Art. 4 
 
 
                    Capitale della Banca d'Italia 
 
  1. La Banca d'Italia, istituto di diritto  pubblico,  e'  la  banca
centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante  del  Sistema
Europeo di Banche Centrali ed e' autorita' nazionale  competente  nel
meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6  del  Regolamento
(UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. E'  indipendente
nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. 
  2. La  Banca  d'Italia  e'  autorizzata  ad  aumentare  il  proprio
capitale mediante utilizzo delle riserve  statutarie  all'importo  di
euro  7.500.000.000;  a   seguito   dell'aumento   il   capitale   e'
rappresentato da quote  nominative  di  partecipazione  ((  di  nuova
emissione, di euro 25.000 ciascuna. )) 
  3.  Ai  partecipanti  possono  essere  distribuiti   esclusivamente
dividendi annuali, a valere sugli utili netti,  per  un  importo  non
superiore al 6 per cento del capitale. 
  4. Le quote di partecipazione al capitale di cui al comma 2 possono
appartenere solamente a: 
    (( a) banche aventi sede legale  e  amministrazione  centrale  in
Italia; 
    b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede  legale
e amministrazione centrale in Italia; )) 
    c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto  legislativo  17
maggio 1999, n. 153; 
    (( d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede
legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. )) 
  (( 4-bis. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere  a)  e  b)
del comma 4 dovessero perdere  il  requisito  di  sede  legale  o  di
amministrazione centrale in Italia, si dovra' procedere alla  vendita
delle quote a favore di un soggetto  in  possesso  dei  requisiti  di
territorialita' richiesti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4.
Fino alla vendita delle predette quote  rimane  sospeso  il  relativo
diritto di voto. )) 
  5.  Ciascun  partecipante  non  puo'  possedere,   direttamente   o
indirettamente, una quota del capitale superiore al (( 3  per  cento.
Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa  riferimento
alle definizioni di controllo dettate dagli  ordinamenti  di  settore
dei quotisti. )) Per le quote possedute  in  eccesso  non  spetta  il
diritto di voto ed i relativi dividendi sono  imputati  alle  riserve
statutarie della Banca d'Italia. 
  6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di
partecipazione  al  proprio  capitale  fissati  al  comma   5,   puo'
acquistare temporaneamente  le  proprie  quote  di  partecipazione  e
stipulare contratti aventi ad oggetto le  medesime.  Tali  operazioni
sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del
Collegio Sindacale ed effettuate con  i  soggetti  appartenenti  alle
categorie di cui al comma 4, ((  con  modalita'  tali  da  assicurare
trasparenza, parita' di trattamento  e  salvaguardia  del  patrimonio
della Banca  d'Italia,  con  riferimento  al  presumibile  valore  di
realizzo. )) Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano
nella disponibilita' della Banca d'Italia,  il  relativo  diritto  di
voto e' sospeso e i dividendi sono imputati alle  riserve  statutarie
della Banca d'Italia. 
  (( 6-bis. La Banca d'Italia riferisce annualmente  alle  Camere  in
merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in  base
a quanto stabilito dal presente articolo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6  del
          Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15  ottobre
          2013 (Regolamento del Consiglio che attribuisce alla  Banca
          centrale europea compiti specifici in merito alle politiche
          in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi): 
              "Art. 6 (Cooperazione con l'MVU). - 1. La BCE assolve i
          suoi compiti nel quadro di un meccanismo di vigilanza unico
          composto dalla BCE e dalle autorita' nazionali  competenti.
          La  BCE  e'  responsabile  del  funzionamento  efficace   e
          coerente dell'MVU. 
              2. Sia la BCE che  le  autorita'  nazionali  competenti
          sono soggette al dovere di cooperazione  in  buona  fede  e
          all'obbligo di scambio di informazioni. 
              Fatto  salvo  il   potere   della   BCE   di   ricevere
          direttamente   le   informazioni   comunicate    su    base
          continuativa  dagli  enti   creditizi,   o   di   accedervi
          direttamente, le autorita' nazionali competenti  forniscono
          in particolare alla BCE tutte  le  informazioni  necessarie
          per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla  BCE  stessa
          dal presente regolamento. 
