Art. 4 
 
                              Sanzioni 
 
  Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e'  punito  con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  410  a
euro 1.643 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art.  8  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia in data 19 dicembre 2012.