Art. 4 
 
  1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e  della
notifica alla Commissione europea e  per  i  successivi  rinnovi,  ai
sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a  carico
dell'organismo di certificazione. 
  L'organismo versa al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  entro
trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  determinazione  delle  tariffe  e
delle  relative  modalita'  di  versamento,  le  sole  spese  per  le
procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione  e  alla
notifica alla Commissione europea.