Art. 4 Attribuzioni del Commissario 1. Per il raggiungimento delle finalita' del Fondo, quali previste dalle leggi n. 512 del 1999 e n. 44 del 1999, ai Commissari, per quanto di rispettiva competenza, spettano i seguenti compiti: a) coordinamento delle iniziative di solidarieta' e sostegno alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, in raccordo con gli altri enti interessati; b) proposta al Ministro dell'interno di modifiche ed integrazioni della disciplina normativa del Fondo, al fine di rendere piu' efficace e snella l'azione amministrativa. 2. Ciascun Commissario, per la parte di pertinenza, predispone una relazione periodica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno sull'andamento delle iniziative di solidarieta' e di sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione. 3. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, i Commissari si avvalgono di due distinte strutture poste alle loro dirette dipendenze, istituite, senza oneri aggiuntivi di spesa, presso il Ministero dell'interno e composte anche da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici di cui al comma 1, secondo quanto stabilito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1. 4. Le amministrazioni interessate assicurano ai Commissari ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti agli stessi demandati.
Note all'art. 4: - Per la rubrica delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e 22 dicembre 1999, n. 512 si veda nelle note alle premesse.