              3. Ove opportuno e  fatte  salve  la  competenza  e  la
          responsabilita' della BCE in ordine ai compiti attribuitile
          dal presente regolamento, spetta alle  autorita'  nazionali
          competenti assistere la BCE, alle condizioni stabilite  nel
          quadro indicato nel  paragrafo  7  del  presente  articolo,
          nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti ai
          compiti di cui all'articolo 4 concernenti  tutti  gli  enti
          creditizi,  compresa  l'assistenza   nelle   attivita'   di
          verifica. Esse seguono  le  istruzioni  fornite  dalla  BCE
          nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4. 
              4. In relazione ai compiti  definiti  nell'articolo  4,
          eccetto il paragrafo 1, lettere a)  e  c),  la  BCE  ha  le
          responsabilita' di cui al paragrafo 5 del presente articolo
          e   le   autorita'   nazionali    competenti    hanno    le
          responsabilita'  di  cui  al  paragrafo  6   del   presente
          articolo, nel quadro di cui al  paragrafo  7  del  presente
          articolo e fatte salve le procedure ivi  indicate,  per  la
          vigilanza  dei  seguenti  enti   creditizi,   societa'   di
          partecipazione finanziaria  o  societa'  di  partecipazione
          finanziaria mista, o succursali, stabilite in Stati  membri
          partecipanti, di enti creditizi stabiliti in  Stati  membri
          non partecipanti: 
                quelli meno rilevanti su base consolidata, al massimo
          livello di consolidamento all'interno  degli  Stati  membri
          partecipanti, ovvero singolarmente, nel caso  specifico  di
          succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti
          creditizi stabiliti in Stati membri  non  partecipanti.  La
          significativita'  e'  valutata  sulla  base  dei   seguenti
          criteri: 
                  i) dimensioni; 
                  ii) importanza  per  l'economia  dell'Unione  o  di
          qualsiasi Stato membro partecipante; 
                  iii)     significativita'      delle      attivita'
          transfrontaliere. 
              Per quanto attiene al primo comma, un ente creditizio o
          societa'  di  partecipazione  finanziaria  o  societa'   di
          partecipazione finanziaria mista non sono considerati  meno
          significativi,  tranne  se  giustificato   da   particolari
          circostanze  da  specificare  nella  metodologia,   qualora
          soddisfino una qualsiasi delle seguenti condizioni: 
                i) il valore  totale  delle  attivita'  supera  i  30
          miliardi di EUR; 
                ii) il rapporto tra le  attivita'  totali  e  il  PIL
          dello Stato  membro  partecipante  in  cui  sono  stabiliti
          supera il 20 %, a meno che il valore totale delle attivita'
          sia inferiore a 5 miliardi di EUR; 
                iii)  in   seguito   alla   notifica   dell'autorita'
          nazionale  competente  secondo  cui   tale   ente   riveste
          un'importanza  significativa  con   riguardo   all'economia
          nazionale,   la   BCE    decide    di    confermare    tale
          significativita'  sulla  scorta  di  una  sua   valutazione
          approfondita, compreso  lo  stato  patrimoniale,  dell'ente
          creditizio in questione. 
              Inoltre la BCE puo', di propria iniziativa, considerare
          un  ente  di  importanza  significativa  quando  questo  ha
          stabilito  filiazioni  in  piu'   di   uno   Stato   membro
          partecipante   e   le   sue    attivita'    o    passivita'
          transfrontaliere  rappresentano  una  parte   significativa
          delle  attivita'  o   passivita'   totali   soggette   alle
          condizioni di cui alla metodologia. 
              Quelli per  i  quali  e'  stata  richiesta  o  ricevuta
          direttamente assistenza finanziaria pubblica dal FESF o dal
          MES non sono considerati meno significativi. 
              Nonostante i commi precedenti, la BCE assolve i compiti
          attribuitile dal presente regolamento nei confronti dei tre
          enti creditizi piu' significativi in ciascuno Stato  membro
          partecipante, salvo circostanze particolari. 
