(( Art. 4-ter 
 
 
Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di  bonifica
             in siti contaminati di interesse nazionale 
 
  1. Al fine di accelerare  la  progettazione  e  l'attuazione  degli
interventi di bonifica e riparazione del danno  ambientale  nel  sito
contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per
il risarcimento del danno ambientale  a  favore  dell'amministrazione
dello Stato con sentenza del tribunale  di  Milano  n.  2536  del  28
febbraio 2012, passata in giudicato,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate al  pertinente  capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare  e  destinate  alle  finalita'  di  cui  al
presente comma. Con successivo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, e' nominato un commissario straordinario delegato ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive  modificazioni,  e  sono  individuati  le  attivita'   del
commissario,  nel  limite  delle  risorse  acquisite,   le   relative
modalita' di utilizzo nonche' il  compenso  del  commissario  stesso,
determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. 
  2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la  progettazione
degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e  bonifica
nel sito contaminato  di  interesse  nazionale  Brescia  Caffaro,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
individuazione delle risorse finanziarie disponibili,  puo'  nominare
un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.  Il  compenso  del
commissario  di  cui  al  presente  comma  e'  determinato  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111.
Per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  presente  comma  e'
istituita una  contabilita'  speciale  nella  quale  confluiscono  le
risorse pubbliche stanziate per la  caratterizzazione,  la  messa  in
sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato. 
  3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le  fasi  progettuali,
la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi  e
dei lavori, le procedure per la realizzazione  degli  interventi,  la
direzione  dei  lavori,  la  relativa  contabilita'  e  il  collaudo,
promuovendo anche le opportune  intese  tra  i  soggetti  pubblici  e
privati interessati. Per le  attivita'  connesse  alla  realizzazione
degli interventi, i commissari sono autorizzati  ad  avvalersi  degli
enti  vigilati  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare, di societa' specializzate  a  totale  capitale
pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali,  provinciali
e comunali. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo  20  del  decreto  legge  del  29
          novembre 2008,  n.  185  recante  "Misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale.", pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre  2008,
          n. 280, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge L.
          28-1-2009 n. 2, recante"Misure urgenti per  il  sostegno  a
          famiglie, lavoro, occupazione e impresa e  per  ridisegnare
          in funzione anti-crisi il  quadro  strategico  nazionale.",
          pubblicata nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 22, S.O.  e
          modificato dal Decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53: 
              " Art.  20.  1.  In  considerazione  delle  particolari
          ragioni di urgenza connesse con la  contingente  situazione
          economico-finanziaria del Paese ed al fine di  sostenere  e
          assistere  la  spesa  per  investimenti,  compresi   quelli
          necessari per la  messa  in  sicurezza  delle  scuole,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro competente per  materia  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati  gli  investimenti   pubblici   di   competenza
          statale, ivi  inclusi  quelli  di  pubblica  utilita',  con
          particolare   riferimento   agli   interventi   programmati
          nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale  programmazione
          nazionale, ritenuti prioritari per  lo  sviluppo  economico
          del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
          i connessi riflessi sociali,  nel  rispetto  degli  impegni
          assunti a livello internazionale.  Il  decreto  di  cui  al
          presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
          dello  sviluppo  economico   quando   riguardi   interventi
          programmati    nei    settori    dell'energia    e    delle
          telecomunicazioni. Per quanto riguarda  gli  interventi  di
          competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
          della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
              2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
          tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
          il  quadro  finanziario  dello  stesso.  Sul  rispetto  dei
          suddetti tempi vigilano commissari  straordinari  delegati,
          nominati con i medesimi provvedimenti. 
              3.  Il  commissario  nominato  ai  sensi  del  comma  2
          monitora  l'adozione  degli  atti   e   dei   provvedimenti
          necessari  per   l'esecuzione   dell'investimento;   vigila
          sull'espletamento delle procedure realizzative e su  quelle
          autorizzative, sulla stipula dei  contratti  e  sulla  cura
          delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
          risorse disponibili assegnate a tale  fine.  Esercita  ogni
          potere di impulso, attraverso il piu' ampio  coinvolgimento
          degli enti e dei  soggetti  coinvolti,  per  assicurare  il
          coordinamento degli stessi ed il rispetto dei  tempi.  Puo'
          chiedere agli  enti  coinvolti  ogni  documento  utile  per
          l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
          non  sia  possibile  rispettare  i  tempi   stabiliti   dal
          cronoprogramma, il commissario comunica  senza  indugio  le
          circostanze del ritardo al Ministro competente,  ovvero  al
          Presidente della Giunta regionale  o  ai  Presidenti  delle
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano.   Qualora
          sopravvengano circostanze che impediscano la  realizzazione
          totale  o  parziale   dell'investimento,   il   commissario
          straordinario  delegato  propone  al  Ministro   competente
          ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
          delle province autonome di Trento e di  Bolzano  la  revoca
          dell'assegnazione delle risorse. 
