Art. 4 
 
 
                 Indagini per accertare la presenza 
                     dell'organismo specificato 
 
  1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente indagini
ufficiali  sui  vegetali  specificati,  nonche'  su  Acacia  saligna,
Polygala myrtifolia, Spartium junceum,  Westringia  fruticosa,  e  su
altre piante potenzialmente ospiti per rilevare l'eventuale  presenza
dell'organismo specificato nei territori di competenza, sulla base di
uno specifico piano di monitoraggio regionale. 
  2. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 e' attuato attraverso
indagini ufficiali effettuate dal Servizio fitosanitario regionale  o
sotto la sua sorveglianza ufficiale, che consistono in esami visivi e
nel prelievo di campioni per  le  relative  analisi,  effettuati  nei
periodi   opportuni   per   rilevare   la   presenza   dell'organismo
specificato. 
  3. Tali indagini tengono  conto  dei  dati  tecnici  e  scientifici
disponibili, della biologia dell'organismo  specificato  e  dei  suoi
vettori, della presenza e della biologia dei vegetali  specificati  o
di piante verosimilmente  ospiti  dell'organismo  specificato,  e  di
tutte  le  altre  informazioni  pertinenti  per  quanto  riguarda  la
presenza dell'organismo specificato. 
  4. Sono sottoposti a test analitici per la  ricerca  dell'organismo
specificato anche campioni di insetti vettori accertati o  potenziali
al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio. Nel caso
in cui si trovino campioni di insetti vettori infetti  si  procedera'
al campionamento su materiale asintomatico dei  vegetali  di  cui  al
comma 1. 
  5. Le indagini di cui  al  comma  1  devono  concentrarsi  in  aree
considerate  a  maggiore  rischio  di   introduzione   dell'organismo
specificato, quali ad esempio: 
  a) aree con sintomi  di  deperimento  degli  impianti  di  vegetali
specificati; 
  b) vie di comunicazione che  utilizzano  vegetali  specificati  per
alberature stradali; 
  c) aree in cui  e'  svolta  attivita'  di  produzione  e  commercio
concernente i vegetali specificati; 
  d) aree non coltivate o abbandonate,  aree  parco  o  simili,  aree
turistiche. 
  6. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del  supporto
del Corpo forestale dello Stato, di agenzie regionali  strumentali  o
di altri enti regionali competenti, per l'attuazione  delle  indagini
previste dal piano di cui al comma 1, previo accordo tra le parti. 
  7. I Servizi fitosanitari  regionali  comunicano  per  iscritto  al
Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui  al
comma 1 entro il 30 novembre di ogni anno sotto  forma  di  relazione
contenente i seguenti elementi: 
  a) descrizione dell'attivita' di monitoraggio svolta e dei  criteri
adottati; 
  b)  numero,  tipologia  di  siti  ispezionati  e  loro   coordinate
geografiche; 
  c) numero di campioni analizzati e i relativi risultati; 
  d) mappa del territorio sottoposto a monitoraggio. 
  8. Il Servizio fitosanitario centrale comunica alla Commissione  UE
e agli altri Stati membri i risultati di tali indagini  entro  il  31
dicembre di ogni anno.