Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione di  cui  all'art.  1.  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 
  2. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione  di  confermare   l'indicazione   dell'organismo   «CSQA
Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto  da  scegliersi  tra
quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della  legge
21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a  tale
facolta' di scelta. 
  3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CSQA  Certificazioni
Srl»  restera'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  privati   di
controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21  dicembre  1999,
n. 526,  a  meno  che  non  intervengano  motivi  ostativi  alla  sua
iscrizione nel predetto elenco. 
  4. Nell'ambito del periodo di validita' dell' autorizzazione  «CSQA
Certificazioni Srl» e' tenuto ad adempiere a  tutte  le  disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove  lo  ritenga
necessario, decida di impartire.