Art. 4 
 
 
    Disciplina dell'accesso alle informazioni e gestione dei dati 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare garantisce la  piena  integrazione  del  Catasto  Nazionale  nel
sistema informativo di cui all'art. 2, comma 1 del  presente  decreto
secondo le modalita' di accesso alle informazioni previste  dall'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335 e
secondo quanto indicato nell'allegato al presente decreto. 
  2. Le informazioni ed i dati contenuti nel Catasto  Nazionale  sono
definiti   sulla   base   degli   standard   informativi    riportati
nell'allegato al  presente  decreto.  Essi  garantiscono  omogeneita'
delle  basi  dati  sia  dal  punto  di  vista  della   tipologia   di
informazione da acquisire e da gestire,  sia  da  quello  della  loro
struttura relazionale agevolando le modalita' di comunicazione  delle
informazioni tra il livello regionale e quello  nazionale.  Eventuali
aggiornamenti degli standard informativi  che  si  rendano  necessari
saranno definiti con successivi decreti dirigenziali della  Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  3. L'informazione contenuta nel Catasto Nazionale deve essere messa
a  disposizione  del  pubblico  e  diffusa  in   formati   facilmente
consultabili  ed   accessibili,   anche   attraverso   i   mezzi   di
telecomunicazione e gli strumenti informatici,  ai  sensi  e  con  le
modalita'  previste  dagli   articoli   1,   4   ed   8   del decreto
legislativo 19  agosto  2005,  n.  195   e   secondo   le   procedure
autorizzative  di  accesso  indicate  nei  decreti  di  modalita'  di
inserimento dei dati di cui  all'art.  7,  comma  1  della  legge  22
febbraio 2001, n. 36. 
  4. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
195, «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta
dall'autorita' pubblica sia  aggiornata,  precisa  e  confrontabile»,
avvalendosi dell' ISPRA. 
  5. Gli standard informativi ed informatici utilizzati  per  gestire
il Catasto Nazionale e il suo collegamento con i  catasti  regionali,
nonche'  i  protocolli  di  comunicazione  fra  i  medesimi,  saranno
definiti  ed  aggiornati  secondo   le   disposizioni   nazionali   e
comunitarie in materia. 
  6.  I  dati  costituenti  il   Catasto   Nazionale   saranno   resi
disponibili, secondo quanto previsto dal  comma  3,  dalla  Direzione
Generale  per  le  Valutazioni   Ambientali   (DVA)   del   Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  la
pubblicazione sul: 
    Geoportale Nazionale, 
    portale della DVA dedicato alle Valutazioni Ambientali, 
    portale di ISPRA.