Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Gli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003  sono
sostituiti dall'allegato I del presente decreto. 
  2. Gli allegati F e G del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
192, sono sostituiti dagli allegati II, III,  IV  e  V  del  presente
decreto. 
  3. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 10 febbraio 2014 
 
                                                Il Ministro: Zanonato