Art. 4 
 
                     Certificazione del Servizio 
 
  1. Il Certificato e' emanato dal Direttore centrale per l'emergenza
e il soccorso tecnico del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico  e  della  difesa  civile,  di  seguito  denominato
Direttore  centrale.  Il  mantenimento  dei  requisiti  previsti  nel
Certificato e' verificato periodicamente dall'Ufficio  Ispettivo  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito  denominato  Ufficio
Ispettivo, secondo programmi e  modalita'  che  il  Dipartimento  dei
vigili del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile
definisce anche in accordo con l'E.N.A.C., ai sensi  della  normativa
vigente. 
  2. Il responsabile del  Servizio  presenta  all'Ufficio  ispettivo,
tramite il Comando provinciale dei vigili del  fuoco  competente  per
territorio, di seguito denominato Comando, richiesta di  accertamento
ai fini del conseguimento delle apposite abilitazioni di cui all'art.
3 della legge 23  dicembre  1980,  n.  930,  e  dell'attivazione  del
Servizio,  corredata  della  documentazione  di  cui  all'art.  6   e
all'allegato I al presente decreto. 
  3.  L'accertamento   e'   attuato   entro   trenta   giorni   dalla
presentazione della richiesta di cui al comma 2  da  una  commissione
nominata  dal  dirigente  dell'Ufficio  ispettivo,   presieduta   dal
Comandante provinciale competente per territorio  e  composta  da  un
rappresentante dell'E.N.A.C. all'uopo designato e da  un  funzionario
tecnico dei vigili  del  fuoco  che  espleta  anche  le  funzioni  di
segretario. 
  4. L'accertamento e' attuato anche mediante prove di salvataggio  e
antincendio su scenario simulato presso l'infrastruttura interessata,
al fine di valutare  sia  la  capacita'  tecnica,  individuale  e  di
squadra,  dei  soccorritori  aeroportuali  che  la  rispondenza   del
Servizio a quanto previsto dall'art. 5 e dal piano di emergenza.  Gli
esiti  dell'accertamento  sono  trasmessi   entro   quindici   giorni
all'Ufficio ispettivo. 
  5. Il dirigente  dell'Ufficio  ispettivo  provvede  entro  quindici
giorni al rilascio delle abilitazioni e a trasmettere gli  atti  alla
Direzione  Centrale  per  l'emergenza  e  il  soccorso  tecnico   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, ai fini del rilascio del Certificato.  Il  Certificato
e' riferito alla categoria antincendio determinata dall'E.N.A.C. 
  6.  Il   responsabile   del   Servizio   comunica   tempestivamente
all'Ufficio ispettivo, per il tramite del Comando, e all'E.N.A.C.  le
modifiche, rispetto  alla  configurazione  del  Servizio  di  cui  al
Certificato, nei casi espressamente indicati dalle procedure  per  la
riduzione temporanea della categoria antincendio approvate in sede di
accertamento da parte della commissione. 
  7. Ferme restando le prerogative dell'E.N.A.C. sulla determinazione
della categoria antincendio, l'elevazione della  stessa  comporta  il
rilascio di un nuovo  Certificato,  con  le  modalita'  previste  dal
presente articolo. 
  8.  Per  l'inserimento  di  nuovi  soccorritori  aeroportuali   nel
Servizio   successivamente   all'emanazione   del   Certificato,   il
responsabile del Servizio,  ai  soli  fini  del  conseguimento  delle
apposite abilitazioni, presenta la richiesta di accertamento  di  cui
al comma  2,  corredata  della  documentazione  di  cui  all'art.  6.
L'accertamento e' attuato da una commissione nominata  dal  dirigente
dell'Ufficio  ispettivo,  presieduta   dal   Comandante   provinciale
competente per territorio e costituita secondo le  direttive  emanate
dal Direttore centrale.