ART. 4 (Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP) 1. La produzione della "Mozzarella di Bufala campana" DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui e' lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo' avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purche' realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente. 2. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attivita', sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilita' del latte prodotto, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantita' di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato. 3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2. 4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 13.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni. Si applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell'accertamento della violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l'avvenuta pubblicita' a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta e' data tempestiva pubblicita' attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all'irrogazione delle sanzioni, la chiusura dello stabilimento e' disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento nel quale si e' verificata la violazione e' altresi' disposta a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento e' disposta per un periodo da un minimo di un giorno a un massimo di dieci giorni, ovvero di trenta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertato entro sei mesi. 5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 750 ad euro 4.500. Qualora la violazione riguarda prodotti inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000. Gli addetti al controllo, nel caso di prima violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati. 6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' designato quale autorita' competente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5. 7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3. 8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, e' punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000. L'autore del delitto di cui al presente comma e' tenuto altresi' a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalita' definiti dalla regione competente per territorio.