Art. 4 
 
 
                        Commissione nazionale 
 
  1. Con decreto del Ministro e'  costituita,  presso  il  Ministero,
un'unica Commissione  nazionale,  tenuta  al  piu'  rigoroso  segreto
d'ufficio,   composta   da   un   direttore   di   una   scuola    di
specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque  professori
universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati  fra
professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento  delle
tipologie di scuola rientranti nella relativa  area.  La  Commissione
nazionale valida i quesiti e specifica i criteri di cui  all'articolo
5,  ai  fini  dell'attribuzione  del  relativo  punteggio   e   della
approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia
di scuola da parte del Ministero.