Art. 4 
 
 
                       Adempimenti finanziari 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Con successivo Protocollo  addizionale,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 1, terzo comma,  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1
della presente legge, e' disciplinato  l'avvio  dei  lavori  connessi
alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune.
Alla copertura degli oneri derivanti dal  Protocollo  addizionale  si
provvedera' con la relativa legge di autorizzazione alla ratifica.