Art. 4 
 
 
                         Procedura selettiva 
 
  1. La selezione avviene per titoli e colloquio. 
  2. I seguenti titoli, con i  relativi  punteggi,  sono  considerati
valutabili ai fini della prima selezione dei tirocinanti: 
    a) laurea: 
  110 e lode - punti 14; 
  110 - punti 12; 
  109 - punti 10; 
  108 - punti 8; 
  107 - punti 4; 
  106 - punti 2; 
  b) titoli di studio universitari o post-universitari, ivi inclusi i
diplomi delle scuole di specializzazione nelle materie oggetto  della
selezione: fino a 20 punti; 
  c) titolo  di  dottore  di  ricerca  nelle  materie  oggetto  della
selezione: 30 punti; 
  d) diplomi rilasciati dalle scuole  operanti  presso  gli  Istituti
centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale del Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo: fino a 20 punti; 
  e) periodi di tirocinio o periodi di collaborazione nel settore dei
beni e delle attivita' culturali: fino a 20 punti; 
  f) pubblicazioni: fino a 20 punti. 
  I titoli devono essere posseduti al momento di presentazione  della
domanda di partecipazione. 
  3.  Sono  ammessi  alla  fase  successiva  i  candidati  che  hanno
conseguito il punteggio piu' elevato, in un numero pari al triplo del
contingente previsto da ciascun bando;  sono  altresi'  ammessi  alla
seconda fase  tutti  i  candidati  che  si  collocano  a  parita'  di
punteggio per titoli nell'ultimo posto utile in ciascuna graduatoria. 
  4. I candidati di cui alle graduatorie del  precedente  comma  sono
ammessi a sostenere un colloquio volto ad accertare le  conoscenze  e
competenze  con  riguardo  alle  attivita'  oggetto  dello  specifico
progetto. Il colloquio attribuisce fino a un massimo di 50 punti. 
  5. Al termine della procedura di selezione,  i  candidati  che,  in
base alla somma del punteggio derivante dai titoli  e  del  punteggio
conseguito a seguito del colloquio, raggiungono un punteggio utile in
relazione al contingente previsto da  ciascun  avviso  di  selezione,
sono ammessi al tirocinio.  A  parita'  di  punteggio  conseguito  in
ciascuna graduatoria prevale, comunque, il candidato  anagraficamente
piu' giovane. 
  6. Le procedure di selezione dovranno concludersi entro  30  giorni
dal termine ultimo per il ricevimento  delle  domande.  La  Direzione
generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il
bilancio e il  personale  del  Ministero,  ufficio  responsabile  del
procedimento, accertata la regolarita' delle  procedure,  approva  le
graduatorie di merito. Ciascuna graduatoria e'  pubblicata  sul  sito
internet istituzionale del Ministero e  delle  strutture  presso  cui
avranno luogo i tirocini.