Art. 4 Modalita' di attivazione 1. L'autorizzazione alla mobilitazione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) e' disposta dal Dipartimento della protezione civile, anche in relazione agli aspetti amministrativi e finanziari, d'intesa con le regioni e/o le province autonome interessate dall'evento. 2. L'attivazione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) avviene di prassi in occasione di emergenze di carattere nazionale per la mobilitazione di tecnici incaricati di attivita' connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e alla valutazione dell'agibilita' nell'emergenza post-sisma. 3. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le strutture competenti delle regioni e province autonome interessate dall'evento, contestualmente alla disposizione di attivazione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) provvede a definire quali elenchi del Nucleo tecnico nazionale (NTN) attivare ed i criteri di priorita' di attivazione. 4. Per emergenze coordinate a livello regionale, le strutture competenti della regione e delle province autonome interessate provvederanno direttamente all'attivazione del proprio elenco regionale - sezione 1 regionale, secondo modalita' e criteri da esse definite. Questa attivazione deve considerarsi prioritaria rispetto ad altre situazioni emergenziali, che dovessero contestualmente verificarsi sul territorio nazionale. 5. Per emergenze coordinate a livello nazionale, salvo diverse disposizioni, potranno essere attivati gli elenchi regionali - sezione 2 nazionale, l'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile - tutte le sezioni, secondo le esigenze dettate dalla situazione emergenziale, l'elenco dei Vigili del fuoco.