ARTICOLO 4 ENTI AUTORIZZATI 1. Ciascuna Parte nomina i seguenti Soggetti per trasmettere e ricevere le comunicazioni e gli avvisi in relazione al presente Accordo dalle altre Parti e ad agire da coordinatori dei diritti e degli obblighi delle Parti derivanti dal presente Accordo: (a) per la Repubblica d'Albania, la Direzione Generale per gli Standard del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia; (b) per la Repubblica Greca, la Direzione Generale B per le Relazioni Economiche del Ministero degli Affari Esteri; (c) per la Repubblica Italiana, il Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico (singolarmente un "Ente Autorizzato" e collettivamente gli "Enti Autorizzati"). 2. Ciascuna Parte puo' designare rappresentanti aggiuntivi o in sostituzione che agiscono per conto degli Enti Autorizzati per i fini del presente Accordo dandone comunicazione ad ognuna delle altre Parti.