Art. 4 
 
                              Sanzioni 
 
  Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e'  punito  con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  410  a
euro 1.643 cosi' come previsto dal  comma  2,  dell'articolo  8,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti  di
cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 19 dicembre 2012.