Art. 4 
 
Parametri  generali  per  la  determinazione  dei  compensi  in  sede
                             giudiziale 
 
  1. Ai fini della liquidazione del compenso  si  tiene  conto  delle
caratteristiche, dell'urgenza e del pregio  dell'attivita'  prestata,
dell'importanza,  della  natura,  della  difficolta'  e  del   valore
dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente,  dei  risultati
conseguiti,  del  numero  e  della   complessita'   delle   questioni
giuridiche  e  di  fatto  trattate.  In   ordine   alla   difficolta'
dell'affare   si    tiene    particolare    conto    dei    contrasti
giurisprudenziali,  e  della  quantita'   e   del   contenuto   della
corrispondenza che risulta essere stato necessario  intrattenere  con
il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene  conto  dei  valori
medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri
generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento,
o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase  istruttoria  l'aumento
e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al
70 per cento. 
  2. Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti  aventi  la
stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere
aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura  del  20  per
cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del  5  per  cento  per
ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un  massimo  di  venti.  La
disposizione di cui al periodo  precedente  si  applica  quando  piu'
cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel  caso
in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti. 
  3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per
separazione consensuale  e  nel  divorzio  a  istanza  congiunta,  il
compenso e' liquidato di regola con  una  maggiorazione  del  20  per
cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza  di  un  solo
soggetto. 
  4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identita' di posizione  processuale
dei vari soggetti, la  prestazione  professionale  nei  confronti  di
questi non comporta l'esame di specifiche  e  distinte  questioni  di
fatto  e  di  diritto,  il  compenso   altrimenti   liquidabile   per
l'assistenza di un solo soggetto e' di  regola  ridotto  del  30  per
cento. 
  5. Il compenso e' liquidato per fasi. Con riferimento alle  diverse
fasi del giudizio si intende esemplificativamente: 
  a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli
atti a seguito della consultazione con il cliente, le  ispezioni  dei
luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere,
scritti oppure orali,  al  cliente,  precedenti  la  costituzione  in
giudizio; 
  b) per fase introduttiva del giudizio: gli  atti  introduttivi  del
giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo  esame  incluso
quello  degli  allegati,  quali  ricorsi,  controricorsi,  citazioni,
comparse, chiamate di terzo ed esame  delle  relative  autorizzazioni
giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di  fissazione  della
prima udienza, memorie iniziali, interventi,  istanze,  impugnazioni,
le  relative  notificazioni,  l'esame  delle  corrispondenti  relate,
l'iscrizione a ruolo, il  versamento  del  contributo  unificato,  le
rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di  firma  o
l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo  e  della
posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con  il
cliente; 
  c)  per  fase  istruttoria:  le  richieste  di  prova,  le  memorie
illustrative o di precisazione o integrazione  delle  domande  o  dei
motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti
o  documenti  delle  altre  parti  o  dei  provvedimenti   giudiziali
pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli  adempimenti
o le prestazioni connesse ai suddetti  provvedimenti  giudiziali,  le
partecipazioni e assistenze relative ad  attivita'  istruttorie,  gli
atti necessari per la formazione della prova o del mezzo  istruttorio
anche quando disposto d'ufficio, la  designazione  di  consulenti  di
parte, l'esame delle corrispondenti attivita'  e  designazioni  delle
altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle
altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel
corso  del  giudizio  compresi  quelli  al  contumace,  le   relative
richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi
forma, le dichiarazioni  rese  nei  casi  previsti  dalla  legge,  le
deduzioni a  verbale,  le  intimazioni  dei  testimoni,  comprese  le
notificazioni  e  l'esame  delle  relative  relate,  i   procedimenti
comunque incidentali comprese le querele di falso e  quelli  inerenti
alla verificazione delle scritture private. Al fine  di  valutare  il
grado di complessita' della fase rilevano, in particolare, le plurime
memorie per parte, necessarie o  autorizzate  dal  giudice,  comunque
denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste
istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per
