Art. 4 
 
 
                     Competenze dei Dipartimenti 
 
  1.  I  Dipartimenti  del  Ministero  assicurano  l'esercizio  delle
funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali  di
cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione: 
    a) Dipartimento per le infrastrutture, i  sistemi  informativi  e
statistici: 
      identificazione  delle  linee  fondamentali  dell'assetto   del
territorio con particolare riferimento all'articolazione territoriale
delle reti infrastrutturali e  delle  opere  di  competenza  statale;
pianificazione  generale  delle  infrastrutture;   monitoraggio   dei
progetti internazionali e comunitari;  pianificazione  strategica  di
settore; gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria; regolazione
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  realizzazione
di  programmi  speciali;  grandi  eventi;  rapporti   con   organismi
internazionali,  comunitari  e  nazionali  in  materia  di  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture; rete nazionale  stradale  ed
autostradale;  convenzioni  uniche  autostradali  e  relativi   piani
economico-finanziari;  edilizia  residenziale;  edilizia   demaniale;
politiche abitative e dell'edilizia,  concernenti  anche  il  sistema
delle   citta'   e   delle   aree   metropolitane;    programmi    di
riqualificazione  urbana;  repressione  dell'abusivismo;   dighe   ed
infrastrutture idriche ed elettriche; norme tecniche di costruzione e
sicurezza  nell'esecuzione  delle  opere  pubbliche;   verifica   del
rispetto  dei  piani  di  sicurezza  e  delle  norme  di   sicurezza;
monitoraggio delle infrastrutture per la repressione di tentativi  di
infiltrazione mafiosa; vigilanza sulle  concessionarie  autostradali;
informatica  di  servizio,  comunicazione  istituzionale,  consulenza
tecnico-informatica  agli   uffici   del   Ministero;   monitoraggio,
elaborazione e controllo dei dati  statistici;  conto  nazionale  dei
trasporti; 
    b) Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli  affari
generali ed il personale: 
      politiche per  il  personale;  coordinamento  e  supporto  alla
redazione del bilancio del  Ministero;  relazioni  sindacali;  affari
generali;  programmazione,  indirizzo,  regolazione  e  vigilanza  in
materia  di  trasporti  terrestri;   omologazione   di   veicoli   ed
abilitazione conducenti; programmazione e regolazione in  materia  di
trasporto intermodale; trasporto pubblico locale; piani urbani  della
mobilita'; trasporto su ferrovia;  vigilanza  sull'Agenzia  nazionale
per  la  sicurezza  delle  ferrovie;  infrastrutture  ferroviarie  ed
interoperabilita'  ferroviaria;  autotrasporto  di  persone  e  cose;
sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime
di  concessione;  sicurezza  e  regolazione  tecnica  dei   trasporti
terrestri;  sicurezza  della   circolazione   stradale   e   relativa
comunicazione istituzionale; infomobilita'  e  sistemi  di  trasporto
intelligenti; indirizzo, programmazione e regolazione in  materia  di
navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle Autorita' portuali
e  sulle  attivita'  nei  porti;  infrastrutture  portuali;   demanio
marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni  interessate,
del sistema idroviario padano-veneto; aviazione  civile  e  vigilanza
sugli  enti  di  settore;  rapporti  con  organismi   internazionali,
comunitari e nazionali in materia di trasporto  terrestre,  marittimo
ed aereo. 
  2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del  decreto  legislativo  n.
300 del 1999, i Capi dei  Dipartimenti,  al  fine  di  assicurare  la
continuita' delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli
indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento,  direzione
e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi in
ciascuno  dei  Dipartimenti  e  sono   responsabili   dei   risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per  il  testo  dell'articolo  42  del  citato  decreto
          legislativo 30 luglio n. 300 del 1999 si  veda  nelle  note
          all'articolo 1. 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  5  del
          citato decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              "3.  Il  capo  del  dipartimento  svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro".