Art. 4 Autorita' competenti 1. Ai fini del presente decreto le autorita' competenti sono il Ministero, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza. 2. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti regionali, il comune del luogo dove ha sede lo stabilimento e' l'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21 di autorizzazione, sospensione e revoca dell'esercizio di uno stabilimento di allevamento o di fornitura di animali di cui all'allegato I del presente decreto, destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro. 3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente ove ha sede lo stabilimento e' l'autorita' competente a svolgere attivita' di vigilanza negli stabilimenti utilizzatori e attivita' ispettiva negli stabilimenti di allevamento o di fornitura di animali destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro. 4. La regione e' l'autorita' competente per le attivita' di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), numero 1), nonche' ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 5. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autorita' competente per le finalita' del presente decreto e' il Ministero.
Note all'art. 4: - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, si veda nelle note alle premesse.