ciascuna parte.  La  fase  rileva  ai  fini  della  liquidazione  del
compenso quando effettivamente svolta; 
  d) per  fase  decisionale:  le  precisazioni  delle  conclusioni  e
l'esame di quelle delle  altre  parti,  le  memorie,  illustrative  o
conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito  ed  esame,
la discussione orale, sia in  camera  di  consiglio  che  in  udienza
pubblica,  le  note  illustrative  accessorie  a   quest'ultima,   la
redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la  registrazione
o pubblicazione del provvedimento conclusivo del  giudizio,  comprese
le richieste di  copie  al  cancelliere,  il  ritiro  del  fascicolo,
l'iscrizione  di  ipoteca  giudiziale  del  provvedimento  conclusivo
stesso; il giudice, nella liquidazione della fase,  tiene  conto,  in
ogni caso, di tutte le attivita' successive alla decisione e che  non
rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e); 
  e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la
disamina  del  titolo  esecutivo,  la  notificazione   dello   stesso
unitamente  al  precetto,   l'esame   delle   relative   relate,   il
pignoramento  e  l'esame  del  relativo   verbale,   le   iscrizioni,
trascrizioni e  annotazioni,  gli  atti  d'intervento,  le  ispezioni
ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti; 
  f)  per  fase  istruttoria  e  di  trattazione   del   procedimento
esecutivo: ogni attivita' del procedimento stesso non compresa  nella
lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi  di
qualsiasi tipo. 
  6. Nell'ipotesi di conciliazione  giudiziale  o  transazione  della
controversia, la liquidazione del compenso  e'  di  regola  aumentato
fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase
decisionale fermo quanto  maturato  per  l'attivita'  precedentemente
svolta. 
  7.  Costituisce  elemento  di  valutazione  negativa,  in  sede  di
liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte  abusive
tali  da  ostacolare  la  definizione  dei  procedimenti   in   tempi
ragionevoli. 
  8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente
costituito puo' essere aumentato fino a un terzo  rispetto  a  quello
altrimenti liquidabile quando le difese della parte  vittoriosa  sono
risultate manifestamente fondate. 
  9. Nel caso di responsabilita' processuale ai  sensi  dell'articolo
96 del  codice  di  procedura  civile,  ovvero,  comunque,  nei  casi
d'inammissibilita'  o  improponibilita'  o   improcedibilita'   della
domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e'  ridotto,
ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni  esplicitamente  indicate
nella motivazione, del 50 per  cento  rispetto  a  quello  altrimenti
liquidabile. 
  10. Nel caso di controversie  a  norma  dell'articolo  140-bis  del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso puo' essere
aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  96  del  codice   di
          procedura civile: 
              "Art. 96. Responsabilita' aggravata. 
              Se  risulta  che  la  parte  soccombente  ha  agito   o
          resistito in giudizio con  mala  fede  o  colpa  grave,  il
          giudice, su istanza dell'altra parte,  la  condanna,  oltre
          che alle spese, al risarcimento  dei  danni,  che  liquida,
          anche d'ufficio, nella sentenza. 
              Il giudice che accerta l'inesistenza  del  diritto  per
          cui  e'  stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare,   o
          trascritta   domanda   giudiziale,   o   iscritta   ipoteca
          giudiziale,  oppure  iniziata   o   compiuta   l'esecuzione
          forzata, su istanza della  parte  danneggiata  condanna  al
          risarcimento dei danni l'attore o il creditore  procedente,
          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
          danni e' fatta a norma del comma precedente. 
              In ogni caso, quando pronuncia  sulle  spese  ai  sensi
          dell'art. 91, il giudice, anche  d'ufficio,  puo'  altresi'
          condannare la parte  soccombente  al  pagamento,  a  favore
          della   controparte,   di   una    somma    equitativamente
          determinata.". 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  140-bis  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
          norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229): 
              "Art. 140-bis. Azione di classe 
              1. I diritti individuali  omogenei  dei  consumatori  e
          degli utenti di  cui  al  comma  2  nonche'  gli  interessi
          collettivi sono tutelabili  anche  attraverso  l'azione  di
          classe, secondo le previsioni del presente articolo. A  tal
          fine  ciascun  componente  della  classe,  anche   mediante
          associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo'
          agire per l'accertamento della  responsabilita'  e  per  la
          condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. 
