Art. 4 
 
Misure di semplificazione per le  opere  incompiute  segnalate  dagli
  Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali 
 
  1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere  segnalate  dai
Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15  giugno
2014 (( e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo
44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, )) per le  quali
la   problematica   emersa   attenga   al   mancato   concerto    tra
Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo,  e'  data
facolta' di riconvocare la  Conferenza  di  Servizi,  ancorche'  gia'
definita in precedenza, funzionale al  riesame  dei  pareri  ostativi
alla  realizzazione  dell'opera.  ((  Ove  l'Ente  proceda   ad   una
riconvocazione, )) i termini di cui all'articolo 14-ter, della  legge
7 agosto 1990, n. 241,  sono  ridotti  alla  meta'.  Resta  ferma  la
facolta', da parte del Comune o dell'unione dei Comuni procedenti, di
rimettere  il  procedimento  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge  241
del 1990, i cui termini sono ridotti alla meta'. 
  2. In caso di mancato  perfezionamento  del  procedimento  comunque
riconducibile  ad  ulteriori  difficolta'  amministrative,  e'   data
facolta'  di  avvalimento  a  scopo  consulenziale  --  acceleratorio
dell'apposita cabina di regia  istituita  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. 
  3. I pagamenti connessi  agli  investimenti  in  opere  oggetto  di
segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono
esclusi dal patto di stabilita'  interno  alle  seguenti  condizioni,
accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della
medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, da  concludere  entro
30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto: 
  a) le opere alle quali si riferiscono  i  pagamenti  devono  essere
state preventivamente previste nel (( Programma  ))  Triennale  delle
opere pubbliche; 
  b) i pagamenti devono riguardare  opere  realizzate,  in  corso  di
realizzazione o per le quali  sia  possibile  l'immediato  avvio  dei
lavori da parte dell'ente locale richiedente; 
  c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione  del  patto
di stabilita' devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014; 
  (( c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione  dal
patto di stabilita'  devono  riguardare  prioritariamente  l'edilizia
scolastica,  gli  impianti  sportivi,  il  contrasto   del   dissesto
idrogeologico, la sicurezza stradale. )) 
  4. Entro 15 giorni dalla conclusione  dell'istruttoria  di  cui  al
comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  sono
individuati i Comuni che beneficiano della esclusione  dal  patto  di
stabilita' interno e l'importo dei pagamenti da escludere. 
  4-bis. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, dopo le parole: «26 febbraio 1992, n.  211,»  sono  inserite  le
seguenti: «e del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,». 
  5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno, per un
importo complessivo di 300 milioni di euro,  i  pagamenti,  sostenuti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali  per  gli
anni 2014  e  2015.  L'esclusione  opera  per  200  milioni  di  euro
relativamente all'anno 2014 e per 100 milioni di  euro  relativamente
all'anno 2015. I suddetti pagamenti  devono  riferirsi  a  debiti  in
conto capitale: 
  a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; 
  b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente  di
pagamento entro il 31 dicembre 2013; 
  c)  riconosciuti  alla  data  del  31  dicembre  2013  ovvero   che
presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita'  entro
la medesima data. 
  5-bis. (( Rilevano ai fini dell' esclusione prevista dal comma 5 ))
solo  i  debiti  presenti   in   piattaforma   elettronica   per   la
certificazione di crediti connessi  a  spese  ascrivibili  ai  codici
gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per  gli  enti  locali  e  ai  codici
gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per  le  regioni,  escluse  le  spese
afferenti la sanita'. 
  6. Per l'anno 2014, l'esclusione  di  cui  al  secondo  periodo  ((
dell'alinea )) del comma 5 e' destinata per 50  milioni  di  euro  ai
pagamenti dei debiti delle regioni (( sostenuti successivamente  alla
data del 1° luglio 2014, )) ivi inclusi quelli ascrivibili ai  codici
gestionali da 2139 a 2332,  che  beneficiano  di  entrate  rivenienti
dall'applicazione dell'articolo 20, commi  1  e  1-bis,  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori  a  100  milioni.  Ai
fini della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra  i
singoli enti  territoriali,  i  comuni,  le  province  e  le  regioni
comunicano al Ministero dell'economia e delle  finanze,  mediante  il
sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it»  della  Ragioneria
generale dello Stato, entro il termine perentorio  del  30  settembre
2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel  2014
i pagamenti  di  cui  al  periodo  precedente  ed  entro  il  termine
perentorio  del  28  febbraio  2015  gli  spazi  finanziari  di   cui
necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini  del
riparto, si considerano solo  le  comunicazioni  pervenute  entro  il
predetto termine. Con decreti del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre
2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun  ente,  su  base
proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere  dal  patto  di
stabilita' interno rispettivamente nel 2014 e 2015. 
  7. Al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al primo periodo, dopo le parole «i pagamenti in conto  capitale
sostenuti» sono inserite «nel primo semestre»; 
  b) al  terzo  periodo,  le  parole  «derivanti  dal  periodo»  sono
sostituite da «derivanti dall'esclusione di  cui  al  periodo»  e  le
parole «nel primo  semestre  dell'anno»  sono  sostituite  da  «entro
l'anno». 
  8. Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  dell'emanazione  dei
provvedimenti  di  concessione  dei   contributi   finalizzati   alla
ricostruzione  in  Abruzzo,  l'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
rifinanziata di 250 milioni  per  l'anno  2014  in  termini  di  sola
competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare
si provvede: 
  a)  quanto  a  29  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,   mediante
corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti
dalla sottoscrizione dei Nuovi  Strumenti  Finanziari,  di  cui  agli
articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135,  non  necessari  al  pagamento  degli   interessi   passivi   da
corrispondere  sui  titoli  del  debito  pubblico  emessi   ai   fini
dell'acquisizione   delle   risorse    necessarie    alla    predetta
sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato; 
  b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite  nel
predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente  al  bilancio
dello Stato. 
  (( 8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3
sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita,
irrevocabile e a prima richiesta,  che  resta  in  vigore  fino  alla
scadenza del  termine  di  rimborso  di  ciascun  finanziamento.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, e' concessa la garanzia dello Stato di cui al  presente
comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita'  della
stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma e'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196». 
  8-ter.  Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  dell'assistenza
abitativa alla popolazione, e in particolare il sostegno  dei  nuclei
familiari  con  componenti  disabili  o  in  condizioni  di   disagio
economico e sociale, i contratti di locazione  e  gli  interventi  di
sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile  2010
e all'articolo 27 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 possono  essere  prorogati,  in
relazione alle effettive esigenze, fino all'anno 2016, entro il tetto
di spesa di 900.000 euro per l'anno 2015 e di 300.000 euro per l'anno
2016,  ferma  restando  l'erogazione  delle  somme  nei   limiti   di
stanziamento annuali iscritti in bilancio. 
  8-quater. Agli oneri previsti dal presente articolo  si  fa  fronte
nei  limiti  delle  risorse   effettivamente   disponibili   di   cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto  CASE  e
dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti  al  pagamento  del
canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la
manutenzione ordinaria degli stessi e  delle  parti  comuni.  Per  la
gestione  della  complessa  situazione  emergenziale  delineatasi   a
seguito degli eventi sismici, per l'edilizia  residenziale  pubblica,
Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono  i  consumi  rilevati  per
ogni edificio, anche per il riscaldamento e la  produzione  di  acqua
calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. La
manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei  MAP
e' effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli  alloggi,
nei limiti delle risorse disponibili stanziate per  la  ricostruzione
dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici  del
6 aprile 2009 e assegnate a tale finalita' con delibera del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica, nell'ambito  delle
risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle  esigenze
rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del
coordinatore della struttura di missione  per  il  coordinamento  dei
processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal  sisma
del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° giugno 2014. 
