Art. 4 
 
  1. Qualora il Ministero dello sviluppo  economico,  accerti  o  sia
informato che un organismo  notificato  non  e'  piu'  conforme  alle
prescrizioni di cui alle direttive  citate  o  non  adempie  ai  suoi
obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a
seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto  di
tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.