              2. L'azione di classe  ha  per  oggetto  l'accertamento
          della responsabilita' e la  condanna  al  risarcimento  del
          danno  e  alle  restituzioni   in   favore   degli   utenti
          consumatori. L'azione tutela: 
              a)  i  diritti  contrattuali  di  una   pluralita'   di
          consumatori e utenti  che  versano  nei  confronti  di  una
          stessa impresa in situazione omogenea,  inclusi  i  diritti
          relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
          e 1342 del codice civile; 
              b) i diritti omogenei spettanti ai  consumatori  finali
          di un determinato prodotto o  servizio  nei  confronti  del
          relativo produttore, anche  a  prescindere  da  un  diretto
          rapporto contrattuale; 
              c)  i  diritti  omogenei  al  ristoro  del  pregiudizio
          derivante agli stessi  consumatori  e  utenti  da  pratiche
          commerciali     scorrette      o      da      comportamenti
          anticoncorrenziali. 
              3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
          tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di
          classe, senza ministero di difensore  anche  tramite  posta
          elettronica certificata e fax. L'adesione comporta rinuncia
          a  ogni  azione  restitutoria  o  risarcitoria  individuale
          fondata sul medesimo  titolo,  salvo  quanto  previsto  dal
          comma   15.   L'atto   di   adesione,   contenente,   oltre
          all'elezione di  domicilio,  l'indicazione  degli  elementi
          costitutivi  del  diritto  fatto  valere  con  la  relativa
          documentazione probatoria, e'  depositato  in  cancelleria,
          anche tramite l'attore, nel termine  di  cui  al  comma  9,
          lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai  sensi  degli
          articoli 2943 e 2945  del  codice  civile  decorrono  dalla
          notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito
          successivamente, dal deposito dell'atto di adesione. 
              4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente
          sede nel capoluogo della regione in cui ha sede  l'impresa,
          ma per la Valle  d'Aosta  e'  competente  il  tribunale  di
          Torino, per il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli-Venezia
          Giulia e'  competente  il  tribunale  di  Venezia,  per  le
          Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise  e'  competente  il
          tribunale di Roma e per la  Basilicata  e  la  Calabria  e'
          competente il tribunale di Napoli. Il tribunale  tratta  la
          causa in composizione collegiale. 
              5.  La  domanda  si  propone  con  atto  di   citazione
          notificato anche all'ufficio del pubblico ministero  presso
          il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente
          al giudizio di ammissibilita'. 
              6. All'esito della prima udienza  il  tribunale  decide
          con ordinanza sull'ammissibilita' della  domanda,  ma  puo'
          sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti  ai  fini
          del  decidere  e'  in  corso   un'istruttoria   davanti   a
          un'autorita' indipendente ovvero  un  giudizio  davanti  al
          giudice   amministrativo.   La   domanda   e'    dichiarata
          inammissibile quando e'  manifestamente  infondata,  quando
          sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
          non   ravvisa   l'omogeneita'   dei   diritti   individuali
          tutelabili  ai  sensi  del  comma  2,  nonche'  quando   il
          proponente non appare  in  grado  di  curare  adeguatamente
          l'interesse della classe. 
              7.  L'ordinanza  che  decide  sulla  ammissibilita'  e'
          reclamabile  davanti  alla  corte  d'appello  nel   termine
          perentorio di  trenta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o
          notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte  d'appello
          decide con ordinanza  in  camera  di  consiglio  non  oltre
          quaranta  giorni  dal  deposito  del  ricorso.  Il  reclamo
          dell'ordinanza  ammissiva  non  sospende  il   procedimento
          davanti al tribunale. 
              8. Con  l'ordinanza  di  inammissibilita',  il  giudice
          regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice  di
          procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita'  a
          cura e spese del soccombente. 
