Art. 4 Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP 1. La produzione della «Mozzarella di Bufala campana» DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui e' lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo' avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purche' realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente, (( secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3. )) 2. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attivita', (( secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3, )) sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilita' del latte prodotto quotidianamente, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantita' di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato. 3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2,(( prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonche' tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento. )) 4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 13.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni (( e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. )) Si applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell'accertamento della violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l'avvenuta pubblicita' a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta e' data tempestiva pubblicita' attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. (( Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo )), la chiusura dello stabilimento e' disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento nel quale si e' verificata la violazione e' altresi' disposta a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. (( In tali casi la chiusura dello stabilimento e' disposta per un periodo da un minimo di dieci giorni a un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertata nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo. La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta. )) 5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 750 ad euro 4.500. Qualora la violazione riguarda prodotti inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000. (( 5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 4 e 5. )) 6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' designato quale autorita' competente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5. 7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3. 8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, e' punito (( con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. )) L'autore del delitto di cui al presente comma e' tenuto altresi' a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalita' definiti dalla regione competente per territorio.
Riferimenti normativi - Il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e' pubblicato G.U.C.E. 21 giugno 1996, n. L 148. - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.: "Art. 19. (Sequestro). - Quando si e' proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione e' adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non e' rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorita' competente puo' disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non e' emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e' disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui e' pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e' avvenuto il sequestro.». - Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343. L'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171(Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2008, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303, abrogato dalla presente legge, recava: "Art. 4-quinquiesdecies. (Disposizioni per la produzione della "mozzarella di bufala campana" DOP). - L'art. 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari), abrogato dalla presente legge, recava: «Art. 7. (Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala.) - Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e' pubblicato nella G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n. L 31.