              5. Riguardo agli enti creditizi di cui al paragrafo  4,
          e nel quadro definito nel paragrafo 7: 
                a)  la  BCE   emana   regolamenti,   orientamenti   o
          istruzioni  generali  rivolti  alle   autorita'   nazionali
          competenti  in  base  ai  quali  sono  eseguiti  i  compiti
          definiti nell'articolo 4, ad esclusione  del  paragrafo  1,
          lettere a) e c), e le decisioni di vigilanza sono  adottate
          dalle autorita' nazionali competenti. 
              Tali istruzioni possono riferirsi ai  poteri  specifici
          di cui all'articolo 16, paragrafo 2, per gruppi o categorie
          di enti creditizi al fine di  assicurare  la  coerenza  dei
          risultati della vigilanza nell'ambito dell'MVU; 
                b) allorche' necessario per garantire  l'applicazione
          coerente di standard di  vigilanza  elevati,  la  BCE  puo'
          decidere in qualsiasi momento, di propria  iniziativa  dopo
          essersi consultata con le autorita' nazionali competenti  o
          su  richiesta  di  un'autorita'  nazionale  competente,  di
          esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o
          piu' enti creditizi di cui al paragrafo 4, ivi compreso  il
          caso in cui e' stata richiesta  o  ricevuta  indirettamente
          l'assistenza finanziaria dal FESF o dal MES; 
                c) la BCE esercita una sorveglianza sul funzionamento
          del sistema,  sulla  base  delle  responsabilita'  e  delle
          procedure di cui al presente articolo,  in  particolare  al
          paragrafo 7, lettera c); 
                d) la BCE puo' avvalersi  in  qualsiasi  momento  dei
          poteri di cui agli articoli da 10 a 13; 
                e) la BCE puo' inoltre richiedere, in casi  specifici
          o in via permanente, informazioni alle autorita'  nazionali
          competenti in merito all'assolvimento dei compiti  da  esse
          assolti in virtu' del presente articolo. 
              6. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, le
          autorita' nazionali competenti assolvono i  compiti,  e  ne
          sono responsabili, di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,
          lettere b), da d) a g) e i), e adottano tutte le pertinenti
          decisioni di vigilanza in  relazione  agli  enti  creditizi
          menzionati  al  paragrafo  4,  primo  comma,  del  presente
          articolo nel quadro di cui  al  paragrafo  7  del  presente
          articolo e fatte salve le procedure ivi stabilite. 
              Fatti salvi gli articoli  da  10  a  13,  le  autorita'
          nazionali competenti e  le  autorita'  nazionali  designate
          mantengono il potere, conformemente al  diritto  nazionale,
          di  ottenere  informazioni  dagli  enti  creditizi,   dalle
          societa' di partecipazione finanziaria, dalle  societa'  di
          partecipazione finanziaria mista e  dalle  imprese  incluse
          nella  situazione  finanziaria  consolidata  di   un   ente
          creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso tali enti
          creditizi, societa' di partecipazione finanziaria, societa'
          di partecipazione finanziaria mista e imprese. Le autorita'
          nazionali competenti informano  la  BCE,  conformemente  al
          quadro di cui al paragrafo 7 del presente  articolo,  delle
          misure  adottate  in  virtu'  del  presente   paragrafo   e
          coordinano strettamente tali misure con la BCE. 
              Le   autorita'   nazionali    competenti    riferiscono
          periodicamente  alla  BCE  in  merito  al  risultato  delle
          attivita' svolte in virtu' del presente articolo. 
