Art. 4 Capitale della Banca d'Italia 1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, e' la banca centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed e' autorita' nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. E' indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. 2. La Banca d'Italia e' autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale e' rappresentato da quote nominative di partecipazione (( di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna. )) 3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale. 4. Le quote di partecipazione al capitale di cui al comma 2 possono appartenere solamente a: (( a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; )) c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; (( d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. )) (( 4-bis. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dovessero perdere il requisito di sede legale o di amministrazione centrale in Italia, si dovra' procedere alla vendita delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di territorialita' richiesti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4. Fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto di voto. )) 5. Ciascun partecipante non puo' possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al (( 3 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. )) Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. 6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, puo' acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, (( con modalita' tali da assicurare trasparenza, parita' di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo. )) Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilita' della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto e' sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. (( 6-bis. La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 (Regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi): "Art. 6 (Cooperazione con l'MVU). - 1. La BCE assolve i suoi compiti nel quadro di un meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle autorita' nazionali competenti. La BCE e' responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU. 2. Sia la BCE che le autorita' nazionali competenti sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni comunicate su base continuativa dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente, le autorita' nazionali competenti forniscono in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal presente regolamento. 3. Ove opportuno e fatte salve la competenza e la responsabilita' della BCE in ordine ai compiti attribuitile dal presente regolamento, spetta alle autorita' nazionali competenti assistere la BCE, alle condizioni stabilite nel quadro indicato nel paragrafo 7 del presente articolo, nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti ai compiti di cui all'articolo 4 concernenti tutti gli enti creditizi, compresa l'assistenza nelle attivita' di verifica. Esse seguono le istruzioni fornite dalla BCE nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4. 4. In relazione ai compiti definiti nell'articolo 4, eccetto il paragrafo 1, lettere a) e c), la BCE ha le responsabilita' di cui al paragrafo 5 del presente articolo e le autorita' nazionali competenti hanno le responsabilita' di cui al paragrafo 6 del presente articolo, nel quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi indicate, per la vigilanza dei seguenti enti creditizi, societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista, o succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti: quelli meno rilevanti su base consolidata, al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, ovvero singolarmente, nel caso specifico di succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti. La significativita' e' valutata sulla base dei seguenti criteri: i) dimensioni; ii) importanza per l'economia dell'Unione o di qualsiasi Stato membro partecipante; iii) significativita' delle attivita' transfrontaliere. Per quanto attiene al primo comma, un ente creditizio o societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista non sono considerati meno significativi, tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nella metodologia, qualora soddisfino una qualsiasi delle seguenti condizioni: i) il valore totale delle attivita' supera i 30 miliardi di EUR; ii) il rapporto tra le attivita' totali e il PIL dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti supera il 20 %, a meno che il valore totale delle attivita' sia inferiore a 5 miliardi di EUR; iii) in seguito alla notifica dell'autorita' nazionale competente secondo cui tale ente riveste un'importanza significativa con riguardo all'economia nazionale, la BCE decide di confermare tale significativita' sulla scorta di una sua valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, dell'ente creditizio in questione. Inoltre la BCE puo', di propria iniziativa, considerare un ente di importanza significativa quando questo ha stabilito filiazioni in piu' di uno Stato membro partecipante e le sue attivita' o passivita' transfrontaliere rappresentano una parte significativa delle attivita' o passivita' totali soggette alle condizioni di cui alla metodologia. Quelli per i quali e' stata richiesta o ricevuta direttamente assistenza finanziaria pubblica dal FESF o dal MES non sono considerati meno significativi. Nonostante i commi precedenti, la BCE assolve i compiti attribuitile dal presente regolamento nei confronti dei tre enti creditizi piu' significativi in ciascuno Stato membro partecipante, salvo circostanze particolari. 