Art. 4 
 
 
              Azioni e progetti destinati al territorio 
 
  1. A valere sugli stanziamenti per  l'esercizio  finanziario  2013,
quali risultanti dalla legge 24  dicembre  2012,  n.  228  (Legge  di
stabilita' 2013)  e  dai  successivi  aggiornamenti  e  riallocazioni
disposti da successive manovre  di  finanza  pubblica,  citati  nelle
premesse,  la  quota  parte  del  Fondo  destinata   a   cofinanziare
interventi proposti dai Comuni, in conformita' all'art. 3 dell'Intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata il 17 ottobre 2013,  e'  pari
ad euro 659.795,00, mentre la quota parte  destinata  a  cofinanziare
azioni ed interventi proposti dalle Province, in conformita' all'art.
4 della citata Intesa, e' pari ad euro 264.445,84. 
  2. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del  co-finanziamento
degli interventi proposti da Comuni e Province, trovano applicazione,
rispettivamente, l'art. 3, comma  2,  e  l'art.  4,  comma  2,  della
ripetuta Intesa in data 17 ottobre 2013.