Art. 4 
 
 
  Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali 
 
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione  7  ottobre
2013, n. 112, e' rinominato a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto «1-ter». Al fine  di  rafforzare  le  misure  di
tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma  5
dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.  59,  di
attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 12  dicembre  2006  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno,  al  comma  1-ter  dell'articolo  52  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente  periodo:  «In  particolare,  i  competenti  uffici
territoriali  del  Ministero  e  i  Comuni  avviano  procedimenti  di
riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, delle  autorizzazioni  e  delle  concessioni  di  suolo
pubblico che risultino non piu' compatibili con le esigenze di cui al
presente comma, anche in deroga a  eventuali  disposizioni  regionali
adottate in base all'articolo 28, commi 12,  13  e  14,  del  decreto
legislativo 31  marzo  1998,  n.  114,  e  successive  modificazioni,
nonche' in deroga ai criteri per  il  rilascio  e  il  rinnovo  della
concessione dei  posteggi  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche e alle disposizioni transitorie  stabilite  nell'intesa  in
sede di Conferenza unificata, ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo  70,  comma
5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59  recante  attuazione
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso
di revoca del titolo, ove  non  risulti  possibile  il  trasferimento
dell'attivita'   commerciale   in   una   collocazione    alternativa
equivalente in termini di potenziale remunerativita', al titolare  e'
corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo  di
cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della  legge
7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone
annuo dovuto». 
  2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.