5. Riguardo agli enti creditizi di cui al paragrafo 4, e nel quadro definito nel paragrafo 7: a) la BCE emana regolamenti, orientamenti o istruzioni generali rivolti alle autorita' nazionali competenti in base ai quali sono eseguiti i compiti definiti nell'articolo 4, ad esclusione del paragrafo 1, lettere a) e c), e le decisioni di vigilanza sono adottate dalle autorita' nazionali competenti. Tali istruzioni possono riferirsi ai poteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 2, per gruppi o categorie di enti creditizi al fine di assicurare la coerenza dei risultati della vigilanza nell'ambito dell'MVU; b) allorche' necessario per garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, la BCE puo' decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa dopo essersi consultata con le autorita' nazionali competenti o su richiesta di un'autorita' nazionale competente, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o piu' enti creditizi di cui al paragrafo 4, ivi compreso il caso in cui e' stata richiesta o ricevuta indirettamente l'assistenza finanziaria dal FESF o dal MES; c) la BCE esercita una sorveglianza sul funzionamento del sistema, sulla base delle responsabilita' e delle procedure di cui al presente articolo, in particolare al paragrafo 7, lettera c); d) la BCE puo' avvalersi in qualsiasi momento dei poteri di cui agli articoli da 10 a 13; e) la BCE puo' inoltre richiedere, in casi specifici o in via permanente, informazioni alle autorita' nazionali competenti in merito all'assolvimento dei compiti da esse assolti in virtu' del presente articolo. 6. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, le autorita' nazionali competenti assolvono i compiti, e ne sono responsabili, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), da d) a g) e i), e adottano tutte le pertinenti decisioni di vigilanza in relazione agli enti creditizi menzionati al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo nel quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi stabilite. Fatti salvi gli articoli da 10 a 13, le autorita' nazionali competenti e le autorita' nazionali designate mantengono il potere, conformemente al diritto nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi, dalle societa' di partecipazione finanziaria, dalle societa' di partecipazione finanziaria mista e dalle imprese incluse nella situazione finanziaria consolidata di un ente creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso tali enti creditizi, societa' di partecipazione finanziaria, societa' di partecipazione finanziaria mista e imprese. Le autorita' nazionali competenti informano la BCE, conformemente al quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo, delle misure adottate in virtu' del presente paragrafo e coordinano strettamente tali misure con la BCE. Le autorita' nazionali competenti riferiscono periodicamente alla BCE in merito al risultato delle attivita' svolte in virtu' del presente articolo. 7. La BCE adotta e pubblica, in consultazione con le autorita' nazionali competenti e sulla base di una proposta del consiglio di vigilanza, un quadro per l'organizzazione delle modalita' pratiche di attuazione del presente articolo. Tale quadro comprende almeno quanto segue: a) la metodologia specifica di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma, e i criteri in base ai quali il paragrafo 4, quarto comma, cessa di applicarsi a uno specifico ente creditizio e le disposizioni risultanti ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6. Tali disposizioni e la metodologia di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma, sono riesaminate per tener conto di eventuali modifiche pertinenti e garantiscono che, qualora un ente creditizio sia stato considerato significativo o meno significativo, la valutazione sia modificata solo in caso di cambiamenti sostanziali e non transitori delle circostanze, in particolare di quelle inerenti alla situazione dell'ente creditizio che sono pertinenti per tale valutazione; b) la definizione delle procedure, compresi i termini, e la possibilita' di preparare progetti di decisione da trasmettere per esame alla BCE, per la relazione tra la BCE e le autorita' nazionali competenti in merito alla vigilanza degli enti creditizi non considerati meno significativi conformemente al paragrafo 4; c) la definizione delle procedure, compresi i termini, per la relazione tra la BCE e le autorita' nazionali competenti in merito alla vigilanza degli enti creditizi considerati meno significativi conformemente al paragrafo 4. Tali procedure richiedono in particolare alle autorita' nazionali competenti, a seconda dei casi definiti nel quadro, di: i) notificare alla BCE qualsiasi procedura rilevante di vigilanza; ii) valutare ulteriormente, su richiesta della BCE, aspetti specifici della procedura; iii) trasmettere alla BCE progetti di decisioni rilevanti di vigilanza, su cui la BCE puo' esprimere le proprie opinioni. 8. Ove la BCE sia assistita dalle autorita' nazionali competenti o dalle autorita' nazionali designate allo scopo di assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento, la BCE e le autorita' nazionali competenti ottemperano alle disposizioni stabilite nei pertinenti atti dell'Unione in relazione all'attribuzione di responsabilita' e alla cooperazione tra autorita' competenti di diversi Stati membri.". - Si riporta il testo vigente dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461): "Art. 27 (Partecipazione al capitale della Banca d'Italia.). - 1. Le fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che: a) abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi; b) operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano; c) prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei settori rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 10. 2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti. 3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti. 4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.". - Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari): "Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi pensione sono costituiti: a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa; b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalita' giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti. 2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresi' nell'ambito della singola societa' o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima societa' od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile. 3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP puo' determinare con proprio regolamento le modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o piu' decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina: a) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; b) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; c) i contenuti e le modalita' del protocollo di autonomia gestionale. 4. 5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attivita' ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.".