  8-sexies. In fase di esecuzione  delle  sentenze  di  condanna  dei
comuni e  degli  Uffici  speciali  di  cui  all'articolo  67-ter  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  a  provvedere  sulle  domande
disciplinate, rispettivamente,  dall'articolo  2  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9  luglio  2009,  e
successive  modificazioni,  e  dall'articolo  2   del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri  4  febbraio  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013,  il  commissario  ad
acta, nominato dall'autorita' giudiziaria,  e'  tenuto  a  rispettare
l'ordine di priorita' nell'erogazione dei contributi predisposto  dai
comuni  in  conformita'  ai  vincoli   della   pianificazione   della
ricostruzione e della programmazione  finanziaria  e  di  bilancio  e
della registrazione in protocollo delle richieste di contributo. 
  8-septies.  Il  termine  di  conclusione  dell'istruttoria  per  il
riconoscimento  dei  contributi  alla  ricostruzione  degli  immobili
privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'ufficio, in
ragione dei criteri di priorita' definiti e resi pubblici, prende  in
carico la pratica comunicando all'istante l'avvio  del  procedimento.
Tale termine non puo' comunque superare centottanta giorni. 
  8-octies. Al comma 3  dell'articolo  67-ter  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:
«Gli Uffici speciali  si  avvalgono  del  patrocinio  dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611». )) 
  9. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi  3,  5  e  8,
pari a complessivi 450 milioni (( di euro ))  per  l'anno  2014,  180
milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per
l'anno 2017, si provvede: 
  a)  quanto  a  29  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,   mediante
corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti
dalla sottoscrizione dei Nuovi  strumenti  finanziari,  di  cui  agli
articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135,  non  necessari  al  pagamento  degli   interessi   passivi   da
corrispondere  sui  titoli  del  debito  pubblico  emessi   ai   fini
dell'acquisizione   delle   risorse    necessarie    alle    predetta
sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato; 
  b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel
predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente  al  bilancio
dello Stato; 
  c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014,  180  milioni  per
l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016  e  70  milioni  per  l'anno
2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni; 
  d) quanto a 50 milioni (( di euro ))  per  l'anno  2014,  a  valere
sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di
cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183. 
  9-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre
2013, n. 124, e' aggiunto il seguente: 
  (( «9-bis. Al fine di  consentire  l'integrale  attribuzione  delle
risorse di cui al comma 8, la societa' Cassa depositi e prestiti  Spa
acquisisce le richieste di anticipazione  di  liquidita'  di  cui  al
comma 9 da parte degli enti locali  non  pervenute  entro  i  termini
stabiliti  a  causa  di  errori  meramente  formali   relativi   alla
trasmissione telematica». 
  9-ter.  All'articolo  1,   comma   10-bis,   primo   periodo,   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, dopo le
parole: «in data  successiva»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ove
necessario, previo contestuale incremento fino a pari  importo  degli
stanziamenti iscritti in bilancio, in conformita'  alla  legislazione
vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati». 
  9-quater. Per l'anno 2014, ai  fini  della  verifica  del  rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni e delle
province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati  a  valere
sui residui passivi di  parte  corrente  a  fronte  di  corrispettivi
residui  attivi  degli  enti  locali,  effettuati  a   valere   sulla
liquidita' riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,  e  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   44-bis   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              "Articolo  44-bis.  (Elenco-anagrafe  nazionale   delle
          opere pubbliche incompiute) 
              1. Ai sensi del presente articolo, per «opera  pubblica
          incompiuta» si intende l'opera che non e' stata completata: 
              a) per mancanza di fondi; 
              b) per cause tecniche; 
              c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni
          di legge; 
              d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; 
              e) per il mancato interesse al completamento  da  parte
          del gestore. 
              2. Si considera in ogni caso opera pubblica  incompiuta
          un'opera non rispondente a tutti i requisiti  previsti  dal
          capitolato e dal relativo  progetto  esecutivo  e  che  non
          risulta fruibile dalla collettivita'. 
              3. Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e' istituito  l'elenco-anagrafe  nazionale  delle
          opere pubbliche incompiute. 
              4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato  a
          livello     regionale     mediante     l'istituzione     di
          elenchi-anagrafe   presso   gli    assessorati    regionali
          competenti per le opere pubbliche. 
              5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma  3
          e'   eseguita   contestualmente   alla   redazione    degli
          elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno  dei  quali
          le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla  base  di
          determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse  ai
          fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri  che  indicano
          le ulteriori destinazioni a cui puo'  essere  adibita  ogni
          singola opera. 
              6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  stabilisce,   con
          proprio   regolamento,   le    modalita'    di    redazione
          dell'elenco-anagrafe, nonche' le  modalita'  di  formazione
          della graduatoria e dei criteri in base ai quali  le  opere
          pubbliche incompiute  sono  iscritte  nell'elenco-anagrafe,
          tenendo conto dello stato  di  avanzamento  dei  lavori  ed
          evidenziando le opere prossime al completamento. 
              7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma
          5, si tiene  conto  delle  diverse  competenze  in  materia
          attribuite allo Stato e alle regioni.". 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14-ter    e
          dell'articolo 14-quater, comma  3,  della  legge  7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              "Articolo 14-ter .(Lavori della Conferenza di servizi) 
              01. La prima riunione della conferenza  di  servizi  e'
          convocata  entro  quindici  giorni  ovvero,  in   caso   di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione. 
              1. La conferenza di servizi  assume  le  determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti e puo' svolgersi per via telematica. 
              2.  La  convocazione   della   prima   riunione   della
          conferenza di servizi deve pervenire  alle  amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque  giorni,  le   amministrazioni   convocate   possono
          richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni  successivi  alla  prima.  La
          nuova data della  riunione  puo'  essere  fissata  entro  i
          quindici giorni successivi nel caso la  richiesta  provenga
          da  un'autorita'  preposta  alla  tutela   del   patrimonio
          culturale. I responsabili  degli  sportelli  unici  per  le
          attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o  i
          Comuni, o  altre  autorita'  competenti  concordano  con  i
          Soprintendenti territorialmente competenti  il  calendario,
          almeno trimestrale,  delle  riunioni  delle  conferenze  di
          servizi  che  coinvolgano  atti  di  assenso  o  consultivi
          comunque denominati di competenza del Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali. 
              2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli  articoli
          14  e  14-bis  sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il
          progetto dedotto  in  conferenza,  alla  quale  gli  stessi
          partecipano senza diritto di voto. 
              2-ter.  Alla  conferenza  possono  partecipare,   senza
          diritto di voto, i concessionari e i  gestori  di  pubblici
          servizi, nel caso in cui il procedimento  amministrativo  o
          il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
          ovvero  abbia  effetto  diretto  o  indiretto  sulla   loro
          attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
          e con congruo anticipo,  comunicazione  della  convocazione
          della  conferenza  di  servizi.  Alla  conferenza   possono
          partecipare   inoltre,   senza   diritto   di   voto,    le
          amministrazioni  preposte  alla  gestione  delle  eventuali
          misure pubbliche di agevolazione. 
              3. Nella prima riunione della conferenza di servizi,  o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione dell'istanza  o  del  progetto  definitivo  ai
          sensi  dell'articolo  14-bis,  le  amministrazioni  che  vi
          partecipano determinano il  termine  per  l'adozione  della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal  comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente provvede ai  sensi  dei  commi  6-bis  e  9  del
          presente articolo. 
              3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
          autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
          in via definitiva, in sede di conferenza  di  servizi,  ove
          convocata,  in  ordine  a  tutti  i  provvedimenti  di  sua
          competenza ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. 
              4. Fermo restando quanto disposto dal comma  4-bis  nei
          casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di  servizi
          si esprime dopo aver acquisito la valutazione  medesima  ed
          il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un  massimo
          di novanta giorni, fino  all'acquisizione  della  pronuncia
          sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA  non  interviene
          nel  termine   previsto   per   l'adozione   del   relativo
          provvedimento, l'amministrazione competente si  esprime  in
          sede di conferenza di servizi, la  quale  si  conclude  nei
          trenta giorni successivi al termine predetto.  Tuttavia,  a
          richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti  alla
          conferenza di servizi, il termine di trenta giorni  di  cui
          al precedente periodo e' prorogato di altri  trenta  giorni
          nel caso che si appalesi la necessita'  di  approfondimenti
          istruttori.  Per  assicurare   il   rispetto   dei   tempi,
          l'amministrazione competente al rilascio dei  provvedimenti
          in materia ambientale puo'  far  eseguire  anche  da  altri
          organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
          di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,  ovvero
          da    istituti    universitari    tutte    le     attivita'
          tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In  tal  caso  gli
          oneri economici diretti o indiretti sono posti a  esclusivo
          carico del soggetto committente  il  progetto,  secondo  le
          tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4-bis. Nei  casi  in  cui  l'intervento  oggetto  della
          conferenza di servizi e' stato sottoposto  positivamente  a
          valutazione  ambientale  strategica   (VAS),   i   relativi
          risultati e prescrizioni, ivi compresi gli  adempimenti  di
          cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n.  152,  devono  essere  utilizzati,  senza
          modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella
          medesima sede, statale o regionale, ai sensi  dell'articolo
          7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              5. Nei procedimenti relativamente  ai  quali  sia  gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater,  nonche'  quelle
          di cui agli articoli  16,  comma  3,  e  17,  comma  2,  si
          applicano alle sole amministrazioni  preposte  alla  tutela
          della salute,  del  patrimonio  storico-artistico  e  della
          pubblica incolumita'. 
              6.  Ogni  amministrazione  convocata   partecipa   alla
          conferenza di servizi attraverso  un  unico  rappresentante
          legittimato, dall'organo competente, ad esprimere  in  modo
          vincolante la volonta'  dell'amministrazione  su  tutte  le
          decisioni di competenza della stessa. 
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso  scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi   3   e   4,
          l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,  puo'
          adire direttamente  il  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi
          dell'articolo 26,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi,  valutate  le
          specifiche risultanze  della  conferenza  e  tenendo  conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,  adotta
          la determinazione motivata di conclusione del  procedimento
          che sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato    di    competenza    delle     amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla  predetta  conferenza.  La  mancata
          partecipazione  alla  conferenza  di  servizi   ovvero   la
          ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
          di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
          responsabilita'    dirigenziale    o     disciplinare     e
          amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  della
          retribuzione di  risultato.  Resta  salvo  il  diritto  del
          privato di dimostrare  il  danno  derivante  dalla  mancata
          osservanza del termine di conclusione del  procedimento  ai
          sensi degli articoli 2 e 2-bis. 
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione, ivi  comprese  quelle  preposte  alla
          tutela della salute  e  della  pubblica  incolumita',  alla
          tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale,
          esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS  e  AIA,  il
          cui rappresentante, all'esito dei lavori della  conferenza,
          non   abbia   espresso    definitivamente    la    volonta'
          dell'amministrazione   rappresentata.   8.   In   sede   di
          conferenza di servizi possono  essere  richiesti,  per  una
          sola volta, ai proponenti  dell'istanza  o  ai  progettisti
          chiarimenti o ulteriore documentazione.  Se  questi  ultimi
          non sono forniti in detta sede, entro i  successivi  trenta
          giorni, si procede all'esame del provvedimento. 
              8-bis. I  termini  di  validita'  di  tutti  i  pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  Conferenza
          di  Servizi,  decorrono  a  far  data   dall'adozione   del
          provvedimento finale. 
              9. 
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte a VIA e'  pubblicato,  a  cura  del  proponente,
          unitamente all'estratto della predetta VIA, nella  Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.  Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i   termini   per   eventuali    impugnazioni    in    sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati." 
              "Articolo 14-quater . (Effetti  del  dissenso  espresso
          nella conferenza di servizi) 
              (Omissis). 
              3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
          comma,  della  Costituzione,  e  delle  infrastrutture   ed
          insediamenti  produttivi   strategici   e   di   preminente
          interesse nazionale, di  cui  alla  parte  seconda,  titolo
          terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
          localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga
          espresso motivato dissenso da parte  di  un'amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', la questione,  in  attuazione  e  nel
          rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione   e
          dell'articolo   120   della   Costituzione,   e'    rimessa
          dall'amministrazione  procedente  alla  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, che  ha  natura  di  atto  di  alta
          amministrazione. Il Consiglio  dei  Ministri  si  pronuncia
          entro sessanta giorni, previa intesa con la  Regione  o  le
          Regioni e le Province  autonome  interessate,  in  caso  di
          dissenso tra un'amministrazione statale e una  regionale  o
          tra piu' amministrazioni regionali,  ovvero  previa  intesa
          con la Regione e gli enti locali interessati,  in  caso  di
          dissenso tra un'amministrazione statale o  regionale  e  un
          ente locale o tra piu' enti  locali.  Se  l'intesa  non  e'
          raggiunta  entro  trenta  giorni,  la   deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il
          motivato dissenso e' espresso  da  una  regione  o  da  una
          provincia  autonoma  in  una  delle  materie   di   propria
          competenza, ai fini del raggiungimento  dell'intesa,  entro
          trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla
          delibera del Consiglio  dei  Ministri,  viene  indetta  una
          riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
          partecipazione della regione o  della  provincia  autonoma,
          degli enti  locali  e  delle  amministrazioni  interessate,
          attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
          competente, ad esprimere in  modo  vincolante  la  volonta'
          dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
          riunione i partecipanti  debbono  formulare  le  specifiche
          indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
          condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
          Se l'intesa non  e'  raggiunta  nel  termine  di  ulteriori
          trenta  giorni,  e'  indetta  una  seconda  riunione  dalla
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  con  le  medesime
          modalita'  della  prima,  per  concordare   interventi   di
          mediazione,  valutando  anche  le   soluzioni   progettuali
          alternative a  quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque
          raggiunta l'intesa,  in  un  ulteriore  termine  di  trenta
          giorni, le trattative,  con  le  medesime  modalita'  delle
          precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque  a
          individuare  i  punti  di  dissenso.  Se  all'esito   delle
          predette  trattative  l'intesa   non   e'   raggiunta,   la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata  con  la  partecipazione  dei  Presidenti
          delle regioni o delle province autonome interessate. 
              (Omissis)". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  88,  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.147  (Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  di  stabilita'  2014),cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Articolo 1 
              (Omissis) 
              88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane
          per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il
          CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, individua, con apposita delibera,  su
          proposta  del  Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti,   gli   interventi   da   revocare   ai    sensi
          dell'articolo 32, commi da  2  a  5,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n.  111,  nonche'  quelli  finanziati
          dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,sul sistema metropolitano
          che, alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
          non siano stati affidati con apposito  bando  di  gara.  Le
          risorse  rivenienti  dalle  revoche  di  cui   al   periodo
          precedente  confluiscono  in  apposita  sezione  del  Fondo
          istituito ai sensi dell'articolo 32, comma  6,  del  citato
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate  dal
          CIPE con priorita' per la metrotramvia di  Milano-Limbiate,
          e per quelle di Padova e di Venezia. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 20, commi 1 e  1-bis,
          del  decreto  legislativo  25   novembre   1996,   n.   625
          (Attuazione  della  direttiva   94/22/CEE   relativa   alle
          condizioni di rilascio e di esercizio delle  autorizzazioni
          alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi): 
              "Articolo 20 (Destinazione delle aliquote alle  regioni
          a statuto ordinari) 
              1. Per  le  produzioni  ottenute  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  1997  per  ciascuna  concessione  di  coltivazione
          situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato  in
          base all'articolo 19 e' corrisposto per il 55% alla regione
          a statuto ordinario e per il 15% ai comuni  interessati;  i
          comuni    destinano    tali    risorse    allo     sviluppo
          dell'occupazione    e    delle    attivita'     economiche,
          all'incremento industriale e a interventi di  miglioramento
          ambientale, nei territori nel cui  ambito  si  svolgono  le
          ricerche e le coltivazioni. 
              1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni  a
          statuto ordinario del Mezzogiorno e'  corrisposta,  per  il
          finanziamento di strumenti della  programmazione  negoziata
          nelle aree di  estrazione  e  adiacenti,  anche  l'aliquota
          destinata allo Stato. 
              (Omissis)". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  31,  comma  9-bis,
          della legge 12 novembre 2011, n. 183  Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Articolo 31 (Patto di stabilita'  interno  degli  enti
          locali) 
              (Omissis) 
              9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini
          di competenza mista, individuato  ai  sensi  del  comma  3,
          rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto  di
          stabilita' interno, non sono considerati,  per  un  importo
          complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di
          euro ai comuni e 150  milioni  di  euro  alle  province,  i
          pagamenti in conto capitale sostenuti  nel  primo  semestre
          dalle province e dai comuni. Ai  fini  della  distribuzione
          della predetta esclusione tra  i  singoli  enti  locali  e'
          assegnato  a  ciascun  ente  uno  spazio   finanziario   in
          proporzione all'obiettivo di saldo finanziario  determinato
          attraverso il comma  2-quinquies  fino  a  concorrenza  del
          predetto importo. Gli enti  locali  utilizzano  i  maggiori
          spazi  finanziari  derivanti  dall'esclusione  di  cui   al
          periodo precedente esclusivamente per  pagamenti  in  conto
          capitale da sostenere entro l'anno 2014,  dandone  evidenza
          mediante il monitoraggio  di  cui  al  comma  19  entro  il
          termine perentorio ivi previsto. 
              (Omissis)". 
              Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma  1,  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24   giugno   2013,   n.   71
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
          di Piombino,  di  contrasto  ad  emergenze  ambientali,  in
          favore  delle  zone  terremotate  del  maggio  2012  e  per
          accelerare la ricostruzione in Abruzzo e  la  realizzazione
          degli interventi per Expo 2015): 
              "Articolo 7-bis  (Rifinanziamento  della  ricostruzione
          privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo) 
              1.  Al  fine  di  assicurare  la   prosecuzione   degli
          interventi per la ricostruzione privata nei territori della
          regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6  aprile
          2009, di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  e'
          autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2014 al 2019 al fine  della  concessione  di
          contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di
          immobili,   prioritariamente    adibiti    ad    abitazione
          principale, danneggiati  ovvero  per  l'acquisto  di  nuove
          abitazioni,    sostitutive    dell'abitazione    principale
          distrutta. Le risorse di cui  al  precedente  periodo  sono
          assegnate ai comuni interessati con delibera del  CIPE  che
          puo'  autorizzare  gli  enti  locali  all'attribuzione  dei
          contributi  in  relazione  alle   effettive   esigenze   di
          ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio  sullo
          stato di utilizzo delle  risorse  allo  scopo  finalizzate,
          ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli
          stanziamenti annuali iscritti in bilancio.  Per  consentire
          la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo senza  soluzione  di  continuita',  il  CIPE  puo'
          altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di  150
          milioni di euro per l'anno 2013,  delle  risorse  destinate
          agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al  punto
          1.3 della delibera del CIPE n.  135/2012  del  21  dicembre
          2012, in via di anticipazione, a valere  sulle  risorse  di
          cui al primo periodo del presente  comma,  fermo  restando,
          comunque, lo stanziamento  complessivo  di  cui  al  citato
          punto 1.3. 
              (Omissis)". 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  da  23-sexies  a
          23-duodecies  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario): 
              ti 
              "Art. 23-sexies (Emissione di strumen finanziari) 
              1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento
          patrimoniale previsti in attuazione  della  raccomandazione
          della European Banking Authority dell'8  dicembre  2011  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  (di  seguito  il
          "Ministero"), su specifica richiesta  di  Banca  Monte  dei
          Paschi  di  Siena  S.p.A.  (di  seguito  l'"Emittente")   e
          subordinatamente al verificarsi  delle  condizioni  di  cui
          agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies: 
              a) provvede a sottoscrivere, fino  al  1°  marzo  2013,
          anche in  deroga  alle  norme  di  contabilita'  di  Stato,
          strumenti  finanziari  (di  seguito  i   "Nuovi   Strumenti
          Finanziari"), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core
          Tier 1) come  definito  dalla  raccomandazione  EBA  dell'8
          dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi; 
              b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro il medesimo
          termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore
          di euro unmiliardonovecentomilioni al  fine  dell'integrale
          sostituzione    degli    strumenti    finanziari     emessi
          dall'Emittente  e  sottoscritti  dal  Ministero  ai   sensi
          dell'articolo 12 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di  remunerazione
          previste dall'articolo 23-septies, comma 2. 
              1-bis. Il Ministero, in conformita' a  quanto  previsto
          dall'articolo 23-decies,  comma  4,  sottoscrive,  oltre  i
          limiti  indicati  al  precedente  comma,  Nuovi   Strumenti
          Finanziari  e   azioni   ordinarie   di   nuova   emissione
          dell'Emittente,  fino  a  concorrenza  dell'importo   degli
          interessi non pagati in forma monetaria.". 
              "Art. 23-septies (Condizioni di sottoscrizione) 
              1. Il Ministero  non  puo'  sottoscrivere  alcun  Nuovo
          Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel
          rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del  7  marzo  2009,  e  del
          relativo prospetto, al riscatto degli strumenti  finanziari
          emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
          dell'articolo 12 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2,  ed  alla  accettazione  preventiva  di  quanto
          previsto dal comma 2. L'importo  dovuto  dall'Emittente  e'
          compensato  con  l'importo  dovuto  dal  Ministero  per  la
          sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.  L'Emittente
          comunica al Ministero la data in cui intende  procedere  al
          riscatto unitamente  alla  richiesta  di  cui  all'articolo
          23-novies, comma 1. 
              2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti  Finanziari,
          la remunerazione degli  strumenti  finanziari  gia'  emessi
          dall'Emittente  e  sottoscritti  dal  Ministero  ai   sensi
          dell'articolo 12 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1°  gennaio  2012
          fino  alla  data  di  riscatto,  e'  calcolata  secondo  le
          condizioni di remunerazione previste per i Nuovi  Strumenti
          Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del  decreto
          ministeriale   di   cui   all'articolo   23-duodecies.   La
          remunerazione e' corrisposta alla prima data  di  pagamento
          degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti  Finanziari.
          Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies. 
              2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari
          da   parte   del   Ministero   e'   altresi'    subordinata
          all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni
          in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale
          conversione  in  azioni  ordinarie  dei   Nuovi   Strumenti
          Finanziari  prevista  dall'articolo  23-decies,  comma   1,
          nonche' al servizio dell'assegnazione di  azioni  ordinarie
          di nuova emissione dell'Emittente in conformita'  a  quanto
          previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione
          si considera assunta anche mediante conferimento per cinque
          anni   agli   amministratori   della   facolta'    prevista
          dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.". 
              "Art. 23-octies (Conformita' con  la  disciplina  degli
          aiuti di Stato) 
              1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  e'
          consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione
          della Commissione europea sulla compatibilita' delle misure
          previste nel  presente  decreto  con  il  quadro  normativo
          dell'Unione  europea  in  materia   di   aiuti   di   Stato
          applicabile  alle  misure  di  sostegno  alle  banche   nel
          contesto della crisi finanziaria. 
              2.  In  caso  di  sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti
          Finanziari da parte del Ministero,  l'Emittente  svolge  la
          propria attivita' in  modo  da  non  abusare  del  sostegno
          ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi. 
              3. L'Emittente e'  tenuto  a  presentare  un  piano  di
          ristrutturazione (il "Piano")  conforme  alle  disposizioni
          europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo
          107 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
          anche per quanto attiene alle strategie  commerciali  e  di
          espansione, alle politiche di distribuzione degli  utili  e
          ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e
          le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla
          Commissione  europea  ai  sensi  del  paragrafo  14   della
          comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02. 
              4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano  di
          ristrutturazione,   l'Emittente   non    puo'    acquisire,
          direttamente  o  indirettamente,  nuove  partecipazioni  in
          banche,  in  intermediari  finanziari  e  in   imprese   di
          assicurazione   e    di    riassicurazione,    salvo    che
          l'acquisizione sia funzionale all'attuazione  del  Piano  e
          sia compatibile con la  normativa  europea  in  materia  di
          aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione  del
          Piano di  ristrutturazione,  l'Emittente  e'  vincolato  al
          contenimento    della    componente     variabile     delle
          remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock  options,
          accordate  o  pagate  ai  componenti   del   consiglio   di
          amministrazione,  al  direttore  generale  e   agli   altri
          dirigenti che possono  assumere  rischi  rilevanti  per  la
          banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento  con
          i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e' esposta
          e  con  l'esigenza  di  mantenere   adeguati   livelli   di
          patrimonializzazione. In caso di inosservanza,  si  applica
          la    sanzione    amministrativa    pecuniaria     prevista
          dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  secondo  la
          procedura prevista dall'articolo 145 dello  stesso  decreto
          legislativo. A decorrere dalla data  di  sottoscrizione,  e
          fino all'approvazione del Piano da parte della  Commissione
          europea,  l'Emittente  non  puo'  deliberare  o  effettuare
          distribuzione di dividendi ordinari o straordinari. 
              5. Nel caso in cui il bilancio approvato  evidenzi  una
          perdita di esercizio non sono corrisposti  interessi  sugli
          altri strumenti finanziari  subordinati  il  cui  contratto
          preveda  la  facolta'  per  la  banca  emittente   di   non
          corrispondere  la  remunerazione  in  caso   di   andamenti
          negativi della gestione. Il precedente  periodo  non  trova
          applicazione, nei limiti in cui  cio'  risulti  compatibile
          con il quadro normativo dell'Unione europea in  materia  di
          aiuti di Stato, ai casi in cui la  facolta'  dell'Emittente
          di  non  corrispondere  la  remunerazione  sugli  strumenti
          finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non
          comporti la definitiva perdita della  remunerazione  ma  un
          differimento della stessa,  ovvero  ai  casi  in  cui  tale
          facolta'   non   possa   essere   esercitata   in   ragione
          dell'operare, al ricorrere di  determinate  condizioni,  di
          altre  disposizioni  contrattuali,  tali  che  il   mancato
          pagamento della remunerazione determina un inadempimento al
          contratto.". 
              "Art. 23-novies (Procedura) 
              1. L'Emittente, se  intende  emettere  Nuovi  Strumenti
          Finanziari, trasmette al Ministero e alla  Banca  d'Italia,
          almeno quindici giorni prima della data  di  sottoscrizione
          prevista, una richiesta che include: 
              a) la delibera del consiglio di amministrazione; 
              b) l'importo della sottoscrizione richiesta; 
              c) il valore nominale iniziale  di  ciascuno  strumento
          finanziario emesso; 
              d) la data di sottoscrizione prevista; 
              e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3. 
              2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui  al
          precedente comma, la Banca d'Italia valuta: 
              a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche  alla
          conformita' del Piano alla normativa europea in materia  di
          aiuti  di  Stato,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo
          23-octies e dalle disposizioni di vigilanza; 
              b) l'adeguatezza  patrimoniale  attuale  e  prospettica
          dell'Emittente; 
              c) il profilo di rischio dell'Emittente; 
              d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel
          patrimonio di vigilanza; 
              e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari  al  fine
          del  conseguimento  delle  finalita'  di  cui  all'articolo
          23-sexies, comma 1. 
              3.  La  Banca  d'Italia  puo'  chiedere   all'Emittente
          chiarimenti, integrazioni ed  effettuare  accertamenti.  In
          tali casi il termine di cui  al  comma  2  e'  sospeso.  Le
          valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente
          e al Ministero. Nel termine di cui  al  comma  2  la  Banca
          d'Italia rilascia  altresi'  l'autorizzazione  al  riscatto
          degli  strumenti   finanziari   emessi   dall'Emittente   e
          sottoscritti dal Ministero ai sensi  dell'articolo  12  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  da
          parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare  di  cui
          al comma 2, lettera e), comunicato  dalla  Banca  d'Italia,
          sulla base della positiva valutazione da parte della stessa
          degli elementi di cui al comma 2. 
              5.  Il  Ministero   sottoscrive   i   Nuovi   Strumenti
          Finanziari  dopo  l'entrata  in  vigore  del  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          23-undecies. 
              6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  e'
          approvata con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.". 
              "Art. 23-decies (Caratteristiche  dei  Nuovi  Strumenti
          Finanziari) 
              1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei  diritti
          indicati  nell'articolo  2351  del  codice  civile  e  sono
          convertibili    in    azioni    ordinarie    a    richiesta
          dell'Emittente. L'esercizio della facolta'  di  conversione
          e'  sospensivamente  condizionato  alla  deliberazione   in
          ordine al relativo aumento di  capitale.  A  tal  fine,  la
          determinazione del prezzo di  emissione  e'  effettuata  in
          deroga all'articolo 2441, sesto comma,  del  codice  civile
          tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie,
          in  conformita'  ai  criteri  previsti  in  relazione  alla
          determinazione del rapporto di conversione dal  decreto  di
          cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il
          parere sulla  congruita'  del  prezzo  di  emissione  delle
          azioni previsto dall'articolo 158,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              2. E' prevista a favore dell'Emittente la  facolta'  di
          rimborso o riscatto, a  condizione  che  l'esercizio  della
          facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca
          d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e  di
          solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario. 
              3. Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino  a
          concorrenza del risultato  dell'esercizio  come  risultante
          dall'ultimo  bilancio  dell'Emittente,   al   lordo   degli
          interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto  fiscale
          e al netto degli accantonamenti per  riserve  obbligatorie.
          La  delibera  con  la  quale   l'assemblea   decide   sulla
          destinazione degli utili e'  vincolata  al  rispetto  delle
          condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
          4.  Gli  eventuali   interessi   eccedenti   il   risultato
          dell'esercizio, come definito al  comma  3,  sono  composti
          mediante assegnazione al Ministero di azioni  ordinarie  di
          nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal  fine,
          la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata  in
          deroga all'articolo 2441, sesto comma, del  codice  civile,
          tenendo conto  del  valore  di  mercato  delle  azioni,  in
          conformita' ai criteri previsti in relazione  al  pagamento
          degli   interessi   dal   decreto   di   cui   all'articolo
          23-duodecies, comma 1. Non e'  richiesto  il  parere  sulla
          congruita' del prezzo di emissione  delle  azioni  previsto
          dall'articolo 158, comma  1,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n.  58.  Nei  limiti  in  cui  cio'  risulti
          compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea  in
          materia di aiuti  di  Stato,  in  relazione  agli  esercizi
          finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il
          risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono
          essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero
          del  corrispondente  valore  nominale  di  Nuovi  Strumenti
          Finanziari di nuova emissione. 
              5.   All'assunzione   di    partecipazioni    azionarie
          nell'Emittente da  parte  del  Ministero  conseguente  alla
          sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  non   si
          applicano: 
              a) le disposizioni di cui ai capi III e IV  del  titolo
          II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e  109,
          comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
              c) eventuali limiti di possesso azionario  previsti  da
          disposizioni legislative o statutarie. 
              6.  Il  consiglio  di  amministrazione   dell'Emittente
          delibera  in  merito  all'emissione  dei  Nuovi   Strumenti
          Finanziari. 
              7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono
          specificate  le   caratteristiche   dei   Nuovi   Strumenti
          Finanziari individuate dal presente decreto e  definite  le
          ulteriori caratteristiche degli stessi.". 
