Art. 4 
 
 
                      Impianti di cogenerazione 
 
  1. Per garantire la massima efficienza energetica degli impianti di
bioraffinazione  e  l'ottimizzazione  dell'intero  ciclo  produttivo,
l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di  bioraffinazione
include anche, qualora richiesta dagli operatori di cui  all'art.  2,
l'autorizzazione all'installazione, all'interno  dello  stabilimento,
di impianti di cogenerazione per la produzione di  energia  elettrica
alimentati dagli stessi bioliquidi combustibili o  dai  sottoprodotti
derivanti dal loro ciclo produttivo. 
  2. Qualora lo sfruttamento dei bioliquidi o  dei  sottoprodotti  di
cui al comma 1 avvenga tramite impianti di cogenerazione,  il  calore
eventualmente  utilizzato  per  la  formazione  dei  prodotti   della
bioraffineria e' considerato calore utile al fine  della  definizione
di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011. Nel caso di
cogenerazione ad alto rendimento valgono le disposizioni  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico del  5  settembre  2011
con il relativo accesso ai titoli di efficienza energetica di cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 28
dicembre 2012. 
  3. Negli impianti di cogenerazione di cui al comma 1 possono essere
impiegate le biomasse, il  cui  utilizzo  e'  stato  autorizzato  per
l'impianto di bioraffinazione,  e  i  sottoprodotti  da  biomasse  di
filiera corta di cui alla  Tabella  1  A  punto  2  del  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  del  6
luglio 2012. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4
          agosto 2011 (Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio
          2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE  sulla
          promozione della cogenerazione basata  su  una  domanda  di
          calore  utile   sul   mercato   interno   dell'energia,   e
          modificativa  della  direttiva  92/42/CEE),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2011, n. 218. 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  5
          settembre 2011 (Definizione del nuovo  regime  di  sostegno
          per la cogenerazione ad  alto  rendimento),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2011, n. 218. 
              - Si riporta il punto 2 della Tabella 1 A  del  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico  del  6  luglio  2012
          (Attuazione dell'art. 24 del decreto  legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, recante  incentivazione  della  produzione  di
          energia elettrica da impianti a fonti  rinnovabili  diversi
          dai fotovoltaici), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  10
          luglio 2012, n. 159, S.O.: 
 
                                                         «Tabella 1.A 
 
          ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI  A
                               BIOMASSE E BIOGAS 
 
              Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al
          decreto legislativo n. 152 del 2006, del regolamento CE  n.
          1069/2009 del regolamento CE n.  142/2011  si  elencano  di
          seguito  i  sottoprodotti  utilizzabili  negli  impianti  a
          biomasse  e  biogas  ai  fini  dell'accesso  ai  meccanismi
          incentivanti di cui al presente decreto. 
              1. Omissis 
              2. Sottoprodotti provenienti da attivita' agricola,  di
          allevamento,  dalla  gestione  del  verde  e  da  attivita'
          forestale 
                effluenti zootecnici; 
                paglia; 
                pula; 
                stocchi; 
                fieni e trucioli da lettiera; 
                residui di campo delle aziende agricole; 
                sottoprodotti derivati dall'espianto; 
                sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti
          forestali; 
                sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; 
                potature, ramaglie e residui dalla  manutenzione  del
          verde pubblico e privato.».