Art. 4
Capitale della Banca d'Italia
1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, e' la banca
centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del Sistema
Europeo di Banche Centrali ed e' autorita' nazionale competente nel
meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento
(UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. E' indipendente
nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.
2. La Banca d'Italia e' autorizzata ad aumentare il proprio
capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di
euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale e'
rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000
ciascuna.
3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente
dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non
superiore al 6 per cento del capitale.
4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere
solamente a:
a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale
e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia;
b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede
legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale
in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153;
d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede
legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4,
comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi
pensione di cui all'articolo 15-ter del citato decreto legislativo n.
252, del 2005, aventi soggettivita' giuridica.
5. Ciascun partecipante non puo' possedere, direttamente o
indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per
le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i
relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca
d'Italia.
6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di
partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, puo'
acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e
stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni
sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del
Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle
categorie di cui al comma 4, con modalita' tali da assicurare
trasparenza e parita' di trattamento. Per il periodo di tempo
limitato in cui le quote restano nella disponibilita' della Banca
d'Italia, il relativo diritto di voto e' sospeso e i dividendi sono
imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.