Art. 4 
 
                   Liberazione anticipata speciale 
 
  1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, la detrazione di pena concessa con  la  liberazione
anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio  1975,  n.
354 e' pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena
scontata. 
  2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano gia'
usufruito della liberazione  anticipata,  e'  riconosciuta  per  ogni
singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre  che
nel  corso  dell'esecuzione  successivamente  alla  concessione   del
beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera
di rieducazione. 
  3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche  ai
semestri di pena in corso di espiazione  alla  data  dell'1°  gennaio
2010. 
  4. Ai condannati per  taluno  dei  delitti  previsti  dall'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354  la  liberazione  anticipata
puo' essere concessa nella misura di settantacinque giorni,  a  norma
dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui  abbiano  dato  prova,
nel  periodo  di  detenzione,  di  un  concreto   recupero   sociale,
desumibile da comportamenti rivelatori del positivo  evolversi  della
personalita'. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
condannati  ammessi  all'affidamento  in  prova  e  alla   detenzione
domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte,
in esecuzione di tali misure alternative.