Art. 4 
 
 
       Modificazioni all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010 
 
  1. All'articolo 15: 
    a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "sono  in  possesso  dei
requisiti previsti dal" sono inserite le parole "decreto del Ministro
della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal";  le  parole
"modifiche   e   integrazioni"   sono   sostituite    dalla    parola
"modificazioni"; 
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      "b) coloro che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto  e  sino  all'attivazione  dei  percorsi  formativi  previsti
dall'articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti  a  uno  dei
percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla  lettera
a);"; 
    c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi: 
      "1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015,  gli  atenei  e  le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi
dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  28  settembre
2007, n. 137, purche' sedi di dipartimenti di didattica della musica,
e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca 7 ottobre 2004,  n.  82,  istituiscono  e  attivano  percorsi
formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis  allegata
al  presente  decreto  e  che  ne   costituisce   parte   integrante,
finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella
scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di
cui al comma 1-ter,  nonche'  i  percorsi  di  cui  al  comma  16-bis
relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. 
      1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare  i
docenti non di ruolo, ivi compresi gli  insegnanti  tecnico  pratici,
che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneita'  alla  classe  di
concorso per la quale chiedono  di  partecipare  e  in  possesso  dei
requisiti  previsti  al  comma  1,  abbiano  maturato,  a   decorrere
dall'anno scolastico 1999/2000  fino  all'anno  scolastico  2011/2012
incluso, almeno tre anni di servizio  in  scuole  statali,  paritarie
ovvero nei centri di formazione professionale. Il  servizio  prestato
nei centri di formazione professionale riconducibile  a  insegnamenti
compresi in classi di concorso  e'  valutato  solo  se  prestato  per
garantire  l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione  a  decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma e'  valido
anche il servizio prestato nel sostegno. Gli  aspiranti  che  abbiano
prestato servizio in piu' anni e in piu' di una  classe  di  concorso
optano per una sola di esse, fermo restando il diritto  a  conseguire
ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al  comma  1.  Ai
fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma  e'
valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di  concorso  o
tipologia di posto, prestato  per  ciascun  anno  scolastico  per  un
periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile  come  anno  di
servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della  legge  3
maggio 1999,  n.  124.  Il  suddetto  requisito  si  raggiunge  anche
cumulando i servizi prestati, nello  stesso  anno  e  per  la  stessa
classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e  centri
di formazione professionale. 
      1-quater.  L'iscrizione  ai   percorsi   formativi   abilitanti
speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza
ai percorsi non e' compatibile con la frequenza di corsi universitari
che si concludano con il rilascio di  titoli  accademici,  inclusi  i
percorsi di cui al presente decreto. 
      1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa  di  cui
ai commi 1-bis e 16-bis, gli atenei ovvero le  istituzioni  dell'alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  possono  attivare  le
iniziative  di  cui  all'articolo  4,  comma  5,  anche  al  fine  di
assicurare la possibilita' di frequenza  dei  percorsi.  In  caso  di
impossibilita' o  comunque  di  difficolta'  derivanti  da  qualsiasi
causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di  concorso
previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e  coreutica  stipulano,  sentiti
gli uffici scolastici regionali, apposite convenzioni con istituzioni
scolastiche autonome, individuate dagli stessi uffici  scolastici,  e
con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici
superiori,. 
      1-sexies.   Con   decreto   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e   della   ricerca   sono   emanate   disposizioni
organizzative atte a garantire, nel rispetto dell'invarianza di spesa
