Art. 4 
 
 
         Modalita' di considerazione del rating di legalita' 
                            delle imprese 
 
  1. Le banche tengono conto della presenza del rating  di  legalita'
attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai  fini  di  una
riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti. 
  2. Le banche  definiscono  e  formalizzano  procedure  interne  per
disciplinare l'utilizzo del rating di legalita' e i suoi riflessi  su
tempi e sui costi delle istruttorie. 
  3. Le banche considerano il rating di legalita'  tra  le  variabili
utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne
tengono conto nella determinazione  delle  condizioni  economiche  di
erogazione, ove ne riscontrino la  rilevanza  rispetto  all'andamento
del rapporto creditizio. 
  4.  Ai  fini  del  presente  articolo,  l'impresa  che  chiede   il
finanziamento  dichiara  di  essere  iscritta  nell'elenco   di   cui
all'articolo  8  del  regolamento  dell'Autorita'  e  si  impegna   a
comunicare alla banca l'eventuale revoca  o  sospensione  del  rating
intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la  data  di
erogazione.