Art. 4 
 
                         Ruolo dell'Agenzia 
 
  1.  L'Agenzia  cura  l'attivazione  dello   SPID,   svolgendo,   in
particolare, le seguenti attivita': 
  a) gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale  e
dei gestori di attributi qualificati, stipulando  con  essi  apposite
convenzioni. Con i regolamenti  di  cui  al  presente  articolo  sono
disciplinate le convenzioni per l'adesione allo  SPID  da  parte  dei
fornitori di servizi ed e'  regolato  il  contributo  che  i  gestori
dell'identita'   digitale   accreditati   allo    SPID    riconoscono
all'Agenzia, da determinarsi nella misura necessaria  alla  copertura
dei costi sostenuti da quest'ultima; 
  b) cura l'aggiornamento del registro SPID e vigila sull'operato dei
soggetti  che  partecipano  allo  SPID,  anche  con  possibilita'  di
conoscere,  tramite  il  gestore  dell'identita'  digitale,  i   dati
identificativi dell'utente e  verificare  le  modalita'  con  cui  le
identita' digitali sono state rilasciate e utilizzate; 
  c) stipula apposite convenzioni con i  soggetti  che  attestano  la
validita' degli attributi identificativi e consentono la verifica dei
documenti di identita'. A tali convenzioni i  gestori  dell'identita'
digitale e i gestori  degli  attributi  qualificati  sono  tenuti  ad
aderire secondo le modalita'  indicate  nei  regolamenti  di  cui  al
presente articolo. 
  2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione  del  presente  decreto,
l'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,
definisce con proprio regolamento le regole tecniche e  le  modalita'
attuative per la realizzazione dello SPID. 
  3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente  decreto,
l'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,
definisce con proprio regolamento le modalita' di accreditamento  dei
soggetti SPID. 
  4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente  decreto,
l'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,
definisce  con  proprio  regolamento  le   procedure   necessarie   a
consentire ai gestori dell'identita' digitale, tramite l'utilizzo  di
altri sistemi di identificazione informatica  conformi  ai  requisiti
dello SPID, il rilascio dell'identita' digitale.