Art. 4 Impianti di cogenerazione 1. Per garantire la massima efficienza energetica degli impianti di bioraffinazione e l'ottimizzazione dell'intero ciclo produttivo, l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di bioraffinazione include anche, qualora richiesta dagli operatori di cui all'art. 2, l'autorizzazione all'installazione, all'interno dello stabilimento, di impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica alimentati dagli stessi bioliquidi combustibili o dai sottoprodotti derivanti dal loro ciclo produttivo. 2. Qualora lo sfruttamento dei bioliquidi o dei sottoprodotti di cui al comma 1 avvenga tramite impianti di cogenerazione, il calore eventualmente utilizzato per la formazione dei prodotti della bioraffineria e' considerato calore utile al fine della definizione di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011. Nel caso di cogenerazione ad alto rendimento valgono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2011 con il relativo accesso ai titoli di efficienza energetica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 28 dicembre 2012. 3. Negli impianti di cogenerazione di cui al comma 1 possono essere impiegate le biomasse, il cui utilizzo e' stato autorizzato per l'impianto di bioraffinazione, e i sottoprodotti da biomasse di filiera corta di cui alla Tabella 1 A punto 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 luglio 2012.
Note all'art. 4: - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 (Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2011, n. 218. - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 (Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2011, n. 218. - Si riporta il punto 2 della Tabella 1 A del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159, S.O.: «Tabella 1.A ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, del regolamento CE n. 1069/2009 del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto. 1. Omissis 2. Sottoprodotti provenienti da attivita' agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attivita' forestale effluenti zootecnici; paglia; pula; stocchi; fieni e trucioli da lettiera; residui di campo delle aziende agricole; sottoprodotti derivati dall'espianto; sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali; sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.».