              4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
          il commissario  ha,  sin  dal  momento  della  nomina,  con
          riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad  ogni  atto
          necessario  per  la  sua  esecuzione,   i   poteri,   anche
          sostitutivi,  degli  organi  ordinari  o  straordinari.  Il
          commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
          e  nel  rispetto  comunque  della   normativa   comunitaria
          sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi  e
          forniture, nonche' dei principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto  disposto
          dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133; i decreti di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo contengono l'indicazione  delle  principali  norme
          cui si intende derogare. 
              5.   Il   commissario,   se    alle    dipendenze    di
          un'amministrazione  pubblica  statale,  dalla  data   della
          nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
          e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa  vigente,
          fermo restando quanto previsto dal  comma  9  del  presente
          articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al  rientro
          dal fuori ruolo, al dipendente  di  cui  al  primo  periodo
          viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza  di
          disponibilita'    di    posti,    il    dipendente    viene
          temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria,  da
          riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
          relativi  oneri  sono   compensati   mediante   contestuale
          indisponibilita'  di  un  numero  di   posti   dirigenziali
          equivalenti dal  punto  di  vista  finanziario,  idonei  ad
          assicurare il rispetto del limite di  spesa  sostenuto  per
          tali finalita' a legislazione vigente. Per  lo  svolgimento
          dei compiti di cui al  presente  articolo,  il  commissario
          puo'   avvalersi   degli   uffici   delle   amministrazioni
          interessate e del soggetto competente in via ordinaria  per
          la realizzazione dell'intervento. 
              6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze  emesse
          dal commissario  non  possono  comportare  oneri  privi  di
          copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81  della
          Costituzione e determinare effetti peggiorativi  sui  saldi
          di  finanza  pubblica,  in  contrasto  con  gli   obiettivi
          correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  delega  il
          coordinamento e la vigilanza  sui  commissari  al  Ministro
          competente per materia che esplica  le  attivita'  delegate
          avvalendosi delle  strutture  ministeriali  vigenti,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.
          Per gli interventi di competenza  regionale  il  Presidente
          della Giunta Regionale individua  la  competente  struttura
          regionale. Le strutture di cui al presente comma  segnalano
          alla  Corte  dei  Conti  ogni  ritardo  riscontrato   nella
          realizzazione  dell'investimento,  ai  fini  dell'eventuale
          esercizio   dell'azione   di   responsabilita'    di    cui
          all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
              8. I  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  presente
          articolo sono comunicati agli interessati  a  mezzo  fax  o
          posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso
          agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni
          dall'invio  della  comunicazione  del   provvedimento.   Il
          termine per la  notificazione  del  ricorso  al  competente
          Tribunale amministrativo regionale avverso i  provvedimenti
          emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta  giorni
          dalla comunicazione o  dall'avvenuta  conoscenza,  comunque
          acquisita. Il ricorso principale va  depositato  presso  il
          Tar entro cinque  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di
          notificazione del  ricorso;  in  luogo  della  prova  della
          notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale
          giudiziario che il  ricorso  e'  stato  consegnato  per  le
          notifiche; la prova delle eseguite notifiche va  depositata
          entro cinque giorni da  quando  e'  disponibile.  Le  altre
          parti   si   costituiscono   entro   dieci   giorni   dalla
          notificazione del ricorso  principale  e  entro  lo  stesso
          termine possono proporre ricorso  incidentale;  il  ricorso
          incidentale  va  depositato  con  le  modalita'  e  termini
          previsti per  il  ricorso  principale.  I  motivi  aggiunti
          possono essere proposti  entro  dieci  giorni  dall'accesso
          agli atti e vanno notificati e depositati con le  modalita'
          previste per  il  ricorso  principale.  Il  processo  viene
          definito ad una udienza da fissarsi entro 15  giorni  dalla
          scadenza  del  termine  per  la  costituzione  delle  parti
          diverse dal ricorrente; il dispositivo  della  sentenza  e'
          pubblicato in udienza; la  sentenza  e'  redatta  in  forma
          semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26,  quarto