              "Art. 23-undecies (Risorse finanziarie) 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  individuate  le  risorse   necessarie   per
          finanziare   la   sottoscrizione   dei   Nuovi    Strumenti
          Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere  in  apposito
          capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante: 
              a) riduzione lineare  delle  dotazioni  finanziarie,  a
          legislazione vigente, delle missioni di  spesa  di  ciascun
          Ministero, con  esclusione  delle  dotazioni  di  spesa  di
          ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni  e
          altre spese fisse; alle spese  per  interessi;  alle  poste
          correttive  e  compensative  delle  entrate,  comprese   le
          regolazioni contabili con le regioni;  ai  trasferimenti  a
          favore degli enti territoriali aventi natura  obbligatoria;
          del  fondo  ordinario  delle  universita';  delle   risorse
          destinate  alla  ricerca;  delle   risorse   destinate   al
          finanziamento del 5 per mille  delle  imposte  sui  redditi
          delle persone fisiche;  nonche'  di  quelle  dipendenti  da
          parametri stabiliti dalla  legge  o  derivanti  da  accordi
          internazionali; 
              b) riduzione di singole autorizzazioni  legislative  di
          spesa; 
              c) utilizzo temporaneo mediante versamento  in  entrata
          di disponibilita'  esistenti  sulle  contabilita'  speciali
          nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
          pubbliche ed enti  pubblici  nazionali  con  esclusione  di
          quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche'
          di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con
          l'Unione europea ed i connessi  cofinanziamenti  nazionali,
          con corrispondente riduzione delle relative  autorizzazioni
          di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; 
              d) emissione di titoli del debito pubblico. 
              2. Lo schema del decreto di cui al comma  1,  corredato
          di relazione tecnica e dei correlati decreti di  variazione
          di bilancio, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del
          parere  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili  di
          carattere finanziario. I pareri sono espressi  entro  dieci
          giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora  non
          intenda   conformarsi   alle   condizioni   formulate   con
          riferimento ai  profili  finanziari,  trasmette  nuovamente
          alle Camere lo schema di decreto, corredato  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili
          finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data  di
          trasmissione.   Decorsi   inutilmente   i    termini    per
          l'espressione dei pareri, il decreto puo'  essere  comunque
          adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di
          bilancio sono comunicati alla Corte dei conti. 
              2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante  le
          ordinarie  procedure  di  gestione   dei   pagamenti   alla
          sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  nei  termini
          stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni
          di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione  di
          ordini di pagamento sul pertinente capitolo  di  spesa,  e'
          effettuata  entro  il  termine  di   novanta   giorni   dal
          pagamento.". 
              "Art. 23-duodecies (Disposizioni di attuazione) 
              1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca  d'Italia,
          da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
          di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi
          Strumenti   Finanziari.   Il   prospetto   disciplina    la
          remunerazione, i casi di riscatto, rimborso  e  conversione
          nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione  delle
          fasi successive alla  sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti
          Finanziari. 
              2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina
          le misure  previste  dal  presente  titolo  secondo  quanto
          previsto dalle comunicazioni della Commissione europea. 
              2-bis. Per garantire la maggiore efficienza  operativa,
          ai  fini  della  contribuzione  alla   sottoscrizione   del
          capitale per la partecipazione  al  Meccanismo  europeo  di
          stabilita' (MES), mediante  i  versamenti  stabiliti  dagli
          articoli 9 e 41 del Trattato  che  istituisce  il  medesimo
          Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a
          medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono  stabilite
          con decreti di emissione che destinano tutto  o  parte  del
          netto ricavo a tale finalita'.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 148, comma  1,  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2001): 
              "Articolo  148  (Utilizzo  delle  somme  derivanti   da
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato) 
              1. Le entrate derivanti dalle  sanzioni  amministrative
          irrogate dall'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
          mercato  sono  destinate  ad  iniziative  a  vantaggio  dei
          consumatori. 
              (Omissis)". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti  in  favore
          delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici   nella
          regione  Abruzzo  nel  mese  di  aprile  2009  e  ulteriori
          interventi  urgenti  di  protezione  civile),  cosi'   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Articolo  3   (Ricostruzione   e   riparazione   delle
          abitazioni private e di  immobili  ad  uso  non  abitativo;
          indennizzi a favore delle imprese) 
              (Omissis) 
              3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse
          nazionale di cui alla lettera a)  del  comma  1  le  banche
          operanti  nei  territori  di  cui  all'articolo  1  possono
          contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni
          di euro, ai sensi dell'articolo 5,  comma  7,  lettera  a),
          secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti  assistiti
          da garanzia dello Stato, a favore di persone  fisiche,  per
          la ricostruzione  o  riparazione  di  immobili  adibiti  ad
          abitazione  principale  ovvero  per  l'acquisto  di   nuove
          abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta
          nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e'
          concessa dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  con
          uno o piu' decreti dirigenziali,  per  l'adempimento  delle
          obbligazioni principali ed accessorie assunte in  relazione
          a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e'
          stato concesso il credito ai sensi del presente  comma.  La
          garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del
          termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le  modalita'
          di concessione della garanzia, il termine  entro  il  quale
          puo'  essere  concessa,  nonche'   la   definizione   delle
          caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi  del
          comma 1, sono stabiliti con i decreti di  cui  al  presente
          comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
          garanzia concessa ai sensi del presente comma  si  provvede
          ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero  2),  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,
          con imputazione all'unita' previsionale di  base  [3.2.4.2]
          «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di  previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Al  fine
          dell'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata  la
          spesa di 2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2009,
          2010, 2011 e 2012 per la stipula  di  una  convenzione  tra
          Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai  sensi
          del comma 3 sono  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato,
          incondizionata,   esplicita,   irrevocabile   e   a   prima
          richiesta, che resta  in  vigore  fino  alla  scadenza  del
          termine di rimborso di ciascun finanziamento.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, e' concessa la garanzia dello  Stato
          di cui al presente comma e sono definiti  i  criteri  e  le
          modalita' di operativita' della stessa. La  garanzia  dello
          Stato di cui al presente comma  e'  elencata  nell'allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ai sensi  dell'articolo  31  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
              (Omissis)". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  14,  comma  1,  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24   giugno   2009,   n.   77
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel  mese  di
          aprile 2009 e ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
          civile): 
              "Articolo 14 (Ulteriori disposizioni finanziarie) 
              1.  Al   fine   di   finanziare   gli   interventi   di
          ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto,
          il CIPE assegna agli stessi interventi  la  quota  annuale,
          compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con  le
          assegnazioni gia' disposte, di un importo non  inferiore  a
          2.000 milioni e non  superiore  a  4.000  milioni  di  euro
          nell'ambito  della  dotazione  del  Fondo   per   le   aree
          sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013,
          a valere sulle risorse complessivamente assegnate al  Fondo
          strategico per il Paese a sostegno dell'economia  reale  di
          cui  all'articolo  18,  comma  1,   lettera   b-bis),   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  nonche'
          un importo pari a 408,5 milioni  di  euro  a  valere  sulle
          risorse del Fondo infrastrutture di  cui  all'articolo  18,
          comma 1, lettera b), del citato decreto-legge  n.  185  del
          2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il
          vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18. 
              (Omissis)". 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   67-ter   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del paese): 
              "Articolo    67-ter    (Gestione    ordinaria     della
          ricostruzione) 
              1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la  ricostruzione
          e ogni intervento necessario per favorire  e  garantire  il
          ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree  colpite
          dal sisma del 6 aprile 2009 sono  gestiti  sulla  base  del
          riparto  di  competenze  previsto  dagli  articoli  114   e
          seguenti  della  Costituzione,  in  maniera  da  assicurare
          prioritariamente il completo rientro a  casa  degli  aventi
          diritto,  il  ripristino  delle  funzioni  e  dei   servizi
          pubblici, l'attrattivita' e lo  sviluppo  economico-sociale
          dei territori  interessati,  con  particolare  riguardo  al
          centro storico monumentale della citta' dell'Aquila. 
