Art. 4 Norme transitorie 1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente e' commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta. 2. Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti di cui al presente articolo, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 aprile 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei ministri Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 6, foglio n. 240
Note all'art. 4: - Il testo dell'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente regolamento, e' riportato nelle note all'articolo 1.