              7. La BCE adotta e pubblica, in  consultazione  con  le
          autorita' nazionali competenti e sulla base di una proposta
          del consiglio di vigilanza, un quadro per  l'organizzazione
          delle  modalita'  pratiche  di  attuazione   del   presente
          articolo. Tale quadro comprende almeno quanto segue: 
                a)  la  metodologia  specifica  di  valutazione   dei
          criteri di cui al  paragrafo  4,  primo,  secondo  e  terzo
          comma, e i criteri in base ai quali il paragrafo 4,  quarto
          comma, cessa di applicarsi a uno specifico ente  creditizio
          e le disposizioni risultanti ai fini dell'applicazione  dei
          paragrafi 5 e 6. Tali  disposizioni  e  la  metodologia  di
          valutazione dei criteri  di  cui  al  paragrafo  4,  primo,
          secondo e terzo comma, sono riesaminate per tener conto  di
          eventuali modifiche pertinenti e garantiscono che,  qualora
          un ente creditizio sia stato  considerato  significativo  o
          meno significativo, la valutazione sia modificata  solo  in
          caso di cambiamenti  sostanziali  e  non  transitori  delle
          circostanze,  in  particolare  di  quelle   inerenti   alla
          situazione dell'ente creditizio  che  sono  pertinenti  per
          tale valutazione; 
                b)  la  definizione  delle  procedure,   compresi   i
          termini,  e  la  possibilita'  di  preparare  progetti   di
          decisione  da  trasmettere  per  esame  alla  BCE,  per  la
          relazione tra la BCE e le autorita' nazionali competenti in
          merito alla vigilanza degli enti creditizi non  considerati
          meno significativi conformemente al paragrafo 4; 
                c)  la  definizione  delle  procedure,   compresi   i
          termini, per  la  relazione  tra  la  BCE  e  le  autorita'
          nazionali competenti in merito alla  vigilanza  degli  enti
          creditizi considerati meno significativi  conformemente  al
          paragrafo 4. Tali procedure richiedono in particolare  alle
          autorita' nazionali competenti, a seconda dei casi definiti
          nel quadro, di: 
                  i)  notificare   alla   BCE   qualsiasi   procedura
          rilevante di vigilanza; 
                  ii) valutare ulteriormente, su richiesta della BCE,
          aspetti specifici della procedura; 
                  iii) trasmettere alla  BCE  progetti  di  decisioni
          rilevanti di vigilanza, su cui la  BCE  puo'  esprimere  le
          proprie opinioni. 
              8. Ove la BCE sia assistita dalle  autorita'  nazionali
          competenti o dalle autorita' nazionali designate allo scopo
          di  assolvere   i   compiti   attribuitile   dal   presente
          regolamento, la BCE e  le  autorita'  nazionali  competenti
          ottemperano alle disposizioni stabilite nei pertinenti atti
          dell'Unione    in     relazione     all'attribuzione     di
          responsabilita'   e   alla   cooperazione   tra   autorita'
          competenti di diversi Stati membri.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  27  del
          decreto legislativo 17  maggio  1999,  n.  153  (Disciplina
          civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti   di   cui
          all'articolo  11,  comma  1,  del  decreto  legislativo  20
          novembre  1990,  n.  356,  e   disciplina   fiscale   delle
          operazioni   di   ristrutturazione   bancaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461): 
              "Art.  27  (Partecipazione  al  capitale  della   Banca
          d'Italia.). - 1.  Le  fondazioni  che  hanno  adeguato  gli
          statuti ai sensi dell'articolo 28, comma  1,  sono  incluse
          tra i soggetti che possono partecipare  al  capitale  della
          Banca d'Italia, a condizione che: 
                a) abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi; 
                b) operino, secondo quanto  previsto  dai  rispettivi
          statuti,  in  almeno  due  province  ovvero  in  una  delle
          province autonome di Trento e Bolzano; 
                c) prevedano nel loro ordinamento la  devoluzione  ai
          fini statutari  nei  settori  rilevanti  di  una  parte  di
          reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorita'
          di vigilanza ai sensi dell'articolo 10. 
              2. Il trasferimento delle quote  di  partecipazione  al
          capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al  comma  1
          non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta
          sul  reddito   delle   persone   giuridiche,   dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  dell'imposta  sul
          valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti. 
