Art. 4 
 
                 (Tutela della salute nelle scuole) 
 
  1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma
1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al  comma  1  e'
esteso anche alle aree all'aperto  di  pertinenza  delle  istituzioni
scolastiche statali e paritarie.". 
  2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette  elettroniche  nei  locali
chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le
sezioni di scuole operanti presso le  comunita'  di  recupero  e  gli
istituti  penali  per  i  minorenni,  nonche'  presso  i  centri  per
l'impiego e i centri di formazione professionale. 
  3.  Chiunque  violi  il  divieto  di   utilizzo   delle   sigarette
elettroniche  di  cui  al  comma  2   e'   soggetto   alle   sanzioni
amministrative pecuniarie  di  cui  all'articolo  7  della  legge  11
novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. 
  4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
comma 3 del presente  articolo,  inflitte  da  organi  statali,  sono
versati  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,   per   essere
successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero  della  salute,
per il potenziamento dell'attivita'  di  monitoraggio  sugli  effetti
derivanti  dall'uso  di  sigarette  elettroniche,  nonche'   per   la
realizzazione di attivita' informative finalizzate  alla  prevenzione
del rischio di induzione al tabagismo. 
  5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,
al  fine  di   favorire   il   consumo   consapevole   dei   prodotti
ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione
alimentare, anche nell'ambito di iniziative gia' avviate. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  del
Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  sono
definite le  modalita'  per  l'attuazione  del  presente  comma.  Dal
presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica.