Art. 4 Compiti del Comitato amministratore del Fondo 1. Il Comitato amministratore del Fondo deve: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) predisporre bilanci tecnici di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza, e relativa nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio; c) sulla base del bilancio di previsione a otto anni, nonche' degli accordi intercorsi tra le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e finanze; d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento in conformita' alle regole di precedenza e turnazione tra i datori di lavoro, di cui all'art. 9 e deliberare, per le prestazioni di cui all'art. 12, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro; e) fare proposte, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, in ordine alla misura del contributo addizionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), nonche' deliberare la misura del contributo straordinario di cui all'art. 6, comma 3. Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all'art. 12; f) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3, commi 6 e 29 della legge n. 92/2012, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo art. 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio; g) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione dei trattamenti e sull'ammissione agli interventi, nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita', anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate tra le prestazioni di cui all'art. 5, lettera a) e c); h) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; i) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti; l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui all'art. 11; m) assicurare il pareggio di bilancio, non erogare prestazioni in carenza di disponibilita', concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite, secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 26 e 27, della legge n. 92/2012.