e dei generali vincoli di finanza  pubblica,  l'accesso  ai  percorsi
abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi  titolo  ai  sensi  dei
commi 1-ter e  16-bis  che  ne  facciano  richiesta  nelle  modalita'
stabilite  dal  decreto  medesimo  e   tenuto   conto   anche   della
disponibilita' ricettiva sostenibile dalle universita'."; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti  di  cui  al
comma 1, lettere a)  e  c)  mantengono  la  loro  validita'  ai  fini
dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto.  I
titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma  1,  lettera
b), sono integrati dal compimento del tirocinio  formativo  attivo  e
costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di  insegnamento
per le rispettive classi di concorso.  A  decorrere  dall'istituzione
dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3,  4,  5,  6,  7,  8,  9  e  10
allegate  al  presente  regolamento,  unitamente  al  compimento  del
tirocinio formativo attivo  di  cui  all'articolo  10,  sostituiscono
integralmente per le relative classi di concorso  i  titoli  previsti
dal decreto  ministeriale  30  gennaio  1998,  n.  39,  e  successive
integrazioni e modificazioni."; 
    e) al comma 4 dopo le  parole  "articolo  5"  sono  soppresse  le
parole "comma 1"; 
    f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      "5.  Le  universita'  e  le  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi  di  tirocinio
formativo  attivo  curano  lo  svolgimento   della   relativa   prova
d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari
relative  alle  materie  oggetto  di  insegnamento  della  classe  di
abilitazione,  si  articola  in  un  test  preliminare  a   carattere
nazionale, in una prova scritta e in una  prova  orale.  I  programmi
delle prove e le modalita' di svolgimento del test  preliminare  sono
definiti  annualmente  con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca."; 
  g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    "6. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo  di
30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale
di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere  attribuiti
per  titoli  di  studio,  di  servizio  e  pubblicazioni  secondo  le
modalita' indicate nel comma 13."; 
  h) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono soppressi; 
  i) il primo periodo del comma 16 e' sostituito dal seguente: 
  "Le facolta' di cui  all'articolo  6,  comma  1,  possono  attivare
percorsi formativi  finalizzati  esclusivamente  all'acquisizione  di
titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle  graduatorie
di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo  all'insegnamento
nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi  del  decreto
del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997." 
  l) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi: 
    "16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma  16,  senza  la
necessita'  di  sostenere  la  prova  di  accesso,  i  soggetti   ivi
contemplati in possesso dei requisiti di servizio previsti dal  comma
1-ter, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero  primaria.  Ai  fini
del raggiungimento dei requisiti di  servizio  richiesti  si  possono
cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con
quelli prestati  nella  scuola  primaria.  L'aspirante  opta  per  il
percorso relativo alla scuola dell'infanzia  o  per  quello  relativo
alla scuola primaria. 
    16-ter. Resta fermo il  valore  dei  titoli  conseguiti  entro  i
termini di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  175
del 29 luglio 1997 quali titoli di accesso ai concorsi per titoli  ed
esami, titoli di accesso  alla  terza  fascia  delle  graduatorie  di
istituto e titoli validi ai sensi dell'articolo 1, comma  4,  lettera
g), della legge 10 marzo 2000, n. 62."; 
  m) dopo il comma 27 e' inserito il seguente comma: 
    "27-bis. I titoli  di  abilitazione  conseguiti  al  termine  dei
percorsi di cui al  presente  decreto  non  consentono  l'inserimento
nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo  1,  comma  605,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296.   Essi   danno   diritto
esclusivamente all'iscrizione alla II  fascia  delle  graduatorie  di
istituto di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la  specifica  classe
di concorso, o ambito  disciplinare,  e  costituiscono  requisito  di
ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.". 
  2. Al d.m. n. 249 del 2010 e' aggiunta in fine la seguente  tabella
11-bis: 
 