              2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare  gli
          interessi  delle  popolazioni   colpite   dal   sisma   con
          l'interesse al corretto utilizzo delle  risorse  pubbliche,
          in  considerazione  della  particolare  configurazione  del
          territorio, sono  istituiti  due  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione, uno competente sulla  citta'  dell'Aquila  e
          uno competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici
          forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica
          e privata  e  ne  promuovono  la  qualita',  effettuano  il
          monitoraggio finanziario e  attuativo  degli  interventi  e
          curano la  trasmissione  dei  relativi  dati  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  13
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e   successive
          modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti
          dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis,  comma
          5,  del  presente  decreto,  assicurano  nei  propri   siti
          internet    istituzionali    un'informazione    trasparente
          sull'utilizzo  dei  fondi  ed  eseguono  il  controllo  dei
          processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori,  con
          particolare riferimento ai profili della coerenza  e  della
          conformita' urbanistica ed edilizia  delle  opere  eseguite
          rispetto  al  progetto   approvato   attraverso   controlli
          puntuali in corso d'opera, nonche' della congruita' tecnica
          ed economica. Gli Uffici  curano,  altresi',  l'istruttoria
          finalizzata all'esame delle richieste di contributo per  la
          ricostruzione  degli  immobili  privati,   anche   mediante
          l'istituzione di una commissione per i pareri,  alla  quale
          partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel  procedimento
          amministrativo. 
              3.  L'Ufficio  speciale  per  i  comuni  del   cratere,
          costituito dai comuni interessati con sede in uno di  essi,
          ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo,  con  i  presidenti  delle  province
          dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con  un  coordinatore
          individuato dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto
          uffici   territoriali   delle   aree   omogenee   di    cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  23
          marzo 2012, n.  4013.  L'Ufficio  speciale  per  la  citta'
          dell'Aquila e' costituito dal  comune  dell'Aquila,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo e con il presidente  della  provincia
          dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono determinati
          l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
          livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,  gli
          specifici  requisiti  e  le  modalita'  di  selezione   dei
          titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli
          Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita',  di  cui,
          per un triennio, nel limite massimo di 25  unita'  a  tempo
          determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno  dei  titolari
          degli  Uffici  speciali  con  rapporto  a  tempo  pieno  ed
          esclusivo   e'   attribuito   un   trattamento    economico
          onnicomprensivo non superiore  a  200.000  euro  annui,  al
          lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
              4. Il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  delle  economie
          territoriali della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
          coordina  le  amministrazioni  centrali   interessate   nei
          processi  di  ricostruzione  e  di  sviluppo  al  fine   di
          indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
          e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma  2,
          in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
          di categoria presenti nel territorio. 
              5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
          agli eventi sismici verificatisi nella regione  Abruzzo  il
          giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni  del
          cratere sono  autorizzati,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,   ad
          assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
          complessivamente   200   unita'   di   personale,    previo
          esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
          128 unita' assegnate al comune  dell'Aquila  e  fino  a  72
          unita' assegnate  alle  aree  omogenee.  In  considerazione
          delle suddette assegnazioni di  personale  e'  incrementata
          temporaneamente  nella  misura  corrispondente  la   pianta
          organica dei comuni  interessati.  Dal  2021  il  personale
          eventualmente  risultante  in  soprannumero  e'   assorbito
          secondo le ordinarie procedure vigenti. 
              6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
          agli eventi sismici verificatisi nella regione  Abruzzo  il
          giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e' autorizzato, in deroga a  quanto  previsto
          dall'articolo 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244, e successive modificazioni,  ad  assumere  a  tempo
          indeterminato, a  decorrere  dall'anno  2013,  fino  a  100
          unita'  di  personale,  previo  esperimento  di   procedure
          selettive  pubbliche.  Tale  personale  e'  temporaneamente
          assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di  cui  al
          comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e  fino
          a 10 unita' alla regione  Abruzzo.  Alla  cessazione  delle
          esigenze  della  ricostruzione   e   dello   sviluppo   del
          territorio coinvolto nel sisma  del  6  aprile  2009,  tale
          personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture  e
          dei  trasporti  per  finalita'  connesse  a   calamita'   e
          ricostruzione,  secondo  quanto   disposto   con   apposito
          regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto  1988,  n.  400.  In  considerazione  delle
          suddette assunzioni  di  personale  e'  corrispondentemente
          incrementata la  dotazione  organica  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.  E'  fatto  comunque  salvo
          quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95. 
              7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6  sono
          bandite e gestite dalla Commissione  per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni di  cui  al  decreto  interministeriale  25
          luglio 1994, su delega delle  amministrazioni  interessate.
          La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del
          Consiglio dei Ministri. 
              8. Nell'ambito delle intese di  cui  al  comma  3  sono
          definiti,   sentito   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e la  semplificazione,  le  categorie  e  i
          profili professionali dei contingenti di personale  di  cui
          ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
          concorsuali, la possibilita' di una quota  di  riserva,  in
          misura non superiore al 50 per cento dei posti  banditi,  a
          favore  del  personale  che  abbia  maturato  un'esperienza
          professionale di almeno un anno, nell'ambito  dei  processi
          di  ricostruzione,  presso   la   regione,   le   strutture
          commissariali,   le   province   interessate,   il   comune
          dell'Aquila e i comuni del cratere  a  seguito  di  formale
          contratto di lavoro, nonche' le modalita'  di  assegnazione
          del personale agli enti di  cui  al  comma  5.  Gli  uffici
          periferici  delle  amministrazioni  centrali  operanti  nel
          territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
          ricostruzione  possono  essere  potenziati  attraverso   il
          trasferimento,    a    domanda     e     previo     assenso
          dell'amministrazione  di  appartenenza,  del  personale  in
          servizio,  nei  medesimi  ruoli,   presso   altre   regioni
          qualunque  sia  il  tempo  trascorso   dall'assunzione   in
          servizio nella sede dalla quale provengono, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.9. Nella prospettiva
          del contenimento dei costi per le  attivita'  di  selezione
          del personale di cui al comma  6,  si  puo'  prevedere  nei
          bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore  al
          valore dell'imposta di bollo pari ad euro 16,00.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  4  febbraio  2013
          (Definizione delle  procedure  per  il  riconoscimento  dei
          contributi per la ricostruzione privata,  conseguente  agli
          eventi  sismici  del  6  aprile  2009,  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 67-quater,  comma  9,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  134),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013: 
              "Art. 2 (Riconoscimento dei contributi per gli  edifici
          ubicati nei centri storici del Comune di L'Aquila  e  negli
          altri Comuni del cratere) 
              1.  Hanno  accesso  ai  contributi  previsti   per   la
          ricostruzione, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile
          2009, i proprietari ovvero  i  titolari  di  altro  diritto
          reale di godimento sulle  unita'  immobiliari  ubicate  nel
          Comune di L'Aquila e negli altri  Comuni  del  cratere,  da
          sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei
          danni provocati dal sisma. 
              2. Il riconoscimento dei contributi e'  regolato  dalle
          disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009,  n.
          39, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  giugno
          2009, n. 77, dalle relative ordinanze e  decreti  attuativi
          vigenti, ove applicabili, con particolare riferimento  alle
          ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779
          del 6 giugno 2009, n. 3790 del 10 giugno 2009, n. 3996  del
          17 gennaio 2012  e  n.  4013  del  23  marzo  2012,  e  dal
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  nonche'
          dal  presente  decreto  e  dai  successivi  atti   adottati
          dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla
          citta' dell'Aquila e dall'Ufficio speciale  per  gli  altri
          Comuni del  cratere,  di  seguito  indicati  come  "Ufficio
          speciale". 
