Art. 4 
 
 
         Compiti del responsabile della gestione documentale 
 
  1. In  attuazione  dell'art.  61  del  testo  unico,  le  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del Codice definiscono le
attribuzioni del responsabile della gestione documentale ovvero,  ove
nominato,   del   coordinatore   della   gestione   documentale.   In
particolare, al responsabile della gestione e' assegnato  il  compito
di: 
  a) predisporre lo schema del manuale di gestione di cui all'art. 5; 
  b) proporre i tempi, le  modalita'  e  le  misure  organizzative  e
tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettera e); 
  c) predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo  alla
formazione,  alla  gestione,  alla  trasmissione,   all'interscambio,
all'accesso,  alla  conservazione  dei  documenti   informatici   nel
rispetto delle misure minime di sicurezza previste  nel  disciplinare
tecnico pubblicato in allegato  B  del  decreto  legislativo  del  30
giugno 2003, n. 196  e  successive  modificazioni,  d'intesa  con  il
responsabile  della  conservazione,  il  responsabile   dei   sistemi
informativi o, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali,  il
responsabile dell'ufficio di cui all'art. 17  del  Codice  e  con  il
responsabile del trattamento dei dati personali di  cui  al  suddetto
decreto. 
  2. Il coordinatore della gestione documentale definisce e  assicura
criteri uniformi di  trattamento  del  documento  informatico  e,  in
particolare,  di  classificazione  ed   archiviazione,   nonche'   di
comunicazione interna tra le aree organizzative  omogenee,  ai  sensi
dell'art. 50, comma 4, del testo unico.