Art. 4 Prevenzione 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalita' o al potenziamento della loro capacita', non devono contenere le sostanze di cui all'allegato II. 2. Nei materiali omogenei e' tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata all'allegato II. Le modalita' dettagliate per garantire la conformita' ai predetti valori massimi di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali, sono adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE. 3. Il comma 1 si applica: a) ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014; b) ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016; c) agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017. 4. Il comma 1 non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalita' o al potenziamento della capacita' di: a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006; b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014; c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016; d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014; e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017; f) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione ai sensi dell'articolo 5 e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell'esenzione medesima, relativamente all'esenzione specifica in questione. 5. Il comma 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2016, purche' il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore. 6. Il comma 1 non si applica alle applicazioni elencate agli allegati III e IV.
Note all'art. 4: - Per la direttiva 2011/65/UE, si veda nelle note alle premesse.