Art. 4 Risorse finanziarie 1. Per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto, nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2 e degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 8 marzo 2013 richiamato nelle premesse, sono utilizzate le risorse disponibili sui capitoli di bilancio del Ministero n. 7342 - "Piano di gestione 21" e n. 2301 - "Iniziative a fronte delle attivita' di promozione e di sviluppo delle cooperative", che sono versate alla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile e iscritte nella sezione del medesimo Fondo dedicata agli interventi per il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi. 2. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono altresi' essere finanziate con risorse provenienti da Programmi Operativi cofinanziati con Fondi Strutturali, nell'attuazione di azioni, previste nei predetti Programmi Operativi, coerenti con le finalita' e gli ambiti di intervento del presente decreto. 3. Una quota pari al 10 percento delle risorse disponibili per l'intervento di cui al presente decreto e' riservata, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di avvio della presentazione delle domande di cui all'articolo 8, comma 1, in favore delle societa' cooperative che hanno conseguito il rating di legalita' di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e che, pertanto, rientrano nell'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. La medesima quota del 10 percento e' riservata, per 12 mesi dalla data di comunicazione da parte del Ministero alle societa' finanziarie della nuova dotazione, sulle ulteriori risorse finanziarie che dovessero essere assegnate per l'intervento di cui al presente decreto.