Art. 4 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, dopo la lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
    «f-bis) chiusura: il completamento di tutte le operazioni  ad  un
dato momento dopo la  collocazione  di  combustibile  esaurito  o  di
rifiuti radioattivi in  un  impianto  di  smaltimento,  compresi  gli
interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per  rendere
l'impianto sicuro a lungo termine; 
    f-ter) periodo di controllo istituzionale: periodo  di  tempo  in
cui, dopo la chiusura di un impianto di  smaltimento,  continuano  ad
essere esercitati dei controlli da parte delle Autorita'  competenti.
Tale periodo e' funzione del  carico  radiologico,  espresso  sia  in
termini di concentrazione di attivita' che di tempi  di  dimezzamento
dei radionuclidi principali presenti nel deposito. Per  gli  impianti
di smaltimento superficiali di rifiuti radioattivi di bassa  e  media
attivita', tale periodo varia  generalmente  da  50  anni  ad  alcune
centinaia di anni.». 
  2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 25 del decreto legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «3-ter. L'esercente del Parco  Tecnologico,  che  puo'  avvalersi
dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e di  altri  enti  di  ricerca,
presenta  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  ai  fini
dell'approvazione, un programma per attivita' di ricerca  e  sviluppo
nel campo della gestione del  combustibile  esaurito  e  dei  rifiuti
radioattivi, in linea con le esigenze del Programma nazionale di  cui
all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom. Il  Ministero  dello
sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare verificano i risultati  conseguiti  nonche'  la
corrispondenza degli stessi agli obiettivi prefissati  nel  Programma
nazionale.». 
  3. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, dopo la lettera e) e' inserita  la  seguente  :  «e-bis)
Sulla base  degli  obiettivi  e  dei  criteri  di  sicurezza  fissati
dall'autorita' di regolamentazione competente, Sogin S.p.A. definisce
le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi  ai
fini dell'accettazione al Deposito nazionale.». 
  4. Dopo il comma 1 dell'articolo  27  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente:  «1-bis.  Prima  della
pubblicazione di cui al comma 3 del presente articolo,  Sogin  S.p.A.
trasmette la proposta di Carta nazionale di cui al comma 1, corredata
dalla documentazione tecnica utilizzata  e  dalla  descrizione  delle
procedure  seguite   per   l'elaborazione   della   medesima   Carta,
all'autorita'  di  regolamentazione  competente  che  provvede   alla
validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza
degli stessi con  i  criteri  di  cui  al  comma  1.  L'autorita'  di
regolamentazione competente trasmette, entro 60 giorni, una relazione
in merito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30  giorni
comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinche',  recepiti
gli  eventuali  rilievi  contenuti  nel  nulla  osta,  provveda  agli
adempimenti previsti al medesimo comma 3.». 
  5. Al comma 10 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: «270 giorni», sono sostituite dalle seguenti:
«15 mesi». 
  6. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.
31, e' inserito il seguente: 
  «Art. 28-bis  (Autorizzazione  per  la  chiusura  dell'impianto  di
smaltimento  di  rifiuti  radioattivi).  -  1.   L'esecuzione   delle
operazioni connesse alla chiusura  dell'impianto  di  smaltimento  di
rifiuti radioattivi di cui  al  Deposito  nazionale  e'  soggetta  ad
autorizzazione preventiva  da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare,  sentiti  i  Ministeri  dell'interno,  del
lavoro e delle  politiche  sociali  e  della  salute,  la  regione  o
provincia autonoma  interessata  e  l'autorita'  di  regolamentazione
competente,  su   istanza   del   titolare   della   licenza.   Detta
autorizzazione  e'  rilasciata,  ove  necessario,  per  singole  fasi
intermedie rispetto allo stato di chiusura e post chiusura. 
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
con i Ministeri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, dell'interno, del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  della
salute,  sentite  la  regione  o  provincia  autonoma  interessata  e
l'autorita' di regolamentazione competente, e' stabilita la procedura
per il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura di cui al comma 1. 
  3. Al termine delle operazioni di chiusura di cui al  comma  1,  il
titolare    dell'autorizzazione    trasmette     all'autorita'     di
regolamentazione competente uno o piu' rapporti atti a documentare le
operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito. 