          comma, della legge 6 dicembre  1971,  n.  1034.  Le  misure
          cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati  non
          possono comportare, in alcun  caso,  la  sospensione  o  la
          caducazione degli effetti del contratto gia' stipulato,  e,
          in caso di annullamento  degli  atti  della  procedura,  il
          giudice puo' esclusivamente disporre il risarcimento  degli
          eventuali danni, ove comprovati, solo per  equivalente.  Il
          risarcimento per equivalente del danno comprovato non  puo'
          comunque eccedere la misura del decimo  dell'importo  delle
          opere che sarebbero state eseguite se il  ricorrente  fosse
          risultato aggiudicatario,  in  base  all'offerta  economica
          presentata in gara. Se la  parte  soccombente  ha  agito  o
          resistito in giudizio  con  mala  fede  o  colpa  grave  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice
          di procedura civile. Per quanto non espressamente  disposto
          dal presente articolo, si applica l'articolo  23-bis  della
          legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l'articolo 246 del decreto
          legislativo  12  aprile   2006,   n.   163   e   successive
          modificazioni.  Dall'attuazione  del  presente  comma   non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai  sensi  del
          presente articolo non  si  applica  il  termine  di  trenta
          giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              9.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente  per  materia
          in relazione alla tipologia degli interventi,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          stabiliti i criteri  per  la  corresponsione  dei  compensi
          spettanti ai commissari straordinari  delegati  di  cui  al
          comma  2.  Alla  corrispondente  spesa  si   fara'   fronte
          nell'ambito delle risorse assegnate  per  la  realizzazione
          dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
          quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
          non   siano   rispettati   i   termini   per   l'esecuzione
          dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
          si  provvede  con  decreti  del  Presidente  della   Giunta
          Regionale. 
              10. Per la realizzazione delle infrastrutture  e  degli
          insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
          si applica quanto specificamente previsto dalla  Parte  II,
          Titolo III, Capo IV,  del  codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Nella  progettazione
          esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
          e  insediamenti   produttivi   strategici   di   preminente
          interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
          IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n.  163
          del 2006, approvati prima della data di entrata  in  vigore
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  2004,
          n.  142,  si   applicano   i   limiti   acustici   previsti
          nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo
          11, comma  2,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 142 del 2004. 
              10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile
          1994, n. 383, e' sostituito dal seguente: 
              «4. L'approvazione dei progetti, nei  casi  in  cui  la
          decisione  sia  adottata  dalla  conferenza   di   servizi,
          sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa,  i  pareri,
          le  concessioni,  anche  edilizie,  le  autorizzazioni,  le
          approvazioni, i nulla osta, previsti  da  leggi  statali  e
          regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso  il
          proprio dissenso nell'ambito della conferenza  di  servizi,
          l'amministrazione  statale  procedente,  d'intesa  con   la
          regione  interessata,  valutate  le  specifiche  risultanze
          della conferenza di servizi e tenuto conto delle  posizioni
          prevalenti espresse  in  detta  sede,  assume  comunque  la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione   dell'opera.   Nel   caso   in    cui    la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione dell'opera  non  si  realizzi  a  causa  del
          dissenso  espresso  da   un'amministrazione   dello   Stato
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita' ovvero dalla regione  interessata,  si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  81,  quarto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616». 
              10-ter.  Al  fine  della  sollecita   progettazione   e
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          produttivi di cui al comma 10 del  presente  articolo,  per
          l'attivita' della struttura tecnica  di  missione  prevista
          dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del  citato  codice
          di  cui  al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,   e'
          autorizzata l'ulteriore spesa di  1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari  a
          1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e  2010,  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma
          40, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
          modificazioni. 
