(Protocollo-Articolo IV)
                             ARTICOLO IV 
 
L'Articolo 26 "Scambio di informazioni" e' modificato come segue: 
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno  le
informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le  disposizioni
della presente Convenzione o per l'amministrazione  o  l'applicazione
delle leggi interne relative  alle  imposte  di  qualsiasi  genere  e
denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle  loro
suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria
alla Convenzione,  nonche'  per  prevenire  l'elusione  e  l'evasione
fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli
1 e 2. 
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo  1  da  uno  Stato
contraente  sono  tenute  segrete,  analogamente  alle   informazioni
ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato  e  saranno
comunicate  soltanto  alle  persone   od   autorita'   (ivi   inclusi
l'autorita'  giudiziaria  e  gli  organi  amministrativi)  incaricate
dell'accertamento  o  della  riscossione  delle  imposte  di  cui  al
paragrafo 1, delle procedure  o  dei  procedimenti  concernenti  tali
imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per  tali  imposte,  o
del controllo delle attivita'  precedenti.  Le  persone  o  autorita'
sopra citate utilizzeranno  tali  informazioni  soltanto  per  questi
fini. Esse potranno servirsi di  queste  informazioni  nel  corso  di
udienze pubbliche o nei giudizi. 
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non  possono  in  nessun  caso
essere interpretate nel senso di  imporre  ad  uno  Stato  contraente
l'obbligo: 
a) di adottare provvedimenti amministrativi in  deroga  alla  propria
legislazione  o  alla  propria  prassi  amministrativa  o  a   quella
dell'altro Stato contraente; 
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base
alla propria legislazione o nel quadro della propria  normale  prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 
c)  di  fornire  informazioni  che  potrebbero  rivelare  un  segreto
commerciale, industriale, professionale o  un  processo  commerciale,
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico. 
4. Se le informazioni sono  richieste  da  uno  Stato  contraente  in
conformita'  al   presente   Articolo,   l'altro   Stato   contraente
utilizzera'  i  poteri  di  cui  esso  dispone  per  raccogliere   le
informazioni richieste, anche qualora le stesse non  siano  rilevanti
per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui  al
periodo  che  precede  e'  soggetto  alle  limitazioni  previste  dal
paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere  in  nessun  caso
interpretate nel senso di  permettere  ad  uno  Stato  contraente  di
rifiutarsi di fornire informazioni solo perche' lo stesso non  ne  ha
un interesse ai propri fini fiscali. 
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso  essere
interpretate nel senso che uno Stato contraente  possa  rifiutare  di
fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una
banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un  mandatario  o  una
persona che opera in qualita' di agente o fiduciario o perche'  dette
informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.