Art. 4 
 
Iscrizione   all'elenco   degli    "Organismi    di    certificazione
                            indipendente" 
 
  1.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza   cura   la   tenuta   dell'elenco   degli   organismi   di
certificazione  indipendente  degli  istituti  autorizzati  a   norma
dell'articolo 134 T.U.L.P.S. 
  2. L'elenco di cui al comma 1 e' pubblico e consultabile  sul  sito
web www.poliziadistato.it 
  3. Per ottenere il riconoscimento di  Organismo  di  certificazione
indipendente e la relativa iscrizione all'elenco di cui al  comma  1,
gli enti interessati, in possesso dei requisiti di  cui  all'articolo
3, debbono presentare istanza, a  firma  del  rappresentante  legale,
dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal presente  decreto,
corredata del certificato di accreditamento di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lett. a).