Articolo 4 Norme integrative per le Zone B 1. Sono consentite:: a) La tutela e la conservazione dell'area, l'attivita' di educazione ambientale, l'attivita' espositiva temporanea; b) l'attivita' di ricerca e monitoraggio scientifico, previa autorizzazione del soggetto gestore; c) l'attivita' di educazione ambientale, previa autorizzazione del soggetto gestore. 2. Non sono consentiti: a) il rilascio o l'introduzione di specie vegetali, salvo per esigenze di tutela e conservazione della biodiversita', previa autorizzazione del soggetto gestore; b) l'introduzione o il rilascio di specie animali, salvo per esigenze di tutela e conservazione della biodiversita', nonche' di fruizione, previa autorizzazione del soggetto gestore, e lungo i percorsi destinati a tale scopo; c) l'accensione di fuochi all'aperto, salvo diversamente disposto dal soggetto gestore per finalita' gestionali; d) l'accesso a mezzi e a persone dal tramonto all'alba, ne' l'accesso con mezzi motorizzati e attrezzature munite di motore a scoppio per l'intero arco della giornata; con l'eccezione degli organi di controllo, pubblica sicurezza e pubblico soccorso e di altri soggetti autorizzati dal soggetto gestore; e) la realizzazione di alcun tipo di opera edilizia, stabile o precaria; ne' di opere di urbanizzazione, ne' alcun altro intervento che modifichi lo stato dei luoghi, salvo diversamente autorizzato dal soggetto gestore per le finalita' di gestione; f) il prelievo di acqua di falda superficiale e profonda; g) l'apposizione di segnaletica pubblicitaria; h) la produzione di emissioni sonore e luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.