Art. 4 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati  dall'ANIA  e  dall'AISA  e  cinque  esperti
designati  dalle  organizzazioni   sindacali   stipulanti   l'accordo
sindacale nazionale del 20  maggio  2013  nominati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. 
  3.  Il  comitato  amministratore  si  compone   altresi'   di   due
funzionari,  con   qualifica   di   dirigente,   in   rappresentanza,
rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. La partecipazione al comitato e' gratuita e non da' diritto, per
i componenti dello stesso, ad alcun compenso, indennita'  o  rimborso
spese. 
  5. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di  otto
componenti del comitato. 
  6. Le deliberazioni vengono assunte  a  maggioranza  dei  presenti,
salvo che per i punti c), d) ed e) dell'art. 5 del  presente  decreto
per i quali occorrera' la maggioranza dei presenti piu' uno. In  caso
di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 
  7. Il presidente del comitato e' eletto, in base ad  un  regime  di
alternanza tra ANIA, AISA e organizzazioni  sindacali,  dal  comitato
stesso tra i propri membri  e  dura  in  carica  secondo  i  seguenti
criteri temporali: quattro anni per l'ANIA/AISA e quattro anni per le
organizzazioni   sindacali.   Il   primo   mandato   spettera'   alle
organizzazioni datoriali ed avra' una durata di sei anni. 
  8. I componenti del comitato durano in carica quattro  anni  e,  in
ogni  caso,  fino  al  giorno  d'insediamento  del  nuovo   comitato.
Nell'ipotesi  in  cui,  durante   il   mandato,   venga   a   cessare
dall'incarico,  per  qualunque  causa,  uno  o  piu'  componenti  del
comitato stesso,  si  provvedera'  alla  loro  sostituzione,  per  il
periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita'
di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. 
  9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS,   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione  amministrativa
e gestionale del Fondo nella fase  transitoria  di  adeguamento  alla
disciplina di cui alla legge 28 giugno  2012,  n.  92,  e  successive
modifiche ed integrazioni, i componenti del  comitato  amministratore
previsto dall'art. 3 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  del  21  gennaio  2011,  n.  33,  in  carica  alla  data  di
pubblicazione   in   Gazzetta   Ufficiale   del   presente   decreto,
continueranno a svolgere  i  rispettivi  incarichi  fino  alla  prima
costituzione del comitato amministratore di cui al presente articolo.