modalita'  di  trasmissione  e  aggiornamento
          individuati con circolare  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione. I dati di cui  al  periodo
          precedente  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del
          Dipartimento   della   funzione   pubblica.   La    mancata
          comunicazione  o  aggiornamento  dei   dati   e'   comunque
          rilevante ai fini della  misurazione  e  valutazione  della
          performance individuale dei dirigenti. 
              2.  Comma  abrogato  dalla  lettera  d)  del  comma   1
          dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 
              2-bis. Comma abrogato dalla  lettera  d)  del  comma  1
          dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 
              2-ter. Le amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  di
          servizi pubblici pubblicano nei propri  siti  un  indirizzo
          istituzionale di posta elettronica  certificata  a  cui  il
          cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi
          del presente codice.  Le  amministrazioni  devono  altresi'
          assicurare un servizio che renda noti al pubblico  i  tempi
          di risposta. 
              2-quater.  Le  amministrazioni   pubbliche   che   gia'
          dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei
          processi automatizzati rivolti al pubblico.  Tali  processi
          devono essere dotati di appositi strumenti per la  verifica
          a distanza da parte del  cittadino  dell'avanzamento  delle
          pratiche che lo riguardano. 
              3. I dati pubblici contenuti nei siti  delle  pubbliche
          amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
          necessita' di identificazione informatica. 
              4. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  che  le
          informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi
          e   corrispondenti   alle   informazioni   contenute    nei
          provvedimenti  amministrativi  originali   dei   quali   si
          fornisce comunicazione tramite il sito. 
              4-bis. La pubblicazione telematica produce  effetti  di
          pubblicita'  legale  nei  casi  e  nei  modi  espressamente
          previsti dall'ordinamento.».