(Accordo-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
 
                          ENTI AUTORIZZATI 
 
  1. Ciascuna Parte nomina i  seguenti  Soggetti  per  trasmettere  e
ricevere le comunicazioni e  gli  avvisi  in  relazione  al  presente
Accordo dalle altre Parti e ad agire da coordinatori  dei  diritti  e
degli obblighi delle Parti derivanti dal presente Accordo: 
  (a) per la Repubblica d'Albania,  la  Direzione  Generale  per  gli
Standard del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia; 
  (b) per la  Repubblica  Greca,  la  Direzione  Generale  B  per  le
Relazioni Economiche del Ministero degli Affari Esteri; 
  (c) per la Repubblica Italiana, il  Dipartimento  per  l'Energia  -
Direzione Generale per  la  Sicurezza  dell'Approvvigionamento  e  le
Infrastrutture Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico 
  (singolarmente un "Ente Autorizzato" e  collettivamente  gli  "Enti
Autorizzati"). 
  2. Ciascuna Parte puo' designare  rappresentanti  aggiuntivi  o  in
sostituzione che agiscono per conto degli Enti Autorizzati per i fini
del presente Accordo dandone  comunicazione  ad  ognuna  delle  altre
Parti.