  4. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentite   le   amministrazioni   interessate   e    l'autorita'    di
regolamentazione  competente,  emette,  con   proprio   decreto,   le
eventuali  prescrizioni  connesse  con  il   periodo   di   controllo
istituzionale.».  
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo degli articoli 2, 25, 26 e  27  del  decreto
          legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi
          di stoccaggio del combustibile  irraggiato  e  dei  rifiuti
          radioattivi,   nonche'   benefici   economici,   a    norma
          dell'articolo  25  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo  2010,  n.  55,
          S.O, come modificati dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. Fatte salve le  definizioni
          di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e  al  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  ai  fini  del  presente
          decreto si definisce: 
                a) "Agenzia": l'Agenzia per la sicurezza nucleare  di
          cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
                b) "Conferenza  unificata":  la  Conferenza  prevista
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni; 
                c) "AIEA":  l'Agenzia  internazionale  per  l'energia
          atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna; 
                d) "AEN-OCSE" l'Agenzia per l'energia nucleare presso
          l'OCSE, con sede a Parigi; 
                e)  "Deposito  nazionale":  il   deposito   nazionale
          destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei  rifiuti
          radioattivi  a  bassa  e  media  attivita',  derivanti   da
          attivita' industriali,  di  ricerca  e  medico-sanitarie  e
          dalla  pregressa   gestione   di   impianti   nucleari,   e
          all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata,
          dei rifiuti ad alta attivita' e del combustibile irraggiato
          provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari; 
                f)   "decommissioning":   l'insieme   delle    azioni
          pianificate, tecniche e gestionali,  da  effettuare  su  un
          impianto nucleare a seguito del suo definitivo  spegnimento
          o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel  rispetto
          dei requisiti di sicurezza e di protezione dei  lavoratori,
          della popolazione e dell'ambiente, fino allo smantellamento
          finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di
          natura radiologica; 
                f-bis)  chiusura:  il  completamento  di   tutte   le
          operazioni ad un  dato  momento  dopo  la  collocazione  di
          combustibile  esaurito  o  di  rifiuti  radioattivi  in  un
          impianto di smaltimento, compresi  gli  interventi  tecnici
          finali  o  ogni  altro  lavoro   necessario   per   rendere
          l'impianto sicuro a lungo termine; 
                f-ter)periodo di controllo istituzionale: periodo  di
          tempo  in  cui,  dopo  la  chiusura  di  un   impianto   di
          smaltimento, continuano ad essere esercitati dei  controlli
          da  parte  delle  Autorita'  competenti.  Tale  periodo  e'
          funzione del carico radiologico, espresso sia in termini di
          concentrazione di attivita' che di  tempi  di  dimezzamento
          dei radionuclidi principali presenti nel deposito. Per  gli
          impianti di smaltimento superficiali di rifiuti radioattivi
          di bassa e media attivita', tale periodo varia generalmente
          da 50 anni ad alcune centinaia di anni.». 
              «Art. 25 (Deposito nazionale e Parco tecnologico). - 1.
          Sono soggetti alle  disposizioni  del  presente  Titolo  la
          localizzazione, la costruzione e l'esercizio  del  Deposito
          nazionale di cui all'articolo 2,  lettera  i),  nell'ambito
          del Parco Tecnologico di cui al  presente  articolo,  ferme
          restando le altre  disposizioni  normative  e  prescrizioni
          tecniche vigenti in materia. 
              2. Il Parco Tecnologico e' dotato di  strutture  comuni
          per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di
          un sistema integrato di  attivita'  operative,  di  ricerca
          scientifica e di sviluppo  tecnologico,  di  infrastrutture
          tecnologiche per lo svolgimento di attivita' connesse  alla
          gestione  dei  rifiuti  radioattivi  e   del   combustibile
          irraggiato, tra cui la caratterizzazione,  il  trattamento,
          il condizionamento e lo stoccaggio nonche' lo  svolgimento,
          secondo modalita' definite con decreto del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
          ricerca, di tutte le attivita' di ricerca, di formazione  e
          di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei  rifiuti
          radioattivi e alla radioprotezione. 
              3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in
          particolare  il   Deposito   Nazionale   e   le   strutture
          tecnologiche di supporto, con  i  fondi  provenienti  dalla
          componente  tariffaria  che  finanzia   le   attivita'   di
          competenza. Sulla  base  di  accordi  tra  il  Governo,  la
          Regione,  gli  enti  locali  interessati,   nonche'   altre
          amministrazioni  e   soggetti   privati,   possono   essere
          stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la
          realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione. 
