Art. 4 1. La designazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 2. Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facolta' di scelta. 3. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.