Art. 4 
 
          Comunicazioni obbligatorie del soggetto obbligato 
 
  1. Entro il 31  gennaio  di  ciascun  anno,  i  soggetti  obbligati
comunicano al GSE i quantitativi complessivi, espressi  in  Gcal,  di
benzina, gasolio e separatamente di biocarburanti e di  biocarburanti
avanzati, immessi in consumo nell'anno precedente. 
  2.  Le  comunicazioni  di  cui   al   comma   1   sono   effettuate
esclusivamente tramite l'apposito portale informatico del GSE e hanno
valore di autocertificazione ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e  successive  modifiche  e
integrazioni. 
  3. I soggetti obbligati che cessano l'attivita'  di  immissione  in
consumo di benzina e gasolio, sono tenuti  comunque  a  garantire  il
rispetto dell'obbligo di immissione  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera g) per l'ultimo anno di attivita' che inizia il 1° gennaio  e
termina il 31 dicembre dell'anno stesso, anche se tale attivita'  non
copre l'intero anno. 
  4. Con apposita convenzione tra il GSE, il Ministero dello sviluppo
economico e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono  definite  le
modalita' tecniche per la  fornitura,  con  cadenza  almeno  annuale,
delle informazioni di cui al comma 5 e  le  procedure  operative  per
assicurare il  reciproco  allineamento  delle  informazioni  presenti
nella  banca  dati  predisposta  dal   GSE   e   nella   banca   dati
dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
  5. Il GSE, sulla base dei dati  disponibili  e  di  quelli  forniti
dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo quanto previsto  al
comma 4, sui quantitativi di benzina e gasolio  immessi  in  consumo,
riscontra annualmente la corrispondenza delle  autocertificazioni  di
cui al comma 1, informando degli esiti il Comitato biocarburanti e  i
soggetti interessati. 
  6. Il GSE  provvede  ad  assicurare  al  Ministero  dello  sviluppo
economico l'accesso in tempo reale alle informazioni contenute  nella
banca  dati  relativa  ai  biocarburanti,  trasmettendo  le   stesse,
altresi', al Comitato biocarburanti e, laddove  previsto,  all'ISPRA,
per le relative azioni di competenza.