              3. La domanda per il riconoscimento dei  contributi  va
          presentata  al  Comune  di  L'Aquila,   tramite   l'Ufficio
          speciale, e agli altri Comuni del cratere  territorialmente
          competenti  tramite  gli  Uffici  territoriali,  che   sono
          responsabili della istruttoria ai sensi dell'art.  6  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              4. La domanda per il riconoscimento dei contributi deve
          essere corredata da  almeno  cinque  offerte  acquisite  da
          imprese,  nonche'  da  almeno  tre  offerte  acquisite   da
          progettisti, individuati tra quelli compresi nell'elenco di
          cui all'art. 10 del presente decreto al fine di  consentire
          valutazioni comparative. Sino  all'istituzione  dell'elenco
          di cui al  successivo  art.  10,  la  domanda  deve  essere
          comunque corredata da  offerte  provenienti  da  imprese  o
          progettisti selezionati dal committente  tra  soggetti  che
          garantiscono   adeguati   livelli   di   affidabilita'    e
          professionalita'. 
              5. Le unita' immobiliari di cui al comma 1 sono  quelle
          ricomprese  in  edifici  che   risultino   danneggiati   in
          conseguenza del sisma  e  ubicate  all'interno  delle  aree
          individuate con decreto del Commissario  delegato  9  marzo
          2010, n. 3. 
              6. La valutazione del danno e della vulnerabilita'  dei
          singoli edifici e' desunta  dalle  risultanze  e  dai  dati
          contenuti nella scheda di primo livello  rilevamento  danno
          AeDES o dalla scheda modello B-DP di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, con
          esito di agibilita' univoco  e  definitivo,  alla  data  di
          pubblicazione  delle  presenti  disposizioni.   Gli   esiti
          dovranno essere pubblicati dal Comune di L'Aquila  e  dagli
          altri  Comuni   del   cratere   entro   60   giorni   dalla
          pubblicazione delle presenti disposizioni ove  non  si  sia
          gia' provveduto. 
              7. In caso di esiti discordanti o di scheda  con  esito
          "D"  o  "F",  o  di  assenza  di  scheda,  il   progettista
          incaricato per la  redazione  del  progetto  provvede  alla
          compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovra' essere
          verificato e validato dall'Ufficio speciale per  il  Comune
          di Aquila e dagli Uffici territoriali per gli altri  Comuni
          del cratere, in sede di presentazione  del  progetto  parte
          prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. In caso
          di compresenza, su uno stesso edificio, di scheda  AeDES  e
          scheda Modello B-DP, anche con esito identico, prevalgono i
          dati  contenuti  della  scheda  AeDES  e  per  gli  aspetti
          storico-architettonico ed artistici quelli contenuti  nella
          scheda Modello B-DP.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 67-ter, comma 3,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del paese), cosi'  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Articolo    67-ter    (Gestione    ordinaria     della
          ricostruzione) 
              (Omissis) 
              3.  L'Ufficio  speciale  per  i  comuni  del   cratere,
          costituito dai comuni interessati con sede in uno di  essi,
          ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo,  con  i  presidenti  delle  province
          dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con  un  coordinatore
          individuato dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto
          uffici   territoriali   delle   aree   omogenee   di    cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  23
          marzo 2012, n.  4013.  L'Ufficio  speciale  per  la  citta'
          dell'Aquila e' costituito dal  comune  dell'Aquila,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo e con il presidente  della  provincia
          dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono determinati
          l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
          livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,  gli
          specifici  requisiti  e  le  modalita'  di  selezione   dei
          titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli
          Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita',  di  cui,
          per un triennio, nel limite massimo di 25  unita'  a  tempo
          determinato, per ciascun Ufficio. Gli  Uffici  speciali  si
          avvalgono del patrocinio  dell'Avvocatura  dello  Stato  ai
          sensi dell'articolo 1 del  testo  unico  di  cui  al  regio
          decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno  dei  titolari
          degli  Uffici  speciali  con  rapporto  a  tempo  pieno  ed
          esclusivo   e'   attribuito   un   trattamento    economico
          onnicomprensivo non superiore  a  200.000  euro  annui,  al
          lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
              (Omissis)". 
              Per il testo degli articoli da 23-sexies a 23-duodecies
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, v.  nelle
          note al presente articolo. 
              Per il testo dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
          dicembre 2000, n. 388, v. nelle note al presente articolo. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  urgenti  per   il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali): 
              "Articolo 6 (Disposizioni finanziarie e finali) 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              Per il testo dell'articolo 31, comma 9-bis, della legge
          12 novembre  2011,  n.  183,  v.  nelle  note  al  presente
          articolo. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  13,  comma  9,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre  2013,   n.   124
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   IMU,   di   altra
          fiscalita'  immobiliare,   di   sostegno   alle   politiche
          abitative  e  di   finanza   locale,   nonche'   di   cassa
          integrazione  guadagni  e  di  trattamenti  pensionistici),
          cosi' come modificato dal presente articolo: 
              "Articolo 13 (Disposizioni in materia di pagamenti  dei
          debiti degli enti locali) 
              (Omissis) 
              9. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da  adottare
          entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la  distribuzione
          dell'incremento di cui al comma 8 tra le  tre  Sezioni  del
          "Fondo per  assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformita'  alle
          procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013,  n.  64,  i  criteri,  i  tempi  e  le
          modalita' per la concessione delle risorse di cui al  comma
          1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e
          gli  enti  locali  che  non  hanno  avanzato  richiesta  di
          anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo per
          l'anno 2013. Con le procedure individuate con il decreto di
          cui al periodo precedente  sono  altresi'  attribuite  agli
          enti locali le disponibilita' di cui al  medesimo  comma  1
          non erogate nelle precedenti istanze. 
              9-bis. Al fine di consentire  l'integrale  attribuzione
          delle risorse di cui al comma 8, la societa' Cassa depositi
          e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione  di
          liquidita' di cui al comma 9 da parte degli enti locali non
          pervenute entro i  termini  stabiliti  a  causa  di  errori
          meramente formali relativi alla trasmissione telematica. 
              (Omissis)". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10-bis,  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,   e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  urgenti  per   il
          pagamento    dei    debiti    scaduti    della     pubblica
          amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
          territoriali, nonche' in materia di versamento  di  tributi
          degli enti locali), cosi' come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Articolo 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali) 
              (Omissis) 
              10-bis Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di
          liquidita' a valere sulle risorse di cui  all'articolo  13,
          commi 8 e 9, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.
          124, e sulla dotazione per il 2014  della  Sezione  di  cui
          all'articolo  2,  nonche'  ai  fini  dell'erogazione  delle
          risorse  gia'   assegnate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze del 14  maggio  2013  ma  non
          ancora erogate, sono  considerati  anche  i  pagamenti  dei
          debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti  per  il
          riconoscimento alla data del 31  dicembre  2012,  anche  se
          riconosciuti  in   bilancio   in   data   successiva,   ove
          necessario,  previo  contestuale  incremento  fino  a  pari
          importo  degli  stanziamenti  iscritti  in   bilancio,   in
          conformita' alla legislazione vigente, per il pagamento dei
          debiti pregressi, comunque denominati. Le  disposizioni  di
          cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni,
          ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   e
          successive modificazioni,  sempre  che  i  predetti  debiti
          siano stati riconosciuti in bilancio alla data  di  entrata
          in vigore del presente periodo. Le disposizioni di  cui  al
          primo periodo si applicano altresi',  per  le  regioni,  ai
          debiti di cui al comma 11-quinquies  dell'articolo  25  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   e
          successive modificazioni,  sempre  che  i  predetti  debiti
          siano stati riconosciuti in bilancio alla data  di  entrata
          in vigore del presente periodo. 
              (Omissis)". 
              Il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,  reca
          "Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali" (pubblicato  nella
          G.U. 8 aprile 2013, n. 82). 
              Il decreto legge 31 agosto 2013,  n.  102,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28  ottobre  2013,  n.  124,
          reca "Disposizioni urgenti in  materia  di  IMU,  di  altra
          fiscalita'  immobiliare,   di   sostegno   alle   politiche
          abitative  e  di   finanza   locale,   nonche'   di   cassa
          integrazione  guadagni  e  di  trattamenti   pensionistici"
          (pubblicato nella G.U. 31 agosto 2013, n. 204, S. O.) 
              Il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,  reca
          "Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia
          sociale", (pubblicato nella G.U. 24 aprile 2014, n. 95).