Art. 4 Disciplina dell'accesso alle informazioni e gestione dei dati 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce la piena integrazione del Catasto Nazionale nel sistema informativo di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto secondo le modalita' di accesso alle informazioni previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335 e secondo quanto indicato nell'allegato al presente decreto. 2. Le informazioni ed i dati contenuti nel Catasto Nazionale sono definiti sulla base degli standard informativi riportati nell'allegato al presente decreto. Essi garantiscono omogeneita' delle basi dati sia dal punto di vista della tipologia di informazione da acquisire e da gestire, sia da quello della loro struttura relazionale agevolando le modalita' di comunicazione delle informazioni tra il livello regionale e quello nazionale. Eventuali aggiornamenti degli standard informativi che si rendano necessari saranno definiti con successivi decreti dirigenziali della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. L'informazione contenuta nel Catasto Nazionale deve essere messa a disposizione del pubblico e diffusa in formati facilmente consultabili ed accessibili, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, ai sensi e con le modalita' previste dagli articoli 1, 4 ed 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e secondo le procedure autorizzative di accesso indicate nei decreti di modalita' di inserimento dei dati di cui all'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 4. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile», avvalendosi dell' ISPRA. 5. Gli standard informativi ed informatici utilizzati per gestire il Catasto Nazionale e il suo collegamento con i catasti regionali, nonche' i protocolli di comunicazione fra i medesimi, saranno definiti ed aggiornati secondo le disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 6. I dati costituenti il Catasto Nazionale saranno resi disponibili, secondo quanto previsto dal comma 3, dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la pubblicazione sul: Geoportale Nazionale, portale della DVA dedicato alle Valutazioni Ambientali, portale di ISPRA.