              9.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette   l'azione   il
          tribunale fissa termini e modalita'  della  piu'  opportuna
          pubblicita',  ai  fini  della  tempestiva  adesione   degli
          appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
          condizione di procedibilita' della domanda. Con  la  stessa
          ordinanza il tribunale: 
              a)  definisce  i  caratteri  dei  diritti   individuali
          oggetto del giudizio, specificando i  criteri  in  base  ai
          quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
          classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; 
              b)  fissa  un  termine  perentorio,  non  superiore   a
          centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
          della pubblicita', entro il quale  gli  atti  di  adesione,
          anche a mezzo dell'attore, sono depositati in  cancelleria.
          Copia   dell'ordinanza   e'   trasmessa,   a   cura   della
          cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico  che  ne
          cura ulteriori forme  di  pubblicita',  anche  mediante  la
          pubblicazione sul relativo sito internet. 
              10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'art.
          105 del codice di procedura civile. 
              11.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette  l'azione   il
          tribunale  determina  altresi'  il  corso  della  procedura
          assicurando,  nel  rispetto  del  contraddittorio,  l'equa,
          efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
          con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
          tempo, il tribunale prescrive  le  misure  atte  a  evitare
          indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
          prove  o  argomenti;  onera  le  parti  della   pubblicita'
          ritenuta necessaria a tutela  degli  aderenti;  regola  nel
          modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione  probatoria  e
          disciplina  ogni  altra  questione  di  rito,  omessa  ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio. 
              12. Se accoglie  la  domanda,  il  tribunale  pronuncia
          sentenza di condanna con cui liquida,  ai  sensi  dell'art.
          1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro
          che hanno  aderito  all'azione  o  stabilisce  il  criterio
          omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme.  In
          questo  ultimo  caso  il  giudice  assegna  alle  parti  un
          termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire  ad
          un  accordo  sulla  liquidazione  del  danno.  Il  processo
          verbale  dell'accordo,  sottoscritto  dalle  parti  e   dal
          giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto  il  termine
          senza che l'accordo sia stato  raggiunto,  il  giudice,  su
          istanza di almeno una delle parti, liquida le somme  dovute
          ai singoli aderenti. In caso di accoglimento  di  un'azione
          di classe proposta nei  confronti  di  gestori  di  servizi
          pubblici o di pubblica utilita', il tribunale  tiene  conto
          di  quanto  riconosciuto  in  favore  degli  utenti  e  dei
          consumatori danneggiati nelle relative  carte  dei  servizi
          eventualmente  emanate.  La  sentenza   diviene   esecutiva
          decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti
          delle somme dovute effettuati  durante  tale  periodo  sono
          esenti  da  ogni  diritto  e  incremento,  anche  per   gli
          accessori di legge maturati  dopo  la  pubblicazione  della
          sentenza. 
              13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti  di
          cui all'art. 283 del  codice  di  procedura  civile,  tiene
          altresi'  conto  dell'entita'   complessiva   della   somma
          gravante sul debitore, del numero  dei  creditori,  nonche'
          delle  connesse  difficolta'  di  ripetizione  in  caso  di
          accoglimento del gravame. La corte puo'  comunque  disporre
          che, fino al passaggio  in  giudicato  della  sentenza,  la
          somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
          resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune. 
              14. La sentenza che definisce  il  giudizio  fa'  stato
          anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione
          individuale dei  soggetti  che  non  aderiscono  all'azione
          collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
          per i medesimi fatti e nei confronti della  stessa  impresa
          dopo la scadenza del termine per l'adesione  assegnato  dal
          giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte  entro  detto
          termine sono riunite d'ufficio  se  pendenti  davanti  allo
          stesso tribunale;  altrimenti  il  giudice  successivamente
          adito  ordina  la  cancellazione  della  causa  dal  ruolo,
          assegnando un termine perentorio non superiore  a  sessanta
          giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. 
              15. Le rinunce e  le  transazioni  intervenute  tra  le
          parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non  vi
          hanno espressamente consentito.  Gli  stessi  diritti  sono
          fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o  di
          chiusura anticipata del processo.".