Art. 4 Soggetti tenuti alla notifica 1. L'impresa che svolge le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), un'informativa completa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge sulla delibera o sull'atto da adottare, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di veto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge. 2. Chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'operazione d'acquisizione e le informazioni prescritte dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge. 3. Sono altresi' tenuti alla notifica le imprese coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge, sono di norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non opera in presenza di elementi informativi fondati circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Note all'art. 4: - Per l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , si veda nelle note all'articolo 1. - Per l'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, si veda nelle note all'articolo 3. - Il testo dell'art. 1, comma 1-bis, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e' il seguente: "1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.".