Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonche' agli articoli 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dall'articolo 3 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.».
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1986, n. 77, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. 2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attivita' sportive. 3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova e' redatto un apposito elenco.».