                           "Tabella 11-bis 
 
 
                       (art. 15, comma 1-bis) 
 
  La presente tabella definisce i percorsi di  cui  all'articolo  15,
comma 1-bis. 
  I  percorsi  sono  distinti  per  ciascuna  classe  di  concorso  e
prevedono il  conseguimento  di  41  crediti  formativi  universitari
ovvero  accademici  (di  seguito  crediti  formativi),   considerando
assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio  previsti  dalla
tabella 11 in virtu' dei particolari requisiti  di  servizio  di  cui
all'articolo 15, commi 3 e 4. 
  I crediti formativi sono indirizzati: 
    a) alla verifica  e  al  consolidamento  della  conoscenza  delle
discipline oggetto di insegnamento della  classe  di  concorso  e  al
perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce
della revisione dei percorsi ordinamentali  di  cui  ai  decreti  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15  marzo  2010  n.
87, n. 88 e n. 89 e  alle  relative  Indicazioni  nazionali  e  Linee
guida; 
    b) all'acquisizione  delle  competenze  digitali  previste  dalla
raccomandazione del Parlamento europeo e del  Consiglio  18  dicembre
2006 (2006/962/CE). In particolare dette  competenze  attengono  alla
capacita'   di   utilizzo   dei   linguaggi   multimediali   per   la
rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per  l'utilizzo
dei contenuti  digitali  e,  piu'  in  generale,  degli  ambienti  di
simulazione e dei laboratori virtuali.  Al  fine  di  consentirne  la
piena fruizione anche agli alunni con bisogni  educativi  speciali  i
contenuti digitali devono essere definiti nel  rispetto  dei  criteri
che ne assicurano l'accessibilita'; 
    c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte  a  favorire
l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto
disposto  dalla  legge  5  febbraio  1992,  n.   104   e   successive
modificazioni. 
  Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare: 
    a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere  a),
b) e c); 
    b) di aver acquisito solide conoscenze delle  discipline  oggetto
di insegnamento e di possedere la capacita' di proporle nel modo piu'
adeguato al livello scolastico degli studenti con cui  entreranno  in
contatto; 
    c)  di  essere  in  grado  di  gestire  la   progressione   degli
apprendimenti, adeguando  i  tempi  e  le  modalita'  alla  classe  e
scegliendo di volta in volta gli strumenti piu' adeguati al  percorso
previsto (lezione frontale, discussione,  simulazione,  cooperazione,
laboratorio, lavoro di  gruppo),  con  particolare  riferimento  alle
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
    d)  di  aver   acquisito   capacita'   pedagogiche,   didattiche,
relazionali e gestionali; 
    e) di aver acquisito capacita' di lavorare con  ampia  autonomia,
anche assumendo responsabilita' organizzative. 
  I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in
ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono  all'esame
finale. 
  La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso
e da un rappresentante designato  dall'ufficio  scolastico  regionale
tra i dirigenti tecnici, i  dirigenti  scolastici  o  i  docenti  con
almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato  sulla  specifica
classe di concorso. Il  punteggio  di  abilitazione  e'  espresso  in
centesimi. 
  Il  percorso  si  conclude  con  un  esame  finale,  avente  valore
abilitante per la relativa classe di  concorso,  che  consiste  nella
redazione, nell'illustrazione e nella  discussione  di  un  elaborato
originale, di cui e' relatore un docente del percorso,  che  coordini
l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel
corso dell'esame il candidato dimostra altresi' la  piena  padronanza
delle  discipline  oggetto  d'insegnamento  e   il   possesso   delle
competenze di cui al presente allegato, anche  con  riferimento  alle
norme  principali  che  governano  le  istituzioni  scolastiche.   Un
risultato inferiore a 60  centesimi  comporta  il  non  conseguimento
dell'abilitazione. 
    

                   QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI
|===================|======================|========================|
| Crediti formativi |  Attivita' formative |   Settori scientifico  |
|                   |                      |      disciplinari      |
|===================|======================|========================|
|                   |                      | M-PED/03 Didattica e   |
|                   |                      | pedagogia speciale;    |
|                   |  Didattica generale  | M-PED/04 Pedagogia     |
|      15 cfu       | e didattica speciale | sperimentale. Almeno   |
|                   |                      | 6 CFU di didattica     |
|                   |                      | e pedagogia speciale   |
|                   |                      | rivolti ai bisogni     |
|                   |                      | educativi speciali.    |
|-------------------|----------------------|------------------------|
|                   |   Didattica delle    |       SSD o SAD        |
|                   | discipline oggetto   |    delle discipline    |
|    18 cfu /cfa    |   di insegnamento    |                        |
|                   |   delle classi di    |                        |
|                   |      concorso        |                        |
|-------------------|----------------------|------------------------|
|                   |                      | M-PED/03 Didattica e   |
|                   |                      | pedagogia speciale;    |
|                   |                      | ABST59 Pedagogia e     |
|                   |                      | didattica dell'arte;   |
|                   |                      | CODD/4 Pedagogia       |
|                   |      Laboratori      | musicale per Didattica |
|     3 cfu/ cfa    |    di tecnologie     | della musica.          |
|                   |      didattiche      | Gli insegnamenti sono  |
|                   |                      | destinati all'utilizzo |
|                   |                      | delle tecnologie       |
|                   |                      | dell'informazione e    |
|                   |                      | della comunicazione    |
|                   |                      | per la didattica       |
|-------------------|----------------------|------------------------|
|       5 cfu       |   Elaborato finale   |                        |
|===================|======================|========================|
|   Totale 41 cfu   |                      |                        |
|===================|======================|========================|

                                                                    "

    
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 25 marzo 2013 
 
                                                 Il Ministro: Profumo 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 59 
 
          Note all'art. 4: 
              Per  il  testo  vigente  dell'articolo  15  del  citato
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca n. 249 del 2010, come modificato dal presente
          decreto, si vedano le note all'articolo 1.