Art. 4 Sanzioni Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643 cosi' come previsto dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 19 dicembre 2012.