              3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico,  i  programmi
          di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin  S.p.A
          e funzionali  alle  attivita'  di  decommissioning  e  alla
          gestione dei  rifiuti  radioattivi  sono  finanziati  dalla
          componente tariffaria  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge  18  febbraio  2003,  n.  25,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile  2003,
          n 83. 
              3-ter.L'esercente  del  Parco  Tecnologico,  che   puo'
          avvalersi dell'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)  e  di
          altri enti di ricerca, presenta al Ministero dello sviluppo
          economico e al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  ai  fini  dell'approvazione,  un
          programma per attivita' di ricerca  e  sviluppo  nel  campo
          della gestione del  combustibile  esaurito  e  dei  rifiuti
          radioattivi,  in  linea  con  le  esigenze  del   Programma
          nazionale  di   cui   all'articolo   11   della   direttiva
          2011/70/Euratom. Il Ministero dello sviluppo economico e il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  verificano  i   risultati   conseguiti   nonche'   la
          corrispondenza degli stessi agli obiettivi  prefissati  nel
          Programma nazionale.» 
              «Art. 26 (Sogin S.p.A.). - 1. La  Sogin  S.p.A.  e'  il
          soggetto responsabile  degli  impianti  a  fine  vita,  del
          mantenimento  in  sicurezza  degli  stessi,  nonche'  della
          realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del
          Parco Tecnologico  di  cui  all'articolo  25,  comprendente
          anche  il  trattamento  e  lo   smaltimento   dei   rifiuti
          radioattivi. A tal fine: 
                a)   gestisce   le   attivita'    finalizzate    alla
          localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai  sensi
          dell'articolo 25; 
                b)  cura  le  attivita'  connesse   al   procedimento
          autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio  del
          Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento  dei
          rifiuti radioattivi; 
                c) provvede alla realizzazione ed  all'esercizio  del
          Parco Tecnologico; 
                d) eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti; 
                e)  promuove  diffuse   e   capillari   campagne   di
          informazione e comunicazione  alla  popolazione  in  ordine
          alle attivita' da essa svolte; 
                e-bis) sulla base degli obiettivi e  dei  criteri  di
          sicurezza  fissati   dall'autorita'   di   regolamentazione
          competente,  Sogin  S.p.A.  definisce  le   caratteristiche
          tecniche dei manufatti  dei  rifiuti  radioattivi  ai  fini
          dell'accettazione al Deposito nazionale. 
              2. Lo svolgimento delle attivita' di cui  alle  lettere
          c) ed e) del comma 1 e' sottoposto  al  controllo  ed  alla
          vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente  a  quelle  di  cui
          alla lettera d),  anche  al  controllo  ed  alla  vigilanza
          dell'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas  di  cui
          alla legge 14 novembre 1995, n. 481.» 
              «Art. 27 (Autorizzazione unica  per  la  costruzione  e
          l'esercizio del Parco Tecnologico). - 1. La  Sogin  S.p.A.,
          tenendo   conto   dei   criteri   indicati   dall'AIEA    e
          dall'Agenzia, definisce una  proposta  di  Carta  nazionale
          delle aree potenzialmente idonee  alla  localizzazione  del
          Parco Tecnologico entro sette mesi  dalla  definizione  dei
          medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di
          idoneita'  sulla  base  di   caratteristiche   tecniche   e
          socio-ambientali delle suddette aree, nonche'  un  progetto
          preliminare per la realizzazione del Parco stesso. 
              1-bis. Prima della pubblicazione di cui al comma 3  del
          presente articolo, Sogin S.p.A. trasmette  la  proposta  di
          Carta  nazionale  di  cui  al  comma  1,  corredata   dalla
          documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle
          procedure seguite per l'elaborazione della medesima  Carta,
          all'autorita' di regolamentazione competente  che  provvede
          alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica
          della coerenza degli stessi con i criteri di cui  al  comma
          1. L'autorita' di  regolamentazione  competente  trasmette,
          entro 60 giorni,  una  relazione  in  merito  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
          Ministero dello sviluppo  economico  che  entro  30  giorni
          comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinche',
          recepiti gli eventuali rilievi contenuti  nel  nulla  osta,
          provveda agli adempimenti previsti al medesimo comma 3. 
