Art. 4 
 
  1.  La  designazione  di  cui  all'art  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 
  2. Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato  ai  sensi
dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n.  526,  dovra'
comunicare  all'Autorita'  nazionale  competente,   l'intenzione   di
confermare  la  «Camera  di  commercio   industria   artigianato   ed
agricoltura di  Massa  Carrara»  o  proporre  un  nuovo  soggetto  da
scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14,  comma
7,  della  legge  21  dicembre  1999,  n.526,  ovvero  di  rinunciare
esplicitamente a tale facolta' di scelta. 
  3. Nell'ambito del  periodo  di  validita'  della  designazione  la
«Camera di commercio industria artigianato ed  agricoltura  di  Massa
Carrara» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari
che l'autorita' nazionale  competente,  ove  lo  ritenga  necessario,
decida di impartire.