Art. 4 
 
          Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale 
                       in Medicina Veterinaria 
 
  1. La prova  di  ammissione  per  i  candidati  comunitari,  per  i
candidati non comunitari  ricompresi  nell'art.  26  della  legge  n.
189/2002  citata  in  premessa  e  per  i  candidati  extracomunitari
residenti all'estero e' unica e di contenuto identico sul  territorio
nazionale.  Essa  e'  predisposta  dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  (MIUR)  avvalendosi  di  Cambridge
Assessment per la formulazione dei quesiti e di  una  commissione  di
esperti,  costituita  con  apposito  decreto  ministeriale,  per   la
successiva validazione. 
  2. La prova di ammissione  consiste  nella  soluzione  di  sessanta
quesiti che  presentano  cinque  opzioni  di  risposta,  tra  cui  il
candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le  conclusioni
errate, arbitrarie  o  meno  probabili,  su  argomenti  di:  chimica;
cultura  generale  e  ragionamento   logico;   biologia;   fisica   e
matematica. Sulla base dei  programmi  di  cui  all'allegato  A,  che
costituisce  parte   integrante   del   presente   decreto,   vengono
predisposti: quattro (4)  di  cultura  generale,  ventitre'  (23)  di
ragionamento logico, tredici (13) di biologia,  quattordici  (14)  di
chimica e sei (6) di Fisica e Matematica. 
  3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00  e  per  il  suo
svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti. 
  4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate
nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.