Art. 4 Disposizioni sui recuperi e sui rimborsi da effettuare nei confronti dei comuni 1. Nell'allegato A al presente decreto sono riportati sia gli importi da recuperare, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche', per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia quelli da rimborsare nei riguardi dei comuni che subiscono una perdita di gettito per effetto delle modifiche al perimetro applicativo dell'esenzione di cui alla lettera h), comma 1, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992. 2. Il maggior gettito stimato, rispetto all'importo di 350 milioni, sara' utilizzato per la compensazione del minor gettito a favore dei comuni nei quali ricadono i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile cui e' riconosciuta l'esenzione IMU ai sensi del comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dal comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. L'eventuale eccedenza potra' essere utilizzata per reintegri correlati a rettifiche puntuali delle stime indicate nell'allegato A. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2014 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro dell'interno Alfano