Art. 4 Titoli di servizio 1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono: a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione e di durata non inferiore a una settimana o alle 36 ore: punti 0,25 per settimana o periodo di 36 ore, fino a punti 2,00; b) anzianita' di effettivo servizio, esclusa l'anzianita' richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso: punti 1,00 per ogni anno, fino a punti 6,00; c) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre amministrazioni: punti 1,00. 2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di indizione del concorso. 3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.
Note all'art. 4: - Il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e' il seguente: «Art. 8. (Concorso per titoli ed esami). - 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. 4. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.».