              10-quater. Al fine di accedere al  finanziamento  delle
          opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
          per   gli   investimenti   (BEI),   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
          di  collaborazione   con   la   BEI   stessa.   L'area   di
          collaborazione con la  BEI  riguarda  prioritariamente  gli
          interventi    relativi    alle    opere    infrastrutturali
          identificate  nel  primo  programma  delle   infrastrutture
          strategiche, approvato dal Comitato  interministeriale  per
          la programmazione economica con  delibera  n.  121  del  21
          dicembre 2001, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo  2002,  e  finanziato
          dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,  ovvero  identificate
          nella direttiva 2004/54/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
          di  sicurezza  per  le   gallerie   della   rete   stradale
          transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo  IV,
          del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163  del
          2006,  nel  rispetto  dei  requisiti  e  delle   specifiche
          necessari per l'ammissibilita' al  finanziamento  da  parte
          della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
          e' tenuta statutariamente ad attenersi. 
              10-quinquies. Ai fini di cui  al  comma  10-quater,  il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  comunica
          ogni anno alla  BEI  una  lista  di  progetti,  tra  quelli
          individuati     dal     Documento     di     programmazione
          economico-finanziaria ai sensi dell'articolo  1,  comma  1,
          della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e   successive
          modificazioni, suscettibili  di  poter  beneficiare  di  un
          finanziamento da parte della BEI stessa. 
              10-quinquies.1. I soggetti  beneficiari  di  contributi
          pubblici  pluriennali,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'articolo 4,  commi  177  e  177-bis,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,  possono
          richiedere il finanziamento da parte  della  Banca  europea
          per  gli  investimenti  secondo  le  forme  documentali   e
          contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
          di finanziamento di scopo. 
              10-sexies. Al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo 185, comma 1, dopo la  lettera  c),  e'
          aggiunta la seguente: 
              «c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   dell'attivita'   di
          costruzione,  ove  sia  certo  che   il   materiale   sara'
          utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale  nello
          stesso sito in cui e' stato scavato»; 
              b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
          parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,». 
              Si riporta l'articolo 15 del  decreto  legge  6  luglio
          2011,  n.  98,  recante  "Disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria.", Pubblicato nella Gazz.  Uff.
          6 luglio 2011,  n.  155.,  convertito,  con  modificazione,
          nella legge 15 luglio 2011,n . 111,  recante  "Disposizioni
          urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria.",  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 16 luglio 2011, n. 164: 
              "Art. 15. Liquidazione degli enti dissestati  e  misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari 
              1. Fatta  salva  la  disciplina  speciale  vigente  per
          determinate  categorie  di   enti   pubblici,   quando   la
          situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente
          sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un  livello
          di  criticita'   tale   da   non   potere   assicurare   la
          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
          previsto nel presente periodo  e'  nullo.  Le  funzioni,  i
          compiti ed il personale  a  tempo  indeterminato  dell'ente
          sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro vigilante,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   nel
          Ministero vigilante,  in  altra  pubblica  amministrazione,
          ovvero in una agenzia costituita ai sensi  dell'articolo  8
          del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente
          attribuzione di risorse finanziarie comunque non  superiori
          alla misura del contributo statale gia' erogato  in  favore
          dell'ente. Il personale trasferito mantiene il  trattamento
          economico fondamentale ed  accessorio,  limitatamente  alle
          voci fisse  e  continuative,  corrisposto  al  momento  del
          trasferimento nonche'  l'inquadramento  previdenziale.  Nel
          caso in cui il predetto trattamento economico risulti  piu'
          elevato rispetto a quello previsto  e'  attribuito  per  la
          differenza un  assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita  un'apposita
          tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le  posizioni
          economiche del personale  assegnato.  Le  disposizioni  del
          presente comma non si applicano agli enti  territoriali  ed
          agli enti del servizio sanitario nazionale. 
              1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei  casi  in
          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
          72, comma 11, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n  112,
          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 
              2.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento   degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              4.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3   i
          Commissari  nominati   ai   sensi   dell'articolo   4   del
          decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  i  cui
          compensi restano  determinati  secondo  la  metodologia  di
          calcolo e negli importi indicati nei relativi  decreti  del
          Ministro dell'Economia e Finanze di concerto  col  Ministro
          della salute. 
              5. Al fine di contenere i tempi  di  svolgimento  delle
          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
          cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge  23  dicembre
          2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio  2004,  n.
          39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta  la
          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella
          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui
          all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.
          270.  A  ciascun  commissario  il  collegio  puo'  delegare
          incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
          commi da 2 a 5 del presente articolo  non  puo'  comportare
          aggravio di costi a carico della procedura per  i  compensi
          che  sono  liquidati  ripartendo  per  tre  le  somme  gia'
          riconoscibili al commissario unico.".