Art. 4 Indagini per accertare la presenza dell'organismo specificato 1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente indagini ufficiali sui vegetali specificati, nonche' su Acacia saligna, Polygala myrtifolia, Spartium junceum, Westringia fruticosa, e su altre piante potenzialmente ospiti per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei territori di competenza, sulla base di uno specifico piano di monitoraggio regionale. 2. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 e' attuato attraverso indagini ufficiali effettuate dal Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua sorveglianza ufficiale, che consistono in esami visivi e nel prelievo di campioni per le relative analisi, effettuati nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato. 3. Tali indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia dei vegetali specificati o di piante verosimilmente ospiti dell'organismo specificato, e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato. 4. Sono sottoposti a test analitici per la ricerca dell'organismo specificato anche campioni di insetti vettori accertati o potenziali al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio. Nel caso in cui si trovino campioni di insetti vettori infetti si procedera' al campionamento su materiale asintomatico dei vegetali di cui al comma 1. 5. Le indagini di cui al comma 1 devono concentrarsi in aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell'organismo specificato, quali ad esempio: a) aree con sintomi di deperimento degli impianti di vegetali specificati; b) vie di comunicazione che utilizzano vegetali specificati per alberature stradali; c) aree in cui e' svolta attivita' di produzione e commercio concernente i vegetali specificati; d) aree non coltivate o abbandonate, aree parco o simili, aree turistiche. 6. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Corpo forestale dello Stato, di agenzie regionali strumentali o di altri enti regionali competenti, per l'attuazione delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, previo accordo tra le parti. 7. I Servizi fitosanitari regionali comunicano per iscritto al Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui al comma 1 entro il 30 novembre di ogni anno sotto forma di relazione contenente i seguenti elementi: a) descrizione dell'attivita' di monitoraggio svolta e dei criteri adottati; b) numero, tipologia di siti ispezionati e loro coordinate geografiche; c) numero di campioni analizzati e i relativi risultati; d) mappa del territorio sottoposto a monitoraggio. 8. Il Servizio fitosanitario centrale comunica alla Commissione UE e agli altri Stati membri i risultati di tali indagini entro il 31 dicembre di ogni anno.