              2. Il progetto preliminare contiene gli elementi ed  e'
          corredato dalla documentazione di seguito indicata: 
                a)  documentazione   relativa   alla   tipologia   di
          materiali  radioattivi  destinati  al  Deposito   nazionale
          (criteri  di  accettabilita'  a  deposito;   modalita'   di
          confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.); 
                b) dimensionamento preliminare della capacita' totale
          del Deposito nazionale, anche in funzione di  uno  sviluppo
          modulare del medesimo,  e  determinazione  del  fattore  di
          riempimento; 
                c) identificazione dei  criteri  di  sicurezza  posti
          alla base del progetto del deposito; 
                d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza del
          Deposito nazionale; 
                e)  criteri  e  contenuti  per  la  definizione   del
          programma delle indagini per la qualificazione del sito; 
                f) indicazione del personale da impiegare nelle varie
          fasi di vita del  Deposito  nazionale,  con  la  previsione
          dell'impiego   di   personale   residente   nei   territori
          interessati,  compatibilmente   con   le   professionalita'
          richieste  e  con  la  previsione  di  specifici  corsi  di
          formazione; 
                g)  indicazione  delle  modalita'  di  trasporto  del
          materiale radioattivo al Deposito nazionale e  criteri  per
          la valutazione della idoneita'  delle  vie  di  accesso  al
          sito; 
                h) indicazioni di massima delle strutture  del  Parco
          Tecnologico e dei potenziali benefici  per  il  territorio,
          anche in termini occupazionali; 
                i)  ipotesi  di   benefici   diretti   alle   persone
          residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante
          il  sito  ed  agli   enti   locali   interessati   e   loro
          quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento. 
              3.  La  proposta  di   Carta   nazionale   delle   aree
          potenzialmente idonee, con l'ordine della  idoneita'  delle
          aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche
          e  socio-ambientali,   il   progetto   preliminare   e   la
          documentazione   di   cui   ai   commi   precedenti    sono
          tempestivamente pubblicati sul sito  Internet  della  Sogin
          SpA la quale da' contestualmente avviso della pubblicazione
          almeno  su  cinque  quotidiani  a   diffusione   nazionale,
          affinche',   nei   sessanta    giorni    successivi    alla
          pubblicazione, le  Regioni,  gli  Enti  locali,  nonche'  i
          soggetti  portatori  di  interessi   qualificati,   possano
          formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta
          e non anonima, trasmettendole  ad  un  indirizzo  di  posta
          elettronica della  Sogin  SpA  appositamente  indicato.  Le
          comunicazioni sui siti internet e sui  quotidiani  indicano
          le sedi ove possono essere consultati gli atti  nella  loro
          interezza,  le  modalita',  i  termini,  la  forma  e   gli
          indirizzi  per  la  formulazione   delle   osservazioni   o
          proposte. La suddetta consultazione pubblica e' svolta  nel
          rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla  legge
          7 agosto 1990, n. 241. 
              4. Entro i 60 giorni successivi alla  pubblicazione  di
          cui al comma 3,  la  Sogin  S.p.A.  promuove  un  Seminario
          nazionale, cui sono  invitati,  tra  gli  altri,  oltre  ai
          Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le  Province
          ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate
          dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente
          idonee di  cui  al  comma  1,  nonche'  l'UPI,  l'ANCI,  le
          Associazioni degli Industriali delle Province  interessate,
          le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative  sul
          territorio, le Universita' e gli Enti di  ricerca  presenti
          nei territori interessati. Nel  corso  del  Seminario  sono
          approfonditi tutti gli aspetti tecnici  relativi  al  Parco
          Tecnologico,  con  particolare  riferimento  alla  piena  e
          puntuale rispondenza delle aree  individuate  ai  requisiti
          dell'AIEA e dell'Agenzia  ed  agli  aspetti  connessi  alla
          sicurezza   dei    lavoratori,    della    popolazione    e
          dell'ambiente,  e  sono  illustrati  i  possibili  benefici
          economici  e  di  sviluppo   territoriale   connessi   alla
          realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui
          all'articolo 30. 