              3. Ulteriori condizioni e  requisiti  per  l'ammissione
          delle fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per  il
          trasferimento delle quote  possono  essere  previsti  dallo
          statuto della Banca, approvato con regio decreto 11  giugno
          1936, n. 1067, e successive modifiche ed  integrazioni,  in
          particolare al fine di  mantenere  un  equilibrato  assetto
          della distribuzione delle quote e dei relativi diritti. 
              4. Restano fermi i poteri che lo  statuto  della  Banca
          d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della  stessa
          in materia di cessione delle  quote  di  partecipazione  al
          capitale della Banca.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252  (Disciplina
          delle forme pensionistiche complementari): 
              "Art.   4   (Costituzione   dei   fondi   pensione   ed
          autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi  pensione  sono
          costituiti: 
                a) come soggetti giuridici di natura associativa,  ai
          sensi dell'articolo 36  del  codice  civile,  distinti  dai
          soggetti promotori dell'iniziativa; 
                b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in
          tale caso, in deroga  alle  disposizioni  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,  n.  361,  il
          riconoscimento della  personalita'  giuridica  consegue  al
          provvedimento     di      autorizzazione      all'esercizio
          dell'attivita'  adottato  dalla  COVIP;  per   tali   fondi
          pensione, la  COVIP  cura  la  tenuta  del  registro  delle
          persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti. 
              2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3,
          comma 1, lettere g), h) e  i),  possono  essere  costituiti
          altresi' nell'ambito della singola societa' o  del  singolo
          ente attraverso la formazione, con apposita  deliberazione,
          di un patrimonio di  destinazione,  separato  ed  autonomo,
          nell'ambito  della  medesima  societa'  od  ente,  con  gli
          effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile. 
              3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato
          alla preventiva autorizzazione da  parte  della  COVIP,  la
          quale trasmette al Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito
          del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza
          di  autorizzazione;  i  termini   per   il   rilascio   del
          provvedimento che  concede  o  nega  l'autorizzazione  sono
          fissati in sessanta giorni dalla  data  di  ricevimento  da
          parte  della  COVIP   dell'istanza   e   della   prescritta
          documentazione  ovvero  in  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento  dell'ulteriore  documentazione   eventualmente
          richiesta entro trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento
          dell'istanza;  la  COVIP  puo'  determinare   con   proprio
          regolamento le modalita' di presentazione  dell'istanza,  i
          documenti da allegare  alla  stessa  ed  eventuali  diversi
          termini per il rilascio  dell'autorizzazione  comunque  non
          superiori ad  ulteriori  trenta  giorni.  Con  uno  o  piu'
          decreti  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
          Repubblica  italiana,  il  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali determina: 
                a) i requisiti formali di costituzione,  nonche'  gli
          elementi essenziali sia  dello  statuto  sia  dell'atto  di
          destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai
          profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti  ed
          ai poteri degli organi collegiali; 
                b) i requisiti per  l'esercizio  dell'attivita',  con
          particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'
          dei componenti degli organi  collegiali  e,  comunque,  del
          responsabile  della  forma   pensionistica   complementare,
          facendo  riferimento   ai   criteri   definiti   ai   sensi
          dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n. 58, da graduare  sia  in  funzione  delle  modalita'  di
          gestione del fondo stesso sia in funzione  delle  eventuali
          delimitazioni operative contenute negli statuti; 
                c) i contenuti  e  le  modalita'  del  protocollo  di
          autonomia gestionale. 
              4. 
              5.  I  fondi   pensione   costituiti   nell'ambito   di
          categorie, comparti o raggruppamenti,  sia  per  lavoratori
          subordinati sia per lavoratori  autonomi,  devono  assumere
          forma di  soggetto  riconosciuto  ai  sensi  del  comma  1,
          lettera  b),  ed  i  relativi  statuti   devono   prevedere
          modalita' di raccolta delle  adesioni  compatibili  con  le
          disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 
              6.  La  COVIP  disciplina  le  ipotesi   di   decadenza
          dall'autorizzazione quando  il  fondo  pensione  non  abbia
          iniziato la propria attivita' ovvero quando non  sia  stata
          conseguita la base associativa minima  prevista  dal  fondo
          stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.".