Art. 4 
 
 
                    Soggetti tenuti alla notifica 
 
  1. L'impresa che svolge le attivita' di rilevanza strategica per il
sistema  di  difesa  e  sicurezza  nazionale  individuate  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge,  notifica  all'ufficio
della Presidenza del Consiglio dei ministri di  cui  all'articolo  2,
comma 2, lettera a), un'informativa completa ai  sensi  dell'articolo
1, comma 4, del decreto-legge sulla delibera o sull'atto da adottare,
ai  fini  dell'eventuale  esercizio  del  potere  di  veto   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge. 
  2. Chiunque acquisisce una partecipazione in imprese  che  svolgono
attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e
sicurezza nazionale individuate ai sensi dell'articolo  1,  comma  1,
del  decreto-legge,  notifica  all'ufficio   della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera  a),
l'operazione   d'acquisizione   e    le    informazioni    prescritte
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge  ai  fini  dell'esercizio
dei poteri di cui all'articolo 1, comma  1,  lettere  a)  e  c),  del
decreto-legge. 
  3. Sono altresi' tenuti alla notifica le imprese coinvolte in  atti
ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo  che,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge,  sono  di
norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non
opera in presenza di elementi informativi fondati circa  la  minaccia
di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della  difesa  e
della sicurezza nazionale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'articolo 1, comma 1, del  citato  decreto-legge
          15 marzo 2012, n. 21 , si veda nelle note all'articolo 1. 
              -  Per  l'articolo  1,  commi  4  e   5,   del   citato
          decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 3. 
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  1-bis,  del  citato
          decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e' il seguente: 
              "1-bis.  I  decreti  di  cui  al  comma  1   volti   ad
          individuare le attivita' di  rilevanza  strategica  per  il
          sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono  la
          tipologia di atti o operazioni all'interno di  un  medesimo
          gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al
          presente articolo.".