Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.". 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale. 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. 4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attivita' di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonche' per la realizzazione di attivita' informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo. 5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative gia' avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalita' per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.