Art. 4 Azioni e progetti destinati al territorio 1. A valere sugli stanziamenti per l'esercizio finanziario 2013, quali risultanti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013) e dai successivi aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica, citati nelle premesse, la quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti dai Comuni, in conformita' all'art. 3 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 17 ottobre 2013, e' pari ad euro 659.795,00, mentre la quota parte destinata a cofinanziare azioni ed interventi proposti dalle Province, in conformita' all'art. 4 della citata Intesa, e' pari ad euro 264.445,84. 2. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del co-finanziamento degli interventi proposti da Comuni e Province, trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma 2, della ripetuta Intesa in data 17 ottobre 2013.