              5. La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a
          seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi
          precedenti  e  formalmente  trasmesse  alla  stessa  e   al
          Ministero dello sviluppo economico entro il termine  di  30
          giorni dal Seminario  medesimo,  entro  i  sessanta  giorni
          successivi  al  predetto  termine,  redige   una   versione
          aggiornata della proposta di  Carta  nazionale  delle  aree
          idonee, ordinate secondo i criteri  sopra  definiti,  e  la
          trasmette al Ministero dello sviluppo economico. 
              6. Il Ministro dello sviluppo  economico  acquisito  il
          parere  tecnico  dell'Agenzia,  che  si  esprime  entro  il
          termine  di  sessanta  giorni,  con  proprio  decreto,   di
          concerto con il Ministro dell'ambiente,  della  tutela  del
          territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree idonee
          alla localizzazione del  Parco  tecnologico.  La  Carta  e'
          pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri
          e dell'Agenzia. 
              7. Entro trenta giorni dall'approvazione  della  Carta,
          la Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree
          idonee  alla  localizzazione  del   Parco   Tecnologico   a
          comunicare, entro sessanta  giorni  il  loro  interesse  ad
          ospitare il Parco  stesso  e  avvia  trattative  bilaterali
          finalizzate al suo insediamento, da  formalizzare  con  uno
          specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione
          d'interesse non  comporta  alcun  impegno  da  parte  delle
          Regioni  o  degli  enti  locali.  In  caso  di  assenza  di
          manifestazioni   d'interesse,   la   Sogin   SpA   promuove
          trattative  bilaterali  con  tutte  le  regioni   nel   cui
          territorio  ricadono  le  aree  idonee.  In  caso  di  piu'
          protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorita'
          dell'area  sulla  scorta  delle  caratteristiche  tecniche,
          economiche, ambientali e sociali della stessa,  cosi'  come
          definito dalla Sogin SpA sulla base  dei  criteri  indicati
          dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)  e
          dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero
          dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle  regioni
          nel cui territorio ricadono le aree idonee. 
              8. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al
          comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
          della  richiesta  dell'intesa  stessa,  si  provvede  entro
          trenta   giorni   alla   costituzione   di   un    Comitato
          interistituzionale per tale intesa, i cui  componenti  sono
          designati in modo da assicurare una composizione paritaria,
          rispettivamente, dal Ministero  dello  sviluppo  economico,
          dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare  e  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, da un lato,  e  dalla  Regione,  dall'altro.  Le
          modalita' di funzionamento del Comitato  interistituzionale
          sono stabilite entro il medesimo termine  con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente della tutela del  territorio  e  del
          mare e del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta  del  parere  stesso;   il
          Comitato  opera  senza   corresponsione   di   compensi   o
          emolumenti a favore dei componenti. Ove  non  si  riesca  a
          costituire il predetto Comitato interistituzionale,  ovvero
          non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i
          sessanta giorni  successivi,  si  provvede  all'intesa  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con  la
          partecipazione del presidente della Regione interessata. 
              9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il
          Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta  di
          aree  idonee  sulle  quali  e'  stata   espressa   l'intesa
          regionale alla Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che  esprime
          la relativa intesa entro i termini di cui all'articolo 3 di
          tale ultimo decreto  legislativo  e,  comunque,  non  oltre
          novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In
          mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede  con
          deliberazione  motivata,  secondo  quanto  disposto   dallo
          stesso articolo 3 sulla base delle  intese  gia'  raggiunte
          con le singole Regioni interessate da ciascun sito. 
              10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di  intesa,
          nell'ordine  di  idoneita'  di  cui  al  comma  7  e   fino
          all'individuazione di quella ove ubicare il sito del  Parco
          Tecnologico, la Sogin  SpA  effettua,  entro  15  mesi  dal
          protocollo  di   cui   al   medesimo   comma   ovvero   dal
          perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8, le  indagini
          tecniche   nel   rispetto    delle    modalita'    definite
          dall'Agenzia.  L'Agenzia   vigila   sull'esecuzione   delle
          indagini tecniche,  ne  esamina  le  risultanze  finali  ed
          esprime  al  Ministero  dello  sviluppo  economico   parere
          vincolante sulla idoneita' del sito proposto. In esito alle
          indagini tecniche, la Sogin SpA  formula  una  proposta  di
          localizzazione al Ministero dello sviluppo economico. 
 
              Omissis.».